Tipologia: CIA
Data firma: 6 febbraio 2019
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2021
Parti: Ceetrus Italy e Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Ceetrus Italy
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Norme di carattere generale
1. Validità e ambito di applicazione
2. Lavoratori Part-time
Titolo II Relazioni industriali e diritti sindacali
3. Relazioni industriali
4. Diritti sindacali
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
5. Trattamento economico di malattia
6. Cure termali
7. Sconti dipendenti
8. Organizzazione del lavoro
9. Anticipazioni TFR
Titolo IV Orario di lavoro e relativi istituti
10. Articolazione dell'orario settimanale
11. Rilevazione presenze
12. Orario di lavoro flessibile in entrata ed uscita
13. Disciplina applicata ad impiegati di primo livello e quadri

 

14. Lavoro domenicale e festivo
Titolo IV Promozione del work-life balance e formazione continua

15. Lavoro agile (smart working)
16. Permessi speciali
17. Part-time post maternità
18. Formazione continua
Titolo V Misure organizzative di sostegno per i lavoratori
19. Tutele di genere
20. Banca ore solidali
Titolo VI Parte economica
21. Trattamenti riservati ai dipendenti ex Rinascente
22. Premio di risultato: introduzione del "Premio Valore"
23. Premio denominato "Risultato Aziendale"
Titolo VII Decorrenza e durata
24. Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale Ceetrus Italy spa

Oggi, 6 febbraio 2019, presso Nctm in Roma, si sono incontrati: Ceetrus Italy spa ("Ceetrus" o "Società") […], le Organizzazioni Sindacali ("OO.SS.") Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat- Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che:
• le OO.SS. e GCI (oggi Ceetrus) hanno sottoscritto in data 7 aprile 2008 ("Accordo Aziendale”) un accordo collettivo aziendale volto a regolare, fra le altre cose, la disciplina del premio aziendale;
• successivamente in data 27 novembre 2017, le Parti hanno concordato i criteri relativi all'assegnazione del premio aziendale che, a decorrere da tale momento, sono stati applicati dalla Società fino alla data odierna, con possibilità per i lavoratori beneficiari di premi monetari con regime agevolato ai sensi dell'accordo del 27 novembre 2017, di convertire su base volontaria, in tutto o in parte, il predio maturato in servizi welfare;
• in detta occasione, le Parti, dato atto che le disposizioni dell'accordo collettivo aziendale del 7 aprile 2008 necessitano di un aggiornamento per meglio rappresentare l'attuale situazione della Società, hanno manifestato la comune volontà di aprire un tavolo negoziale volto a un aggiornamento dell'accordo, concordando di incontrarsi di nuovo a tal fine nel 2018;
• a tale proposito, venivano fissate, a decorrere dal 23 novembre 2018, diverse riunioni al fine di discutere sulla nuova struttura dell'accordo di secondo livello.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono-a superamento dell'Accordo Aziendale -i seguenti termini e condizioni del nuovo contratto collettivo aziendale che, con efficacia dal 1° gennaio 2019 ("Data di Efficacia"), regolerà - con effetto sostitutivo - i rapporti di lavoro con i dipendenti della Società, con la sola esclusione di coloro inquadrati nella categoria dirigenziale, salvo che non sia diversamente disposto in questa sede.
il presente Contratto Integrativo Aziendale ("Contratto Integrativo" o "Accordo”) è composto dei seguenti titoli ed articoli; gli allegati costituiscono parte essenziale dello stesso.

Titolo I Norme di carattere generale
1. Validità e ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo sarà applicato da Ceetrus Italy spa ai propri dipendenti, esclusi i dirigenti.
Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate dalla Società e che esercitino la stessa attività di commercializzazione e gestione di centri commerciali, la stessa si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente Accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Fatti salvi gli obblighi di informazione e di consultazione previsti dalla legge e dal contratto collettivo, nel caso di acquisizione di società che siano successivamente controllate e che esercitino la stessa attività di Ceetrus sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, con l'obiettivo di realizzare, previa verifica delle compatibilità complessive, condizioni economiche normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente Accordo. Per società controllate di cui ai precedenti commi devono intendersi esclusivamente le società controllate direttamente o indirettamente in misura maggioritaria (superiore al 50%) dalla Società.
Ai sensi di quanto precede, le Parti si danno atto che ad oggi il presente Contratto Integrativo troverà applicazione anche con riferimento ai dipendenti della società Res srl, nei limiti e nelle condizioni previste all'interno dello stesso, previa formale adesione da parte di Res srl in persona del legale rappresentante.
Le Parti convengono che il presente Accordo sostituisce ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali, incluso l'Accordo Aziendale del 2008, per gli istituti qui regolati.

2. Lavoratori Part-time
È inteso che per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale gli istituti contrattuali qui disciplinati vengono riproporzionati in base alle ore di effettivo lavoro.

Titolo II Relazioni industriali e diritti sindacali
3. Relazioni industriali

3.1. Recenti cambiamenti che hanno interessato la Società […]
3.2. Responsabilità sociale di impresa e Contratto Integrativo
[…]
3.3. Diritti di informazione

Le Parti convengono di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su due livelli (nazionale e territoriale), finalizzato a realizzare un assetto di relazioni sindacali unitario, eccetto per talune specifiche tematiche che sono devolute a livello territoriale.
In coerenza a quanto sopra si conviene di riaffermare il carattere preventivo dell'informazione e la sua finalizzazione al confronto e alla definizione di intese tra le Parti ai livelli di competenza e per le materie previste.
Pur nel rispetto della non duplicità dei livelli e delle rispettive competenze, l'informazione e il conseguente confronto tra la Società e le OO.SS. a livello nazionale - finalizzato all'esame congiunto tra le Parti (e anche al raggiungimento e formalizzazione di intese) - riguarderà le tematiche di rilevanza aziendale e in particolare:
- bilancio economico;
- andamento economico anche in via prospettica;
- strategie generali e politiche commerciali;
- sviluppo acquisizioni ed investimenti;
- organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
- mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di apprendistato, stages, tirocini formativi ed altre eventuali tipologie di rapporto di lavoro;
- appalti e terziarizzazioni;
- processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
- innovazioni tecnologiche;
- piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
- azioni positive;
- ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
- verifica dei risultati aziendale anche in ragione del vigente sistema di incentivazione aziendale;
- iniziative in materia di responsabilità sociale dell'impresa, quali codici di condotta e certificazione.
È convenuto che - nel rispetto della non duplicità dei livelli e delle rispettive competenze - l’informazione ed il conseguente confronto afferenti le singole unità produttive sarà effettuata tra la Società e le OO.SS. a livello territoriale. In particolare, sono devolute a tale livello di consultazione le seguenti tematiche:
- verifica sulle intese raggiunte a livello nazionale, in relazione alla loro applicazione locale;
- processi di riorganizzazione e di ristrutturazione di competenza esclusivamente territoriale.
Si precisa che, in relazione all'ultimo punto dell'elenco, sarà attivato il confronto a livello territoriale a fronte di significative iniziative di sviluppo o di processi di riorganizzazione rilevanti o altresì di disinvestimento che riguardino una unità produttiva o uno specifico territorio; nel caso di processi che dovessero coinvolgere pluralità di unità locali dislocate nel
territorio di diverse province, il confronto sarà svolto a livello nazionale, salvo diverse intese tra le Parti.

4. Diritti sindacali
4.1. Assemblea
Quale trattamento di miglior favore, il limite massimo di ore annue di assemblea è di 15 ore.
Le riunioni si terranno durante l'orario di lavoro, nelle giornate e nelle ore di minore intensità di attività.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Società entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali di riferimento.
4.2. Permessi sindacali […]

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
8. Organizzazione del lavoro

Le Parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti e, al contempo, la qualità del lavoro effettuato e conseguendo, attraverso modalità condivise, più elevati livelli di redditività, una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro e un accrescimento della professionalità.

Titolo IV Orario di lavoro e relativi istituti
10. Articolazione dell'orario settimanale

La Società continuerà ad utilizzare una articolazione dell'orario settimanale di 38 ore che si realizza attraverso l'assorbimento di 2 ore di permesso retribuito, di norma nella giornata di venerdì.
Tale trattamento si applica anche ai lavoratori che, in ragione dell'anzianità di servizio, non abbiano ancora maturato sufficienti ore di permesso per garantire tale assorbimento.

12. Orario di lavoro flessibile in entrata ed uscita
L'orario di lavoro ordinario è di 38 ore settimanali, dove l'orario convenzionale aziendale di lavoro è stabilito, dal lunedì al giovedì, nella fascia 08:30 - 17:30; al venerdì l'orario è dalle 8:30- 15:30 (comprensivo della pausa per la consumazione del pasto).
Viene concordata una soluzione di orario flessibile a compensazione settimanale nelle giornate dal lunedì al venerdì così definita:
• entrata dalle 08:30 alle 09:15
• uscita dalle 17:30 alle 18:15
In caso di sopraggiunte necessità organizzativa, la Società potrà modificare tali fasce orarie, garantendo comunque un regime di flessibilità.
Quanto sopra, senza pregiudizio all'orario settimanale di 38 ore.
Nel caso in cui su base settimanale dovesse risultare un numero di ore lavorate inferiore a quelle che il lavoratore avrebbe dovuto prestare complessivamente nella settimana di riferimento ai sensi del presente Accordo, sarà applicata la disciplina prevista dal CCNL di settore.

13. Disciplina applicata ad impiegati di primo livello e quadri
I dipendenti inquadrati quali impiegati al primo livello e i quadri godono di un'ampia autonomia organizzativa e decisionale quanto alla determinazione dei tempi e dell'orario di lavoro, con gestione autonoma del monte ore giornaliero e della collocazione temporale dello stesso, fermo restando l'applicazione del regime di assorbimento di cui all'art. 12 del presente Titolo.
Le prestazioni rese al di fuori del normale orario di lavoro settimanale (38 ore) da detti lavoratori non saranno considerate come lavoro straordinario e, pertanto, non sarà corrisposta alcuna maggiorazione o compenso aggiuntivo, in quanto il riconoscimento del corrispettivo per il lavoro straordinario è stato già considerato nella determinazione delle retribuzioni individuali nel loro complesso (ivi incluso il superminimo).
Il predetto personale, pur nel rispetto di tale autonomia organizzativa e operativa, dovrà lavorare in coordinamento con le diverse funzioni e risorse aziendali; pertanto, viene raccomandata l'osservanza di un orario di lavoro e di fasce di flessibilità di orario in ingresso e in uscita compatibili con quelli osservati dagli altri lavoratori e comunque idonei a garantire un utile scambio delle informazioni e la necessaria collaborazione tra le diverse risorse aziendali, oltre che il corretto e puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa.
Gli impiegati di primo livello e i quadri potranno entrare e uscire dai locali aziendali anche al di fuori delle fasce di orario sopra indicate per i lavoratori inquadrati in altri livelli, rimanendo inteso che, qualora gli stessi dovessero avere necessità di assentarsi dal lavoro per esigenze personali, dovranno fruire di ore/giorni di permesso retribuito o ferie come previsto dal CCNL di settore.

14. Lavoro domenicale e festivo
Le parti concordano che alle prestazioni lavorative rese nella giornata di domenica e in occasione delle festività si applica un trattamento economico pari al 140% della normale retribuzione prevista per le ore effettivamente lavorate.
In aggiunta alla predetta maggiorazione, le prestazioni giornaliere rese durante la domenica ed i festivi danno diritto al riconoscimento di un’ora di recupero per ogni ora di lavoro, fino a un massimo di 8 ore giornaliere; le ore lavorate oltre l'ottava ora in regime di straordinario non daranno diritto al riconoscimento dell'ora di recupero.
Per i lavoratori part-time, eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 140%, senza riconoscimento delle ore di recupero.

Titolo IV Promozione del work-life balance e formazione continua
15. Lavoro agile (smart working)

15.1. Durata
La Società ha deciso di adottare un regime di lavoro agile (smart working) in via sperimentale per un periodo di un anno dalla Data di Efficacia. In vista della scadenza di tale periodo, le Parti concordano di verificare le risultanze della sua applicazione e decidere se prolungare tale regime fino alla data di scadenza del presente Contratto Integrativo o altra data che riterrà consona o, se superare, modificare o ampliare tale sistema.
15.2. Campo di applicazione
Le modalità di lavoro agile saranno applicate ai lavoratori che siano dotati di strumentazione aziendale quale personal computer e telefono, con SIM aziendale e con possibilità di collegamento da remoto alla rete VPN ("Beneficiari").
15.3. Modalità di attuazione
Lo smart working consente ai Beneficiari di svolgere una parte della loro attività al di fuori dei locali aziendali avvalendosi delle tecnologie informatiche in dotazione.
Il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa potrà essere il domicilio del Beneficiario o altro luogo privato, con espressa esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico che possano mettere a rischio la sicurezza fisica del lavoratore e la riservatezza dei dati aziendali.
Il Beneficiario che fruisca dello smart working potrà utilizzare tale modalità di lavoro per n. 2 giornate lavorative mensili, non consecutive, che dovranno essere dallo stesso programmate con un preavviso di 2 giorni.
L'accesso allo smart working sarà a disposizione di tutti i Beneficiari compatibilmente con le mansioni svolte e le esigenze organizzative e pertanto potrà essere fruito solo previo avviso del proprio responsabile. In caso di incompatibilità fra tale modalità ed il lavoro programmato, potrà richiedere entro 24 ore che lo stesso venga utilizzato in un momento più consono alle esigenze lavorative.
Nelle predette giornate di smart working, il Beneficiario assicurerà la propria reperibilità tramite strumenti aziendali (personal computer e telefono aziendale) all'interno della fascia oraria compresa fra le 8.30 e le 17.30, salvo i casi di part time in cui la fascia oraria sarà quella stabilità nel contratto di lavoro. Nelle giornate in regime di smart working è comunque garantita la pausa pranzo di 1 ora.
Al di fuori di tali fasce orarie è garantito al Beneficiario il diritto di disconnessione.
15.4. Revoca
Il regime di smart working è revocabile quale conseguenza dell'illegittimo utilizzo di tale istituto da parte del Beneficiario.
A titolo di esempio, costituisce un utilizzo illegittimo dello strumento la reiterata e mancata risposta telefonica o a mezzo email del Beneficiario nelle fasce di disponibilità nonché la reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche.

17. Part-time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, la Società accoglierà, nell'ambito del 3% della forza occupata, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Titolo V Misure organizzative di sostegno per i lavoratori
19. Tutele di genere

Le Parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
Le Parti firmatarie il presente Contratto Aziendale condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
a) la Società aggiungerà, a proprio carico, un mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I dipendenti per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio;
b) qualora una lavoratrice/lavoratore, vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Società in modo prioritario;
c) la Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle persone vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
d) le Parti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'Informazione, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del Contratto Aziendale almeno un'associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle persone eventualmente interessate.