Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 11 febbraio 2019, n. 3950 - Richiesta di risarcimento del danno biologico da parte di un detenuto. Ricorso inammissibile perchè proposto personalmente e non da un avvocato


 

 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 11/02/2019

 

 

 

Rilevato che:
1. con atto trasmesso a questa Corte dall'Ufficio matricola della Casa circondariale Mario Gozzini di Firenze e sottoscritto personalmente dalla parte, ivi detenuta, M.Z. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23.11.2017, resa nel contraddittorio con l'Inail ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno biologico di cui al d.lgs n. 38 del 2000 come conseguenza degli infortuni sul lavoro riportati in data 24.11.2010 e 19.7.2013.
2. Il ricorso non risulta notificato all'Inail.

 


Considerato che:
1. il ricorso è inammissibile poiché proposto dalla parte personalmente, e non da un avvocato iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale, a norma dell'art. 82 c.p.c., comma 3 e art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dall'art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. n. 26133 del 11/12/2014, n. 23925 del 27/12/2012).
2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva dell'Inail.
3. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, considerato che l'insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2018