Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: PA, Enti locali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali e partecipazione
Capo I - Relazioni sindacali

Art. 3 - Conferma sistema relazioni sindacali.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
Art. 5 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
Art. 6 - Concertazione.
Art. 7 - Relazioni sindacali delle unioni di comuni.
Capo II - Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti
Art. 8 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
Art. 9 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I - Sistema di classificazione

Art. 10 - Valorizzazione delle alte professionalità.
Art. 11 - Posizioni organizzative e tempo parziale.
Art. 12 - Commissione paritetica per il sistema di classificazione.
Capo II - Disposizioni per le unioni di comuni e i servizi in convenzione
Art. 13 - Gestione delle risorse umane.
Art. 14 - Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione.
Art. 15 - Posizioni organizzative apicali.
Capo III - Disposizioni per l'area di vigilanza e della polizia locale
• Premessa.
• Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale.
• Formazione e sviluppo professionale.
• Copertura assicurativa.
Art. 16 - Indennità del personale dell'area di vigilanza.
Art. 17 - Prestazioni assistenziali e previdenziali.
Art. 18 - Permessi per l'espletamento di funzioni di pubblico ministero
Capo IV - Disposizioni sul rapporto di lavoro
Art. 19 -Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali.
Art. 20 - Assenze per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario.
Art. 21 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Titolo IV - Disposizioni disciplinari
Art. 22 - Clausola generale.
Art. 23 -Modifiche all'art. 23 (Doveri del dipendente), CCNL 6.7.95.
Art. 24 -Modifiche all'art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6.7.95.
Art. 25 - Codice disciplinare.
Art. 26 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Art. 27 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
Art. 28 - Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari.
Titolo V - Trattamento economico
Capo I - Istituti di carattere generale

Art. 29 - Stipendio tabellare.
Art. 30 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 31 - Disciplina delle "risorse decentrate".
Art. 32 - Incrementi delle risorse decentrate.
Art. 33 - Istituzione e disciplina della indennità di comparto.
Art. 34 - Finanziamento delle progressioni orizzontali.
Art. 35 - Integrazione delle posizioni economiche.
Capo II - Compensi, indennità e altri benefici economici
Art. 36 - Modifiche all'art. 17, CCNL 1.4.99.
Art. 37 - Compensi per produttività.
Art. 38 - Personale distaccato alle associazioni degli enti.
Art. 39 - Dipendenti in distacco sindacale.
Art. 40 - Straordinario per calamità naturali.
Art. 41 - Indennità di rischio.
Art. 42 - Benefici economici per gli invalidi per servizio.
Art. 43 - Tredicesima mensilità.
 Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art. 44 -Disposizioni per il personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
Art. 45 - Conferma di discipline precedenti.
Art. 46 - Personale addetto alle case da gioco.
Art. 47 - Personale dipendente dal comune di Campione d'Italia.
Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B Nuova retribuzione tabellare
Tabella C
• Nuova retribuzione tabellare
• Differenziali di retribuzione tabellare
Tabella D Indennità di comparto
Nota a verbale dell'ARAN.
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta n. 11
Dichiarazione congiunta n. 12
Dichiarazione congiunta n. 13
Dichiarazione congiunta n. 14
Dichiarazione congiunta n. 15
Dichiarazione congiunta n. 16
Dichiarazione congiunta n. 17
Dichiarazione congiunta n. 18
Dichiarazione congiunta n. 19
Dichiarazione congiunta n. 20
Dichiarazione congiunta n. 21
Dichiarazione congiunta n. 22
Dichiarazione congiunta n. 23
Dichiarazione congiunta n. 24
Dichiarazione congiunta n. 25
Dichiarazione a verbale Csa.
Dichiarazione a verbale Csa.
Dichiarazione a verbale.
Dichiarazione a verbale Diccap.
Dichiarazione a verbale Diccap.
Dichiarazione a verbale Usae.
Dichiarazione a verbale Usae.
Dichiarazione a verbale Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Fpl.
Dichiarazione a verbale Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Fpl.
Dichiarazione a verbale Usae.
Allegato Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
• Art. 1 - Disposizioni di carattere generale.
• Art. 2 - Principi.
• Art. 3 - Regali e altre utilità.
• Art. 4 - Partecipazione ad Associazioni e altre Organizzazioni.
• Art. 5 - Trasparenza negli interessi finanziari.
• Art. 6 - Obbligo di astensione.
• Art. 7 - Attività collaterali.
• Art. 8 - Imparzialità.
• Art. 9 - Comportamento nella vita sociale.
• Art. 10 - Comportamento in servizio.
• Art. 11 - Rapporti con il pubblico.
• Art. 12 - Contratti.
• Art. 13 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali

In data 22 gennaio 2004, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e le seguenti Organizzazioni sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fps, Uil/Fpl, Coordinamento Sindacale Autonomo "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel", Dipartimento Enti locali Camere di commercio-Polizia municipale (Diccap) "Snalcc-Fenal-Sulpm" e Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Usae

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03.

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione.

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1(1), CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18.12.02, di seguito denominati "enti".
2) Al personale delle Ipab, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3) Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4) Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 165/01.

Titolo II - Relazioni sindacali e partecipazione
Capo I - Relazioni sindacali
Art. 5 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.

1) Il testo dell'art. 6, CCNL 1.4.99, è sostituito dal seguente:
"1) Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli Enti interessati e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa può essere assunta dalle Associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2) I protocolli devono precisare:
(a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
(b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
(c) la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;
(d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3) I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
(a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
(b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che s'intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
(c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
(d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4) La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio."

Art. 6 - Concertazione.
1) Il testo dell'art. 8, CCNL 1.4.99, è sostituto dal seguente:
"1) Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in 5 giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2) La concertazione si effettua per le materie previste dall'art. 16, comma 2, CCNL 31.3.99 e per le seguenti materie:
(a) articolazione dell'orario di servizio;
[…]
3) La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4) La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5) La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall'Organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti."

Art. 7 - Relazioni sindacali delle unioni di comuni.
1) Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo II del CCNL 1.4.99 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell'art. 3, comma 2 dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

Capo II - Forme di partecipazione e raffreddamento dei conflitti
Art. 8 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

1) Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2) In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01, riconoscono la necessità di avviare adeguate e opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3) Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25, CCNL 1.4.99 sono, pertanto, istituiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti:
(a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
(b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
(c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
(d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4) Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5) In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 23, CCNL 1.4.99, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
(a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
(b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6) I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente e il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento
7) Gli enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8) Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

Art. 9 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1) In attuazione dell'art. 49, D.lgs. n. 165/01, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2) Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3) L'Aran si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4) L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47, D.lgs. n. 165/01 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del CCNL.
5) Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e 6, CCNL 1.4.99, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6) È disapplicata la disciplina dell'art. 13, CCNL 6.7.95.

Titolo IV - Disposizioni disciplinari
Art. 25 - Codice disciplinare.

1) Il testo dell'art. 25 (Codice disciplinare) , CCNL 6.7.95, è sostituito dal seguente:
"[…]
4) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
(a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
[…]
(c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
(d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
5) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
(b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
(c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
(j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
(k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
(l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
(a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
(e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
[…]
7) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
(a) recidiva plurima, almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a) ;
[…]
(f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
(g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
(i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]
9) Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[…]

Titolo V - Trattamento economico
Capo II - Compensi, indennità e altri benefici economici
Art. 41 - Indennità di rischio.

1) La misura dell'indennità di rischio di cui all'art. 37, CCNL 14.9.00, è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza 31.12.03.

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(1)CCNQ 18.12.2002 per la definizione dei comparti di contrattazione 2002-2005
Art. 10 Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).