Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2019, n. 8092 - Precipita da sei metri a causa della rottura delle assi costituenti piani di calpestio. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del preposto


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 16/11/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2017, in riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento dal Tribunale di Trani il 18 febbraio 2016, appellata dagli imputati, sentenza con la quale G.R., A.R. e M.R. sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di F.F., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 7 maggio 2008, e, in conseguenza, condannati alla pena stimata di giustizia (quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa), oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in forma generica e con assegnazione di provvisionale, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
2. In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto gli imputati, nelle qualità di datore di lavoro, titolare dell'omonima impresa edile individuale e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, G.R., di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, A.R., e di preposto al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi, M.R., responsabili della caduta dall'alto, da circa sei metri, di F.F., muratore specializzato dipendente della ditta "Impresa edile G.R.", che, mentre lavorava in quota, al quarto piano, all'interno di un cantiere edile, intento a collaborare alla realizzazione di palazzine di cinque piani, era precipitato a causa della rottura delle assi costituenti piani di calpestio, siccome non idonee e spesse meno di tre centimetri, mentre per i ponteggi l'art. 122 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che richiama l'allegato XVIII, punto 2.1.4., "Intavolati", prescrive uno spessore di almeno 5 centimetri, provocandosi varie fratture, anche craniche e vertebrali, da cui derivavano 151 giorni di malattia, residuando all'infortunato postumi di invalidità permanente del 16 %.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati A.R. e M.R. (la decisione è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2018 per G.R.), tramite separati ricorsi affidati a distinti difensori, affidandosi a più motivi, con i quali denunziano violazione di legge e difetto motivazionale.
4. Il ricorso nell'interesse di A.R. è articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. a causa della mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Mentre, infatti, nell'editto elevato dal Pubblico Ministero si legge di una contestazione per condotta colposa commissiva o attiva, per avere, cioè, predisposto e installato tavole di spessore inferiore al consentito, si osserva che i giudici di merito avrebbero totalmente trascurato che nel piano di sicurezza e coordinamento (acronimo: P.S.C.) elaborato dall'imputato e già prodotto al Tribunale all'udienza dei 14 febbraio 2005 si legge che andavano utilizzate tavole con i requisiti prescritti dalla legge, in dettaglio indicati, e che sia il coimputato, assolto in primo grado, OMISSIS i testimoni OMISSIS hanno parlato di assi spesse 5 centimetri.
Ciò posto, si sottolinea che la sentenze di merito addebitano all'imputato una condotta omissiva, consistita nell'avere omesso di controllare le modalità di organizzazione del cantiere e, in particolare, l'impiego di tavole non a norma: in conseguenza, il mutamento del profilo dell'addebito, da colposo commissivo, contestato, a colposo omissivo, ritenuto, integrerebbe nullità per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sottolineandosi, peraltro, che all'imputato non è mai stata contestata colpa generica, ma soltanto specifica.
4.2. Mediante il secondo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al secondo motivo dell'atto di appello, avente ad oggetto la posizione di garanzia dell'imputato A.R..
Richiamata testualmente la parte della motivazione della sentenza di appello (pp. 5-6 e 10) in cui si afferma la sussistenza di una posizione di garanzia dell'imputato, si sottopone a serrata critica la stessa.
Si assume, in primo luogo, che non corrisponde al vero che l'imputato abbia omesso di recarsi per un lungo periodo di tempo nel cantiere, circostanza fattuale in cui la Corte di merito ravvisa trascuratezza (pp. 10-11), in quanto il verbale di accesso immediatamente precedente al giorno del sinistro (7 maggio 2008) risale al 18 aprile 2008, cioè a 19 giorni prima; comunque - si osserva - non vi è obbligo di redigere verbali di verifica, sicché non può dirsi che non vi siano stati altri accessi.
Si evidenzia, poi, la parzialità del dato riferito dalla Corte circa i plurimi rilievi mossi alla ditta G.R. da A.R., nella veste di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (p. 10), poiché si è trascurato che tutte le difformità segnalate erano state, via via, eliminate, come affermato dalla difesa nell'appello (alle pp. 8-10), non oggetto di alcuna confutazione.
Operate tali puntualizzazioni, si assume che i giudici di merito non si sarebbero conformati ai principi di diritto posti dalla S.C. nelle plurime sentenze, che espressamente si richiamano, circa la non necessiti di costante presenza del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e la doverosità dello svolgimento di un'attività professionale che il ricorrente ritiene di avere compiutamente svolto e documentato. 
La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di pronunziarsi sul tema, che era stato posto dalla difesa con la memoria del 28 giugno 2017, in pari data depositata, cui si richiamano espressamente (anche) i dicta di Sez, 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735, e di Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie e altro Rv. 247536, della verifica circa la accidentalità e contingenza dell'Infortunio ovvero, all'opposto, della riconducibilità dello stesso alla configurazione di base, strutturale, della lavorazione, soltanto in questo ultimo caso - si evidenzia - emergendo, in negativo, il compito di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
4.3. Si duole, infine, della mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla doglianza contenuta nel primo motivo dell'appello avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del Tribunale di Trani del 5 febbraio 2016 di esclusione del testimone M.R., che rivestiva la qualifica di direttore tecnico di cantiere.
La motivazione svolta alla p. 11 della sentenza impugnata, che si riferisce alla lettera, non solo sarebbe basata su clausole di stile ma, nel fare riferimento ad una possibile corresponsabilità di M.R., dimostrerebbe ulteriormente il fraintendimento delle varie posizioni di garanzia da parte dei giudici di merito.
4.4. Con memoria, con allegati, pervenuta il 25 ottobre 2018, la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
5. Mediante il ricorso nell'interesse di M.R. si lamenta, affidandosi ad un unico motivo, il vizio di travisamento della prova.
I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbero basato il proprio convincimento, giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che era preposto al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi nel cantiere ove lavorava l'impresa "G.R.", su risultati di prova diversi da quelli reali e su emergenze probatorie che non esistono: in realtà - si sostiene - mancherebbe del tutto la dimostrazione che il 7 maggio 2008 si sia verificata la rottura delle tavole costituenti piani di calpestio in quota e che, per tale ragione, F.F. sia caduto dall'alto provocandosi lesioni.
In particolare, il ricorrente (allegando materialmente al ricorso alla S.C. estratti di deposizione testimoniali, verbali e fotografie):
assume la illogicità della ricostruzione operata dalla Corte di appello, secondo cui la spiegazione fornita in un primo momento dall'infortunato al pronto soccorso, di essere cioè scivolato, anziché precipitato per la rottura della assi su cui camminava, non sarebbe vera, in quanto in ospedale era presente anche il datore di lavoro, che avrebbe in qualche modo "influenzato" il dipendente; 
sottolinea che sarebbe stata trascurata la deposizione del medico del pronto soccorso, dr.ssa Anna C., resa all'udienza del 20 febbraio 2015, che ha riferito che l'infortunato parlò, nell'immediatezza, di uno scivolamento e che le lesioni erano compatibili con tale accadimento, sicché vi è discordanza di opinioni rispetto al parere, riportato in sentenza (p. 10), del dr. Gioacchino D., medico legale e consulente di parte civile;
evidenzia che la p.o. ha parlato dell'impiego di assi di soli 3 centimetri di spessore al quarto ed al quinto piano e di regolare spessore agli altri piani, circostanza, invero, contraddittoria, non comprendendosi quale logica seguisse l'imprenditore, in ciò, comunque, contraddetta da ben tre testimoni, OMISSIS, che hanno parlato di tavole a norma e i cui contributi sono stati ritenuti - ma, si stima, a torto - inattendibili;
pone in luce che lo stato dei luoghi, quale si ricava anche dalle foto allegata al ricorso di legittimità, non consentirebbe di affermare che la caduta sia avvenuta così come narrato dal l'infortunato.
Domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza, con specifico riferimento alle statuizioni civili.
Con memoria, con allegati, pervenuta il 25 ottobre 2018 la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
 

 

Diritto

 


1.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni.
2. Iniziando dal ricorso nell'interesse di M.R., osserva il Collegio che lo stesso è costruito in fatto e mira ad accreditare una ricostruzione degli accadimenti (lo scivolamento, anziché la precipitazione per rottura improvvisa del piani di calpestio; l'impiego di tavole di 5 centimetri di spessore anziché di 3 centimetri; i testi giudicati inattendibili dal Tribunale invece lo sarebbero) alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito e, comunque, già prospettata e già motivatamente disattesa, con doppia valutazione conforme (pp. 9-10 della sentenza della Corte di appello e pp. 2-4 di quella del Tribunale).
In ogni caso, la struttura meramente assertiva del ricorso, incentrata su di uno schema negatorio delle emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, in assenza di elementi di novità introdotti in appello, non consente, già in sé, di ipotizzare il vizio di travisamento della prova, che, per definizione, è un vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
3. Quanto al ricorso di A.R., si osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo di impugnazione trascura il - noto e condivisibile - principio secondo il quale « In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa» (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altri, Rv. 260161; in termini, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altri, Rv. 257902; in conformità, v., ex plurimis, Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588; Sez. 4, n. 35666 del 19/06/2007, Lanzellotti, Rv. 237469; Sez. 4, n. 7704 del 27/06/1997, P.M. in proc. Crosara ed altro, Rv. 208556)
3.2. Anche il secondo motivo, incentrato sul tema degli obblighi incombenti sul coordinatore per la sicurezza, svolto sia nell'atto di appello che nella memoria depositata nell'interesse di A.R. il 28 giugno 2017, è infondato.
Vanno preliminarmente rammentati i seguenti principi:
«In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l'ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell'adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d'appalto, tra le quali non rientrava l'attività svolta dal lavoratore)» (Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, P.C. in proc. Revello, Rv. 270991);
«In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate» (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735);
«In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell'avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore)» (Sez. 4, n. 47834 del 26/04/2016, Prette e altri, Rv. 268255);
«In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di aita vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661).
Ebbene, alla stregua dei principi richiamati, deve ritenersi corretta la motivazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato sia che l'ultimo accesso in un cantiere in cui si lavorava in quota - circostanza estremamente pericolosa (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 47834 del 26/04/2016, Prette e altro, Rv. 268255, cit.) - risaliva a parecchi giorni prima (diciotto, come ricostruito dalla difesa alla p. 8 del ricorso) sia che non solo venivano utilizzate assi di spessore più sottile di quello prescritto ma anche che era assente il parapetto - elemento questo piuttosto visibile - (pp. 2-6 della sentenza di primo grado e penultima pagina di quella impugnata), con violazione, dunque, da parte dell'imputato A.R. dei compiti di "alta vigilanza", quale coordinatore per la sicurezza, sulla corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, con obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
3.3. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, incentrato sulla - ritenuta - illegittimità della esclusione del teste M.R., si osserva, infine, che la sentenza impugnata appare al riguardo (p. 11) sufficientemente motivata sotto il profilo della sopravvenuta superfluità rilevante ex art. 495, comma 4, cod. proc. pen. Non senza considerare che, comunque, deve ritenersi sanata, se non dedotta immediatamente dalla parte presente (circostanza nemmeno prospetta né nel ricorso né nell'appello, primo motivo, pp. 2-4), l’eventuale nullità dell'ordinanza di revoca della prova testimoniale, trattandosi di nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257891; Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 3, n. 816 del 06/12/015, dep. 2016, Guatta, Rv. 233256).
4. Consegue la reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile F.F. Filomeno, liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile F.F. , che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, così deciso il 16/11/2018.