Tipologia: Accordo
Data firma: 11 febbraio 2019
Parti: AB Mauri Italy e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, AB Mauri
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

 

Premesse
1. Relazioni Industriali
2. Commissioni Organizzative
3. Diritti sindacali
4. Formazione
5. Sicurezza sul lavoro
6. Politiche di genere - work life balance - pari opportunità

 

7. Programmazione annuale degli orari di lavoro
8. Manutenzione e reperibilità
9. Premio di presenza - compenso chiamata
10. Appalti e terziarizzazioni
11. Lavoratori part-time e somministrazione
12. Premio per obiettivo


Addì 11 febbraio 2019 tra la società AB Mauri Italy spa […] e la Fai Cisl […], la Flai Cgil […], la Uila Uil […], e la RSU aziendale […]

Premesse
• la crisi economica degli ultimi anni ha reso necessaria una strategia aziendale tesa ad incrementare la capacità competitiva per conservare la posizione di mercato, sia in termini di volumi e di clienti che di redditività, anche mediante interventi organizzativi orientati a incrementare la flessibilità tra operatori all'interno dei reparti produttivi; ‘
• le parti si sono incontrate in sede aziendale ed in sede sindacale al fine di costruire percorsi ed obiettivi che consentano di affrontare le problematiche della contrattazione di secondo livello in termini costruttivi, trasparenti e partecipativi;
• la Società ha fornito dettagliate informazioni su prospettive produttive, e sugli investimenti previsti dal cosiddetto piano a cinque anni;
• In sede di approfondimento delle tematiche di cui sopra è emersa l'opportunità di dare risalto agli obiettivi di incremento di efficienza ed efficacia del sistema azienda, di incremento della redditività e della partecipazione dei lavoratori quale fattore fondamentale di miglioramento competitività di AB Mauri ltaly spa
• Verrà nuovamente istituito un compenso annuo legato ad obiettivi denominato "premio per obiettivo" (PPO), caratterizzato da una erogazione economica variabile che viene determinata in funzione del raggiungimento annuale di predeterminati risultati e di partecipazione.
• le parti infine intendono confermare il ruolo delle relazioni sindacali quale strumento di coinvolgimento responsabile dei lavoratori ai risultati dell'impresa al fine di realizzare, nel rispetto dei reciproci ruoli, gli obiettivi aziendali che consentono di generare le risorse necessarie al consolidamento degli attuali livelli occupazionali nonché le aspirazioni di miglioramento delle condizioni economiche e normative del lavoro;

1. Relazioni Industriali
Le parti ribadiscono lo spirito e i contenuti di quanto convenuto nell'accordo di sito precedentemente stipulato in data 4 dicembre 2014.
Le Parti, in coerenza al principio di reciproca responsabilità condiviso in premessa, convengono sulla volontà di proseguite nel miglioramento continuo del sistema delle relazioni industriali, avviato e centrato sui principi di trasparenza della comunicazione cosi fluidificando i rapporti quanto più possibile e finalizzato alla costruzione congiunta di analisi e proposte delle soluzioni operative.
Il flusso di comunicazione preventiva ed un maggior coinvolgimento della RSU nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, competenze, responsabilità e prerogative sono fattori indispensabili in un sistema di relazioni industriali evoluto quale quello che con il presente accordo si vuole instaurare e implementare. 
Le Parti dichiarano inoltre che il dialogo ed il confronto possono risultare utili anche allo scopo di prevenire eventuali situazioni di conflitto e di individuarne le possibili soluzioni per il superamento.
A conferma di ciò, verrà istituita una riunione mensile tra la RSU e la Responsabile delle Risorse Umane al fine di garantire un reciproco aggiornamento su tematiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Orario di lavoro e flessibilità
• Richiesta di turni straordinari
• Informativa sui programmi produttivi
• Aggiornamento sul programma Observation Cards
• Consegna del rapporto sulle pari opportunità come previsto dalla normativa vigente
• Consegna del rapporto sul lavoro somministrato come previsto dalla normativa vigente
• Flessibilità e professionalità del personale

2. Commissioni Organizzative
A livello di sito, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, verranno istituite commissioni paritetiche organizzative con l'intento di cogliere le opportunità previste dalla legge sui premi di risultato. In particolare, si costituirà una commissione bilaterale sull'organizzazione del lavoro al fine di elaborare proposte di miglioramento ed efficientamento della produttività aziendale, ai sensi della legge 208/2015, come modificata dalla legge 232/2016. Le RSU definiranno con la Responsabile delle Risorse Umane la cadenza con cui si svolgeranno gli incontri della commissione, i suoi componenti ed il metodo di elaborazione dei report periodici che saranno presentati in occasione delle riunioni semestrali di coordinamento.

3. Diritti sindacali
Riconosciuta l'importanza di aumentare l'informazione e la consapevolezza dei lavoratori riguardo strumenti previsti dal vigente CCNL quali Alifond e Fondo FASA, l'azienda accorda il riconoscimento di 2 ore aggiuntive di assemblea retribuita, rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del vigente CCNL, per informare i lavoratori delle attività e novità relative a tali strumenti.

4. Formazione
A fronte dei molteplici cambiamenti e delle spinte competitive che hanno inciso e continuano ad insistere sul mercato di riferimento ed a fronte delle necessità aziendali di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle evoluzioni del business di riferimento, le Parti confermano il ruolo strategico e centrale della formazione, nei suoi diversi contenuti ed espressioni, quale strumento indispensabile per la valorizzazione e per la crescita delle Risorse Umane e, conseguentemente, per il miglioramento dei risultati aziendali.
Negli ultimi anni, la formazione si è sviluppata e continuerà a svilupparsi in futuro, attraverso modelli articolati di erogazione mediante modalità comunemente utilizzate dalle aziende, (in aula, nella forma dell'e-learning e attraverso forma di addestramento per affrancamento sul campo) su contenuti di natura tecnica e comportamentale, al fine di permettere alle persone di acquisire e completare le competenze necessarie per fornire il proprio apporto e contributo professionale ai risultati aziendali.
Le Parti si danno atto che le materie oggetto di formazione saranno determinate in funzione delle concrete esigenze che emergeranno e saranno rilevate rispetto ai bisogni del business.
I piani formativi formeranno oggetto di informazione alla RSU.
Per la realizzazione degli investimenti formativi sopra evidenziati si ricorrerà principalmente alle risorse accantonate in Fondimpresa.
L'Azienda provvederà a registrare le attività formative e gli addestramenti per affiancamento effettuati.
Vengono infine accordate due ore di formazione destinate ai nuovi assunti a disposizione delle OO.SS. e a loro coordinamento per tematiche di carattere sindacale e contrattuale.

5. Sicurezza sul lavoro
Le Parti si danno reciprocamente atto che la sicurezza sul luogo di lavoro è una prerogativa irrinunciabile e che sia compito precipuo di entrambe sviluppare una sensibilità diffusa sulla materia al fine di raggiungere l'obiettivo "target zero" infortuni.
In tale ottica l'Azienda, negli ultimi anni, sta continuamente dato ulteriore impulso ai temi della sicurezza attraverso investimenti sugli impianti ed interventi di natura formativa sulle persone.
La formazione continuerà ad essere erogata con l'obiettivo di promuovere e diffondere una cultura della sicurezza in Azienda che, agendo sui comportamenti dei preposti e degli operatori, si concretizzi nell'adozione di comportamenti sicuri in ogni singola operazione di lavoro.
Considerata l'importanza del tema sicurezza sul lavoro sarà assicurata l'interlocuzione in Azienda delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza RLS e gli RSPP delle aziende operanti nel sito attraverso l'organizzazione di un incontro annuale nel sito produttivo, per un costante allineamento sulle tematiche di Sicurezza e Ambiente.
L'Azienda continuerà in tale percorso di sensibilizzazione/formazione delle persone in termini tecnici e culturali, teso al miglioramento continuo in materia di sicurezza sul lavoro.

6. Politiche di genere - work life balance - pari opportunità
Le parti riconoscono il valore sociale delle politiche di genere e degli strumenti idonei a conciliare le responsabilità lavorative con le esigenze personali e per creare e favorire condizioni di maggiore coinvolgimento dei lavoratori agli obiettivi dell'impresa.
A questo proposito vengono introdotte:
• 40 ore annue retribuite da utilizzare, dietro presentazione di adeguata documentazione a supporto, per le malattie del figlio da 0 ai 9 anni e/o per visite pediatriche del figlio da 0 a 14 anni; 
• L'integrazione, per un massimo di una settimana, del trattamento economico previsto dalla legge sino al 100% della retribuzione ai lavoratori che faranno richiesta di fruire del congedo parentale di cui alla legge 151/2001.

8. Manutenzione e reperibilità
L'Azienda crede fermamente che il raggiungimento degli obiettivi descritti in questo accordo non possa prescindere da un organico di manutenzione composto da una squadra di risorse professionalmente competenti ed organizzata in maniera da garantire la continua ed ottimale funzionalità degli impianti e dei processi.
In quest'ottica, l'Azienda si è dotata di un sistema di reperibilità attivo dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì.
La squadra di reperibilità di AB Mauri Italy è composta dal personale tecnico in giornata ed è strutturata in numero sufficiente da garantire un adeguato avvicendamento settimanale, il numero minimo di reperibili sarà 5 salvo situazioni di emergenza da valutare singolarmente durante le quali verrà mantenuto valido il presente accordo. Rimane facoltà dell'Azienda ampliare o ridurre il numero delle figure reperibili secondo le esigenze, previa informazione della RSU.
Ferma restando l'istituzione del sistema reperibilità, si ribadisce che in caso di problemi tecnici nell'arco temporale sopra indicato, il primo intervento deve essere svolto dal personale in turno (un manutentore meccanico e un manutentore elettrico).
Suddetto personale sarà l'unico titolato a chiamare il reperibile di turno dopo aver tentato senza successo la risoluzione della problematica. Al termine del proprio turno di lavoro, inoltre, sarà richiesto al turnista che ha richiesto l'intervento del reperibile la compilazione di apposito modulo, che verrà fornito dal responsabile della manutenzione, sul quale verrà specificata la problematica riscontrata e il tipo di intervento richiesto al reperibile (in sito o telefonico).
[…]
In aggiunta a quanto sopra, se il reperibile svolge 8 ore di lavoro (seppur retribuite in regime di straordinario, secondo l'art. 31 del vigente CCNL) nella giornata di domenica, verrà riconosciuto un giorno di riposo compensativo durante la settimana successiva da concordare con il responsabile della manutenzione, se le 8 ore di lavoro verranno svolte durante la notte tra domenica e lunedì, verrà garantito il riposo compensativo nella giornata di lunedì.

10. Appalti e terziarizzazioni
Le parti convengono di richiamarsi esplicitamente alle vigenti norme di legge e contrattuali relative alle attività appaltabili.
L'Azienda fornirà alle RSU e alle OO.SS. stipulanti il presente accordo l'elenco delle aziende appaltatrici con le seguenti indicazioni: CCNL applicato, numero di lavoratori, durata e motivo dell'appalto.