Cassazione Civile, Sez. 6, 29 gennaio 2019, n. 2361 - Rendita da infortunio. Rigetto


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 29/01/2019

 

 

 

Rilevato
che, con sentenza del 6 giugno 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Sant'Angelo del Lombardi, rigettava la domanda proposta da A.B. nei confronti dell'INAIL ed Intesa al riconoscimento di una rendita da infortunio sul lavoro occorso in data 26 settembre 2006 (il primo giudice aveva accolto la domanda sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio dichiarando il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente nella misura del 42% a decorrere dal 19 giugno 2007);
che la Corte territoriale, preso atto che il consulente tecnico d'ufficio nuovamente nominato aveva restituito gli atti non avendo potuto adempiere al mandato conferitogli stante la mancata presentazione del A.B. alla visita fissata, rigettava la domanda per difetto di prova;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il A.B. affidato a due motivi; che l'INAIL ha depositato tardivamente controricorso; che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
 

 

Considerato
che :
- con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 116 195, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. e 24 Cost. nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia ( in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) perché la Corte d'appello era stata indotta in errore dalla nota in data 8 marzo 2017 del consulente tecnico in cui quest'ultimo comunicava la mancata presentazione del A.B. alla visita medica fissata senza tenere conto della richiesta inoltrata dal predetto per il tramite del proprio difensore con la quale, evidenziato e documentato di essere impossibilitato a presenziare alla visita stabilita per il giorno 22 luglio 2017, chiedeva la fissazione di una seconda convocazione, come da documentazione versata in atti e del tutto ignorata dall'ausiliare; si evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche dalla violazione dell'art. 195, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. non avendo il consulente relazionato al giudice circa le richieste di rinvio della visita a lui inoltrate e per aver depositato la comunicazione di assenza a visita del A.B. solo due giorni prima dell'udienza fissata per la discussione;
- con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 24 Cost. nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia ed erronea ed insufficiente motivazione ( in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) avendo la Corte territoriale disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio reputando fondate le censure mosse dall'INAIL a quella espletata in primo grado che, invece, era basata su specifici accertamenti e su corrette ed analitiche argomentazioni;
che il primo motivo è infondato in quanto la Corte d'appello correttamente, preso atto della comunicazione del consulente tecnico d'ufficio dell'8 marzo 2017, ha, alla udienza del 10 marzo 2017 deciso la causa applicando il consolidato principio secondo cui <<In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla Corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo. >> (Cass. ri. 19577 del 26/08/2013; n. 29906 del 29/12/2011; da ultimo: Cass. n. 12721 del 19 maggio 2017). Peraltro, eventuali nullità derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 195 cod. proc. civ. avrebbero dovuto essere eccepite alla prima difesa utile restando altrimenti sanata ( per tutte Cass. n. 15747 del 15/06/2018 da ultimo e per tutte) e non risulta - né nel ricorso ve ne è menzione - che alla udienza di discussione del 10 marzo 2017 la difesa del A.B. avesse eccepito alcunché né che la Corte d'appello fosse stata informata dalla richiesta di rinvio della visita medica lasciata inevasa dal consulente tecnico nominato;
che il secondo motivo è inammissibile perché critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell'interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione); peraltro, nell'impugnata sentenza si dava atto che il rinnovo della consulenza tecnica si era reso necessario a seguito delle puntuali censure mosse dall'INAIL all'elaborato dell'ausiliare nominato dal Tribunale;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio stante il tardivo deposito del controricorso da parte dell'INAIL;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018