Tipologia: Accordo Quadro
Data firma: 17 luglio 2018
Validità: 01.09.2018 - 31.12.2021
Parti: Associazione Nazionale Domus e Felsa-Cisl
Settori: Servizi, Tagesmutter
Fonte: felsa.cisl.it/

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Profili professionali
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'incarico
Art. 5 - Forma del contratto
Art. 6 - Determinazione del corrispettivo e corresponsione
Art. 7 - Accordi Regionali
Art. 8 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

 

Art. 9 - Altri casi di sospensione della prestazione lavorativa
Art. 10 - Formazione
Art. 11 - Diritti sindacali
Art. 12 - Aspetti assicurativi
Art. 13 - Recesso dal contratto
Art. 14 - Continuità lavorativa e bacino di prelazione
Art. 15 - Disposizioni finali
Art. 16 - Durata


Accordo Quadro tra Associazione Nazionale Domus e Felsa Cisl Nazionale

Il giorno 17 luglio 2018 in Roma si sono incontrati l'Associazione nazionale Domus e l'Associazione Professionale Tagesmutter Domus […], e la Felsa Cisl Nazionale […], di seguito denominate le Parti, le quali concordano quanto segue

Premesso che
• la Legge n. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi ha permesso la nascita dell'Associazione Professionale delle Tagesmutter Domus, che riunisce la totalità delle Tagesmutter afferenti agli enti gestori associati a Domus ed operanti secondo il modello pedagogico ed organizzativo di Domus;
• le disposizioni previste dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 subordinano la possibilità di utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al requisito che tali contratti siano stipulati nell'ambito e in esecuzione di accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
• l'Associazione nazionale Domus, partendo dall'esperienza delle Tagesmutter così come conosciuta e riconosciuta nel contesto europeo e come attuata da venti anni attraverso gli enti gestori afferenti all'associazione medesima, rappresenta la totalità delle organizzazioni che su tutto il territorio nazionale gestiscono il servizio socio-educativo di Tagesmutter secondo il modello Domus;
• l'attività della Tagesmutter rappresenta un servizio che consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, nella fascia di età 0-14;
• questa forma di servizio socio-educativo assicura l'opportunità di realizzare le aspirazioni lavorative di donne coinvolgendole come lavoratrici in una organizzazione che consente loro di conciliare la propria vita familiare e lavorativa dando inoltre la possibilità di offrire ad altre donne la medesima opportunità conciliativa, coinvolgendole come famiglie utenti del servizio;
• l'Associazione nazionale Domus, attraverso le organizzazioni ad essa aderenti, risponde, da un lato, al bisogno di servizi di cura e di accudimento delle famiglie in modo flessibile e professionale, permettendo alle stesse di organizzare in modo personalizzato la continua interazione tra lavoro e famiglia e, dall'altro, offrendo l'opportunità alle Tagesmutter di soddisfare la primaria aspirazione al lavoro;
• l'Associazione professionale Tagesmutter Domus - riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ed inserita nel relativo albo - al fine di garantire la professionalità delle Tagesmutter rilascia un certificato di qualità del servizio in favore delle famiglie utenti e degli Enti pubblici. Il certificato di qualità intende preservare i principi cardine del servizio attraverso strumenti quali il codice deontologico, la selezione in ingresso, la formazione di almeno 250 ore e la valutazione finale per la professionista che viene abilitata;
• le Tagesmutter iscritte all'Associazione professionale Tagesmutter Domus e le organizzazioni iscritte all'Associazione nazionale degli enti gestori Domus che intendono usufruire/applicare alle Tagesmutter i contratti riferibili al presente Accordo sono vincolate attraverso il regolamento delle rispettive Associazioni a:
a) svolgere il servizio presso il proprio domicilio o in altri locali a disposizione della Tagesmutter adatti all'attività di cura ed educazione; ~
b) assicurare l'affidamento nominale da parte delle famiglie utenti;
c) garantire la flessibilità dell'orario nell'erogare il servizio educativo;
d) prevedere l'accoglienza di bambini di età diversa da parte della Tagesmutter;
e) favorire la creazione di una rete di famiglie utenti;
f) assicurare risposte adeguate alle necessità delle famiglie utenti in tempi brevi;
g) garantire il supporto, la consulenza organizzativa pedagogica e psicologica alle Tagesmutter;
h) utilizzare i contratti individuali ed i contratti di servizio approvati dall'Associazione Domus;
• le Parti auspicano l'attivazione di un tavolo istituzionale volto a rendere organici i servizi per la prima infanzia sul territorio ed a garantire una rete integrata di servizi di qualità, con esplicito riferimento alle attività disciplinate dal presente Accordo collettivo.
Si impegnano ad osservare

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Accordo Collettivo Nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile a rapporti di collaborazione esclusivamente personale sottoscritti dagli enti associati a Domus.

Art. 2 - Profili professionali
Il presente Accordo disciplina le attività delle Tagesmutter così come sinteticamente descritte in premessa.

Art. 3 - Informazione
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive dell'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i/le collaboratori/trici, oltre che nel rafforzare gli strumenti di informazione e divulgazione in favore di questi ultimi.
A tal fine le parti promuoveranno spazi dedicati di informazione, materiali divulgativi, reti di contatto, momenti di scambio e di confronto a livello territoriale tra i lavoratori e l'O.S. firmataria e si incontreranno periodicamente su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo.

Art. 5 - Forma del contratto
Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto dal committente e dal/la collaboratore/trice e a questi consegnato, deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
[…]
e) i diritti del/la collaboratore/trice relativamente a malattia, infortunio, maternità, paternità, recupero psicofisico;
f) forme assicurative e di previdenza integrativa;
[…]
i) le forme di godimento dei diritti sindacali;
j) il rinvio al presente Accordo Quadro ed alla eventuale contrattazione di secondo livello.

Art. 7 - Accordi Regionali
In considerazione dello sviluppo dell'attività e della partecipazione da parte degli enti territoriali, potranno essere definiti accordi regionali integrativi tra Enti gestori e l'O.S. firmataria che comunque dovranno prevedere la presenza di un rappresentante dell'Associazione nazionale Domus in affiancamento all'Ente gestore territoriale.

Art. 8 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, la cui esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo pari a quello della sospensione e comunque non superiore a 180 giorni.
Restano intesi gli obblighi del collaboratore/trice di riferire immediatamente dell'infortunio occorso e di documentare con apposito certificato lo stato di malattia.
In caso di maternità il periodo di sospensione è compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto fino ad un periodo massimo di 180 giorni. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2017, attuativo del c.d. "Jobs Act", in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai quattro mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 4 mesi post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto, superi il limite complessivo dei 180 giorni. Nel caso in cui la collaboratrice in stato di gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto un diritto di prosecuzione.
E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta all'adozione di regolamenti dell'Ente gestore della collaboratrice che prevedano per la stessa l'astensione per periodi di congedo maggiori dei 5 mesi di astensione obbligatoria, ovvero dalla data di notizia di gravidanza fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la collaboratrice avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata.
E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso tra la data di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data presunta del parto; in tal caso la stessa avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata e con le stesse regole previste per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati e, comunque, resta ferma la possibilità del committente di richiedere apposita verifica medica nel limite delle possibilità previste.
[…]
Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità contenute nel presente articolo si applicano anche ai casi di adozione e affidamento.
Nota a verbale
Le Parti si impegnano a promuovere iniziative finalizzate al riconoscimento dell'Istituto dell'astensione obbligatoria per gravidanza a rischio anche in favore della categoria di lavoratrici coinvolte nel presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Formazione
I singoli Enti gestori, laddove la formazione d'ingresso pari a 200 ore d'aula e 50 ore di avviamento al lavoro fosse sostenuta dalla Tagesmutter per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione ed il costo risultasse totalmente a carico della stessa, si impegnano ad intervenire alle spese sostenute in misura non inferiore al 6% in qualità di contributo per l'avvio dell'attività, che si dettaglia - a titolo esemplificativo - nella fornitura di:
- manualistica di carattere pedagogico e sicurezza del luogo di lavoro; materiale promozionale;
[…]
I singoli Enti gestori afferenti a Domus, inoltre, assicurano alle Tagesmutter, che fanno loro riferimento, una formazione continua pari almeno a 30 ore annuali accreditate dall'Associazione professionale.

Art. 11 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare i diritti sindacali si definisce quanto segue:
a) i/le collaboratori/trici hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea presso una sede individuata dalla O.S., previa specifica comunicazione da parte della O.S. firmataria del presente Accordo;
b) l'O.S. ha facoltà di nominare o far eleggere tra i/le collaboratori/trici propri rappresentanti sindacali, i quali avranno diritto a 40 ore retribuite nel corso dell'anno per l'esercizio delle loro funzioni e per la partecipazione alle riunioni degli organismi dell'O.S.;
c) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni dell'O.S. firmataria del presente Accordo ed un link dedicato attraverso il proprio sito. […]
e) l'Associazione nazionale Domus si impegna ad assicurare, nell'ambito della formazione preventiva, un modulo di almeno 2 ore sui diritti e doveri dei lavoratori a cui si applica il presente Accordo e sui contenuti dello stesso, da svolgere in collaborazione con l'O.S. firmataria, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2.

Art. 12 - Aspetti assicurativi
L'Ente gestore si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in favore del lavoratore/trice (assicurazione obbligatoria Inail).
[…]
L'Ente gestore si impegna a verificare la possibilità di attivare ulteriori forme di copertura assicurativa per coloro che sono autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo per lo svolgimento del lavoro.

Art. 13 - Recesso dal contratto
Il committente non può recedere prima della scadenza del contratto se non per giusta causa.
Nello specifico, il committente può recedere dal contratto per giusta causa quando da parte del collaboratore si verifichino:
a) gravi inadempienze contrattuali;
b) sospensione ingiustificata della prestazione;
c) danneggiamento o furto di beni.
[…]