Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 luglio 2016, n. 13511 - Sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni di autista. Contemperamento tra diritto alla salute e al lavoro, da una parte, e il diritto al libero esercizio dell’impresa



... La Corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento di legittimità, per il quale “in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e artt. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perchè può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore” .

Inoltre, è corretta la lettura che la Corte di appello ha dato della norma di cui del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica), il quale stabilisce che il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui al precedente art. 41, comma 6, “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Ed invero tale norma, riconoscendo nella fattispecie regolata il permanente conflitto tra il diritto alla salute e al lavoro, da una parte, e il diritto al libero esercizio dell’impresa, dall’altra, pone la necessità di un loro equo e bilanciato contemperamento, attraverso l’adibizione del lavoratore anche ed eventualmente a mansioni inferiori ed il compimento di quei processi di adattamento dell’assetto organizzativo che, nel quadro essenziale delle scelte di fondo operate dall’imprenditore, si rivelino con essi compatibili: ciò che è racchiuso nell’inciso “ove possibile”, il quale, sul piano sostanziale, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di ricercare, in ciò esprimendosi anche l’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, le soluzioni che, all’interno del fondamentale piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e, sul piano processuale, lo grava dell’onere di fornire dimostrazione di aver fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, perchè tali diritti trovassero attuazione.


 




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. PATTI Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 

 



 

 

Fatto

 

 



Con sentenza n. 89/2014, depositata il 27 novembre 2014, la Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a D. D. in data 17/1/2013 per sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni di autista internazionale e altresì illegittimo il licenziamento intimato in data 18/1/2013 per superamento del periodo di comporto, condannando conseguentemente la società Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A., ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in mansioni confacenti e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte osservava, quanto al primo dei due licenziamenti, e dopo esame delle risultanze delle prove testimoniali, come dovesse ritenersi chiaramente dimostrata l’esistenza di mansioni compatibili con le condizioni di salute dell’appellante, che conservava l’abilità a svolgere attività di autista, sia pure su tragitti medio-brevi e con le controindicazioni specificate dal medico aziendale nel quadro di un’invalidità del 75%, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 42, in tema di provvedimenti nel caso di inidoneità alla mansione specifica, dovendosi interpretare alla stregua dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dei limiti, anche costituzionali, alla libertà e discrezionalità del datore di lavoro.

La Corte distrettuale osservava, quindi, con riferimento al secondo licenziamento, come non potesse considerarsi superato il periodo di comporto, sia perchè sette giorni di assenza, determinanti ai fini del computo, non erano stati riconosciuti dall’INPS come malattia (l’appellante, in realtà, in quei giorni era stato in ferie); sia perchè l’art. 7 CCNL di riferimento esclude dal computo la “malattia di particolare gravità” e tale era la patologia cardiaca che aveva colpito il lavoratore, il quale era stato sottoposto a un intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica, con applicazione estesa di protesi, e ad un ciclo di riabilitazione presso una casa di cura.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società datrice di lavoro, affidandosi a due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
 

 


Diritto
 

 



Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 42, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova in capo al datore di lavoro in relazione alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, in particolare, per avere ritenuto mancante la dimostrazione, gravante sul medesimo, dell’impossibilità di recuperare il lavoratore nell’organizzazione produttiva aziendale, quando invece l’attento esame del materiale probatorio prodotto ed acquisito al giudizio avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione, ferma l’inesistenza di un obbligo datoriale di procedere a modifiche dell’assetto organizzativo al fine di rendere utilizzabili in mansioni equivalenti o anche inferiori le prestazioni del lavoratore divenuto inidoneo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL di riferimento (art. 7, commi 7 e 8) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte di appello errato nell’escludere dal computo del periodo di comporto i giorni dal 30/12/2010 al 7/1/2011 sul rilievo che tali giorni, essendo stato il D. in ferie, non erano stati riconosciuti dall’INPS come malattia, atteso che era determinante in proposito la circostanza che il lavoratore avesse denunciato di essere in malattia (ciò che nella specie era stato fatto mediante consegna di un certificato medico), senza che potesse rilevare, se non per la perdita della relativa indennità, l’omissione degli ulteriori adempimenti; e altresì per avere, la Corte di appello, ritenuto malattia “particolarmente grave” quella occorsa al D., così escludendola dal computo del periodo di comporto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, CCNL, e ciò sulla base di una equiparazione a quelle (TBC e malattie tumorali) oggetto di esemplificazione nella norma collettiva che, da un lato, non teneva conto delle specifiche finalità di quest’ultima, volta ad escludere le patologie comportanti terapie lunghe ed invalidanti, e, dall’altro, non trovava il conforto di una pur necessaria consulenza tecnica.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale si è, infatti, uniformata al consolidato orientamento di legittimità, per il quale “in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e artt. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perchè può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore” (Sezioni Unite, 7 agosto 1998, n. 7755; conf: Cass. n. 3314/1999; n. 9624/2000; n. 7210/2001; n. 572/2002; n. 15593/2002; n. 8832/2011).

Inoltre, è corretta la lettura che la Corte di appello ha dato della norma di cui del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica), il quale stabilisce che il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui al precedente art. 41, comma 6, “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Ed invero tale norma, riconoscendo nella fattispecie regolata il permanente conflitto tra il diritto alla salute e al lavoro, da una parte, e il diritto al libero esercizio dell’impresa, dall’altra, pone la necessità di un loro equo e bilanciato contemperamento, attraverso l’adibizione del lavoratore anche ed eventualmente a mansioni inferiori ed il compimento di quei processi di adattamento dell’assetto organizzativo che, nel quadro essenziale delle scelte di fondo operate dall’imprenditore, si rivelino con essi compatibili: ciò che è racchiuso nell’inciso “ove possibile”, il quale, sul piano sostanziale, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di ricercare, in ciò esprimendosi anche l’osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, le soluzioni che, all’interno del fondamentale piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e, sul piano processuale, lo grava dell’onere di fornire dimostrazione di aver fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, perchè tali diritti trovassero attuazione.

Tali principi risultano esattamente applicati dalla Corte a sostegno della conclusione (cfr. sentenza impugnata, p. 26) che la società non aveva “assolto all’onere della prova che era a suo carico, essendo risultato che esistono in azienda mansioni confacenti e non essendo invece stato dimostrato che l’assegnazione di queste mansioni comporterebbe un aggravio organizzativo o di costi apprezzabile e non esigibile dalla datrice di lavoro”.

In particolare, tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte a seguito di un’ampia ricostruzione dell’assetto organizzativo della ricorrente, tale da far emergere l’esistenza in azienda di mansioni compatibili con le condizioni di salute del ricorrente, che aveva mantenuto l’abilità a mansioni di autista, sia pure con le limitazioni indicate dal medico competente, e che aveva manifestato il suo consenso a mansioni inferiori (in rapporto a quelle di autista adibito ai trasporti internazionali), e da far ritenere non ostative all’attribuzione di tali mansioni le ragioni dedotte dalla società, attenendo esse non ad un predeterminato assetto organizzativo di compiti distribuiti fra i dipendenti ma – come acutamente rilevato – ad un criterio/metodo di organizzazione da cui scaturisce giorno per giorno lo schema/assetto organizzativo dei vari trasporti in corso (p. 22).

Su tali premesse è conseguentemente da escludere che la sentenza sia incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto indicate.

Quanto al concorrente vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve osservarsi come, con la deduzione di tale vizio, la ricorrente tenda scopertamente a sollecitare a questa Corte di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio, peraltro di competenza esclusiva del giudice di merito.

In ogni caso, il primo motivo dl ricorso, nella parte in esame, si sostanzia nella denuncia di un vizio di motivazione secondo lo schema normativo di cui all’art. 360, n. 5, nella versione anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 27/11/2014 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, risulta che i fatti, in relazione ai quali il ricorrente, con i motivi in esame, censura la sentenza impugnata, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte della Corte di appello di Trento; nè comunque il ricorrente ha ottemperato in alcun modo agli oneri di deduzione richiesti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come precisati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Non può trovare accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola, corrispondenti alla duplice ragione decisoria, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto e dichiarato la illegittimità anche del secondo e successivo recesso.

Con riferimento al primo di tali profili, si osserva innanzitutto che Il motivo si presenta improcedibile, posto che, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4 e pur facendovi richiamo (cfr. ricorso, pp. 50 e 52, 2 capoverso), la ricorrente non ha depositato copia dei documenti, sui quali esso si fonda, nè ha indicato i luoghi precisi in cui tali documenti vennero depositati nei gradi di merito.

D’altra parte, e ancora con riferimento al primo profilo, la ricorrente non ha specificato quali norme di diritto risulterebbero violate dalla Corte (oltre a talune disposizioni del CCNL), nè specificamente indicato quali affermazioni del giudice di merito si porrebbero in contrasto con norme di legge o con i principi formatisi su di esse, tanto più dovendosi osservare a questo riguardo come la Corte si sia uniformata, nella sua motivazione sul punto, al costante orientamento, per il quale “il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento – non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia – perchè si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie.

Spetta poi al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto” (dr., fra le altre, Cass. 3 marzo 2009 n. 5078).

Di qui anche l’inammissibilità del motivo (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

Al medesimo rilievo di inammissibilità non si sottrae il secondo profilo del motivo in esame, laddove è censurata la riconduzione della malattia dell’appellante alla malattia “di particolare gravità”, come tale contrattualmente esclusa dal computo del periodo di comporto, non risultando indicati i canoni di ermeneutica che il giudice di merito avrebbe violato nel procedere a tale operazione;

nè il motivo vi si sottrae laddove censura la sentenza sul piano motivazionale, per le stesse considerazioni già sopra svolte con riferimento al primo motivo di ricorso e da intendersi qui riportate unitamente ai relativi richiami di giurisprudenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

 

PQM

 



la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016