Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento peri trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
 

Ai Direttori Generali Territoriali
Loro Sedi
 

OGGETTO: Disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attività connesse alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Si fa riferimento alle difficoltà operative recentemente evidenziatesi per il superamento della durata massima dell’orario di lavoro - stabilito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 66 del 2003, in 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario - rispetto alle attività che è chiamato a svolgere il personale degli UMC.
Al fine di definire tale problematica e consentire la corretta erogazione dei servizi all’utenza, lo scrivente ha rappresentato al Dipartimento della Funzione Pubblica quanto segue.
Le attività degli UMC in materia di:
- controllo nel settore dell’autotrasporto (ex d.lgs. n. 144/2008), prevenzione e sicurezza stradale
- revisione dei veicoli pesanti
- conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida
sono strettamente correlate alle finalità di tutela di sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 1 CdS). Per tali attività - che, anche in ottemperanza ad obblighi comunitari, impegnano in termini qualitativi e quantitativi gli Uffici della Motorizzazione - è evidente come il vincolo posto dalla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2003, stante anche la diffusa situazione di carenza di organico, stia provocando notevoli difficoltà operative nel territorio, che compromettono la corretta erogazione dei servizi all’utenza ed i profili di sicurezza alle stesse attività sottesi.
Peraltro, proprio la stretta correlazione tra dette finalità e le attività degli UMC sopra indicate, dà evidenza di come questi ultimi siano qualificabili quali "strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materie di ordine e sicurezza pubblica", nei riguardi delle quali, conseguentemente, non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, che ne prevede esplicita deroga (cfr art. 2, co. 2).
In esito a quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad impartire tempestivamente agli UMC di rispettiva competenza istruzioni conformi, ripristinando l'organizzazione delle attività secondo le precedenti modalità.
Si coglie l’occasione per confermare, altresì, la necessità che parte delle attività operative venga espletata durante l'orario ordinario di lavoro, con modalità ed in misura coerenti con le caratteristiche organizzative, logistiche e con la disponibilità di personale abilitato, esistenti nei singoli uffici.
Le SS.LL. vorranno pertanto verificare le situazioni in essere sul territorio ed apportare, se del caso, i necessari correttivi.
Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito all’attuazione di quanto sopra disposto.
 

Il Capo del Dipartimento
(ing. Amedeo Fumero)