Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e Fp/Cgil, Cisl/Aziende, Uil/Pa, Rdb/Pi
Comparti: PA, Amministrazioni autonome dello stato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I - Norme comuni
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Relazioni sindacali.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi.
Capo II
Art. 6 - Forme di partecipazione.
Art. 7 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
Capo III - Prerogative e diritti sindacali
Art. 8 - Titolarità dei diritti e delle prerogative sindacali.
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme disciplinari

Art. 9 - Clausole generali.
Art. 10 - Modifiche all'art. 36, CCNL 5 aprile 1996.
Art. 11 - Modifiche all'art. 37, CCNL 5 aprile 1996.
Art. 12 - Codice disciplinare.
Art. 13 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 14 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Art. 15 - Norme transitorie per i procedimenti disciplinari.
Capo II - Disposizioni finali
Art. 16 - Disposizioni particolari.
Parte II Sezioni speciali
Sezione I - Corpo nazionale vigili del fuoco
Titolo I - Parte normativa

Art. 17 - Clausole speciali del sistema classificatorio.
Art. 18 - Clausole speciali sul rapporto di lavoro.
Art. 19 - Formazione.
Titolo II - Trattamento economico
Art. 20 - Stipendio tabellare.
Art. 21 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 22 - Indennità di turno.
Art. 23 - Altre indennità.
Art. 24 - Indennità di rischio e indennità mensile.
Art. 25 - Integrazione del fondo di amministrazione.
Art. 26 - Ulteriori modalità di utilizzo del fondo di amministrazione.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 28 - Norme finali di parte economica.
Tabella A Vigili del fuoco - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B Vigili del fuoco - Nuova retribuzione tabellare
Tabella C Vigili del fuoco - Aree e posizioni economiche di sviluppo
 Tabella D Vigili del fuoco
• Incrementi mensili indennità di rischio
• Incrementi mensili indennità mensile
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Sezione II - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Titolo I - Sistema di classificazione

Art. 29 - Principi del sistema.
Art. 30 - Commissione paritetica per il sistema classificatorio.
Titolo II - Rapporto di lavoro
Art. 31 - Turnazioni.
Art. 32 - Reperibilità.
Titolo III - Trattamento economico
Art. 33 - Stipendio tabellare.
Art. 34 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 35 - Indennità aziendale.
Art. 36 - Altre indennità.
Art. 37 - Integrazione del fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Titolo IV
Art. 39 - Norme finali e transitorie.
Allegato A
Tabella A Monopoli - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B Monopoli - Nuova retribuzione tabellare
Tabella C Monopoli - Incrementi mensili indennità aziendale
Tabella D Indennità
Parte III - Norme finali comuni
Capo I - Norme finali

Art. 40 - Disapplicazioni.
Allegato 1 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
• Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.
• Art. 2 - Principi.
• Art. 3 - Regali e altre utilità.
• Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.
• Art. 5 - Trasparenza negli interessi finanziari.
• Art. 6 - Obbligo di astensione.
• Art. 7 - Attività collaterali.
• Art. 8 - Imparzialità.
• Art. 9 - Comportamento nella vita sociale.
• Art. 10 - Comportamento in servizio.
• Art. 11 - Rapporti con il pubblico.
• Art. 12 - Contratti.
• Art. 13 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004) )

Il giorno 26 maggio 2004 alle ore 17.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN […] e le seguenti Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Cisl/Aziende, Uil/Pa, Rdb/Pi e Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Rdb/Cub

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Parte I - Norme comuni
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dalle amministrazioni del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 4, CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18.12.02.
2) Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.lgs. 9.9.97 n. 354 per le materie ivi previste.
3) Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 165/01.
4) Nella Parte I del presente contratto sono riportate le norme generali e comuni delle Amministrazioni Autonome dello Stato, mentre la Parte II è costituita dalle apposite Sezioni I, e II in cui sono riportate le norme specifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, ovvero le integrazioni alla medesima Parte I.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Relazioni sindacali.
1) Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 24.5.00 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
1) L'ultimo periodo dell'art. 4, comma 4, CCNL 24.5.00, è così sostituito:
"Il contratto integrativo nazionale di cui al comma 1, secondo le caratteristiche ordinamentali della amministrazione, può prevedere modalità di consultazione e confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la definizione di materie omogenee demandate alle sedi periferiche, per le quali occorre pervenire a soluzioni coordinate nell'ambito regionale, provinciale e sub provinciale di riferimento".

Capo II
Art. 6 - Forme di partecipazione.

1) All'art. 6, comma 1, lett. D) , CCNL 24.5.00, al termine del comma 4 è aggiunta la seguente frase: "Alla Commissione bilaterale, istituita per l'approfondimento delle tematiche relative all'ambiente, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è affidato il compito del monitoraggio delle tipologie di infortuni e malattie per causa di servizio, nonché la loro frequenza con riferimento al personale del settore operativo e aeronavigante, al fine di raccogliere elementi di valutazione da sottoporre, mediante relazione annuale, all'amministrazione per le conseguenti valutazioni."

Art. 7 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
1) Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2) In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3) Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D) , CCNL 24.5.00 sono, pertanto, istituiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
(b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
(c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
(d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4) Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
5) In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 18, CCNL 24.5.00, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
(a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
(b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6) I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'amministrazione e il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
7) Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8) I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme disciplinari
Art. 9 - Clausole generali.

1) È confermata la disciplina contenuta nel Titolo IV, Capo III, CCNL 5.4.96, come integrato dal CCNL 24.4.02, e in particolare gli artt. 36, 37 e 39 del citato Capo III, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 12 - Codice disciplinare.
[…]
2) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa d'importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
[…]
(d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della amministrazione o di terzi;
[…]
3) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
(a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
(b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati alla amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
(i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
(j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
(a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
(e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
5) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
(a) recidiva plurima, almeno 3 volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a) ;
[…]
(e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
(f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
7) Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 36, CCNL 5.4.96, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[…]

Capo II - Disposizioni finali
Art. 16 - Disposizioni particolari.

[..]
3) L'art. 24, comma 7, CCNL 5.4.96, viene integrato con il seguente periodo:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1, legge 13.7.67 n. 584, come sostituito dall'art. 13, legge 4.5.90 n. 107 e l'art. 5, comma 1, legge 6.3.01 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue e i donatori di midollo osseo".

Parte II Sezioni speciali
Sezione I - Corpo nazionale vigili del fuoco
Titolo I - Parte normativa
Art. 18 - Clausole speciali sul rapporto di lavoro.

1) All'art. 33, CCNL 24.5.00, come integrato dall'art. 18, comma 10, CCNL 24.4.02, vengono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis) Nel settore operativo ed aeronavigante, al fine di consentire il recupero del dipendente al servizio attivo, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'art. 12, legge n. 521/88, l'amministrazione invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale operativo, sia totalmente o parzialmente inabile all'attività lavorativa. Nel caso di inabilità parziale, sulla base delle mansioni proprie del profilo, l'amministrazione individua quelle attività operative che, compatibilmente con lo stato di salute, consentano al dipendente stesso - con la permanenza nel settore operativo - lo svolgimento di attività istituzionali correlate al soccorso. L'attuazione del principio di tutela del dipendente dovrà, comunque, essere conciliato con la piena operatività dell'attività di soccorso che, in quanto istituzionale, dovrà essere garantita".
"5) Il dipendente viene ricollocato nel profilo del settore operativo entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione all'amministrazione dell'esito positivo dell'accertamento di cui al comma 1, con l'attribuzione della retribuzione di competenza e con il riassorbimento dell'eventuale assegno 'ad personam' corrisposto nel precedente transito."
[…]
2) Ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro e del rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 626/94 e in considerazione del particolare lavoro svolto, in attesa di una chiarificazione legislativa sulla permanenza o meno in servizio oltre i limiti di età, il personale operativo inquadrato nei profili di vigile, capo squadra e capo reparto, che, in via giudiziale, ottenga la riammissione in servizio, è sottoposto preliminarmente a visita medica per l'accertamento della idoneità psico-fisica al servizio.

Art. 19 - Formazione.
1) In materia di formazione è tuttora vigente per tutto il personale l'art. 18, CCNL 24.5.00, il quale considera tale istituto quale leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2) Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione obbligatoria del personale, nelle linee d'indirizzo definite nella contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 22, comma 2, punto A, lett. a) , CCNL 24.5.00, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito interno anche a livello territoriale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
3) Nell'ambito della programmazione delle attività formative e con le procedure indicate nell'art. 22, comma 2, punto A, lett. g) e punto B, lett. c) , CCNL 24.5.00, in particolare circa l'articolazione degli orari e loro tipologie, la contrattazione integrativa rinviene ogni utile strumento per garantire al personale operativo ed aeronavigante la partecipazione alle attività formative, prevedendo un numero annuale minimo di ore non inferiore a n. 12 integrabili in sede di contrattazione integrativa nell'ambito dei programmi annuali.
4) È confermato che al finanziamento delle attività formative, comprese quelle indicate nel comma 3, si provvede con le risorse individuate dall'art. 18, comma 5, CCNL 24.5.00.
5) È, altresì, confermata la clausola contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. a) , CCNL 24.5.00.

Titolo II - Trattamento economico
Art. 22 - Indennità di turno.

1) A decorrere dal 31.12.03 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48 o nelle turnazioni particolari di cui all'art. 45, CCNL 5.4.96 e compreso nel dispositivo di soccorso tecnico, con esclusione del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, è attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui, un'indennità di turno, finalizzata a riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi, nella misura minima di E 3.
2) L'indennità è corrisposta sulla base della presenza in servizio e viene attribuita anche al personale operativo dell'area C e a quello appartenente al profilo di assistente tecnico antincendi, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, che svolge servizio di guardia. La contrattazione integrativa in relazione all'organizzazione dei servizi, potrà individuare altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità.
3) L'indennità non è attribuita in caso di transito temporaneo ad orario giornaliero, mentre continua ad essere erogata, in misura corrispondente ai turni ordinariamente effettuabili, in caso di partecipazione alle fasi operative.
[…]
6) La contrattazione integrativa individuerà altre modalità di dettaglio non previste dal presente articolo e, in particolare, quelle relative alla eventuale maggiorazione dell'indennità nel caso di eventi calamitosi per i quali devono essere previste misure eccezionali in connessione con le situazioni di emergenza di protezione civile. […]

Art. 24 - Indennità di rischio e indennità mensile.
1) A decorrere dall'1.1.03, l'indennità operativa di cui all'art. 46, CCNL 24.5.00 e all'art. 4, CCNL 4.4.02, cessa di essere corrisposta ed è conglobata, in misura tale da garantire l'equivalenza di costo anche ai fini assistenziali e previdenziali, nell'indennità di rischio di cui all'art. 45 del medesimo CCNL 24.5.00, comma 1.
[…]

Dichiarazione congiunta n. 1
Con riferimento all'art. 19 (Clausole speciali di parte normativa) le parti esprimono l'auspicio che gli accertamenti sanitari si svolgano nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 2 mesi dalla presentazione dell'istanza.

Sezione II - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Titolo II - Rapporto di lavoro
Art. 31 - Turnazioni.

1) La turnazione è finalizzato a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su 5, 6 o 7 giorni per ben definiti tipi di funzioni e uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2) I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
(a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati in sede di contrattazione integrativa, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
(b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
(c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
(d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad 8. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a 1/3 dei giorni festivi dell'anno;
(e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
(f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo. Per turno notturno - festivo s'intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle 6 del giorno successivo.
3) Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione integrativa, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. A) , CCNL 24.5.00, secondo le seguenti fattispecie:
(a) indennità d'importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;
(b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno.
[…]
4) Il personale che si trovi nelle condizioni di particolare disagio sociale o familiare può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a 1 anno di vita del bambino.

Art. 32 - Reperibilità.
1) All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali e indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2) In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3) Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese e per non più di 2 volte di domenica nell'arco di 1 mese.
4) Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. A) , CCNL 24.5.00, per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.
5) In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Titolo III - Trattamento economico
Art. 36 - Altre indennità.

1) Con riferimento alla tabella H di cui al comma 3, art. 63, CCNL 24.5.00, sostituita dalla presente tabella D, vengono confermate le seguenti indennità:
(a) indennità di servizio notturno e festivo;
(b) indennità di rischio e insalubrità, secondo quanto previsto dalla tabella D;
(c) indennità di maneggio valori;
(d) indennità di guida veicoli a motore;
(e) indennità per i servizi meccanografici.
2) In relazione al trasferimento all'Ente Italiano Tabacchi delle competenze relative al settore industriale e produttivo, e ai conseguenti processi di ristrutturazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli, vengono soppresse l'indennità di ciclo produttivo e quella di confezionamento dei sigari a mano di cui alla tabella H allegata al CCNL 24.5.00, nonché l'indennità di doppio e triplo turno di cui al comma 4, art. 63 del medesimo contratto.
Le relative risorse rimangono sul Fondo di amministrazione di cui alla lett. A), art. 66 del citato CCNL (oppure Fondo unico) per le finalità di cui all'art. 66 medesimo.
[…]