Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
 

Prot. AOODRFR/11333

Trieste, 15 settembre 2011

 

Ai Dirigenti Scolastici
Regione Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

e p.c.: Ai Dirigenti

Degli Uffici V, VI, VII ed VIII
Ambiti territoriali delle Province di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio IV

SEDE

                           
Oggetto: Adempimenti d'inizio anno scolastico nel campo della sicurezza
Decreto Legislativo 81/2008 e integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 106/2009.


Con l'intento di fare cosa utile, si ricorda ai Dirigenti Scolastici quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui lunghi di lavoro. Naturalmente quanto indicato di seguito non può essere esaustivo delle prescrizioni previste dalla normativa in materia, ma si spera possa essere uno strumento dal quale partire per adeguate ed approfondite riflessioni sulla sicurezza nelle scuole e, soprattutto, sulla cultura della sicurezza.
Nella scuola le norme del Decreto Legislativo 81/08 (di seguito verrà indicato T.U. Testo Unico) debbono essere applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato e delle peculiarità organizzative individuate dal MIUR con il D.M. 382/1998, vista la situazione particolare che si registra nell'ambiente lavorativo della scuola con la compresenza di due soggetti giuridici: il proprietario dei locali, tenuto a fornire strutture ed impianti a norma, soggetti alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e il Dirigente Scolastico” gestore e organizzatore di un ambiente idoneo di apprendimento”.

1. Aggiornamento delle Certificazioni obbligatorie
Verifica della documentazione da richiedere, se non presente, all'ente proprietario dell'immobile (es. Certificato di prevenzione incendi ove richiesto¹, agibilità, verifica impianti elettrici...).
È opportuno che ad inizio anno ogni Dirigente Scolastico, che ricordiamo svolge le funzioni di Datore di Lavoro negli ambiti lavorativi di propria competenza, provveda di concerto con il proprio RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) alla verifica dell'idoneità di ogni certificazione/documentazione necessaria all'esercizio dell'attività scolastica, siano queste di competenza dell'Ente gestore degli edifici e/o dell'istituzione scolastica.
A seguito di questa verifica qualora si riscontrassero delle mancanze o delle situazioni per cui è necessario il rinnovo di alcune “certificazioni/documentazioni” è opportuno attivarsi immediatamente qualora sia di propria competenza, e per iscritto nei confronti dell'Ente proprietario dell'immobile (Comune, Provincia, Regione) qualora sia di loro competenza².
Si raccomanda che ogni comunicazione venga effettuata per iscritto anche se il rapporto con i funzionari dell'ente proprietario dell'immobile, è un rapporto quotidiano ed efficace, infatti il d.lgs. 81/08 all'articolo 18 c. 3 stabilisce che le responsabilità del Dirigente Scolastico in relazione ad inefficienze della struttura nella quale “viene ospitato” vengono meno, o meglio diminuiscono qualora questo provveda alla segnalazione all'Ente proprietario dell'immobile³.

2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi
Quando è necessario aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi. Ricordiamo in particolare l'obbligo della data certa e delle firme delle figure sensibili; l'aggiornamento è necessario per eventuali variazioni dell'organizzazione scolastica e/o modifiche strutturali dell'edificio scolastico; è obbligatorio l'aggiornamento quadriennale per i rischi fisici.
Analogamente, ad inizio anno scolastico, in una opportuna riunione con il proprio RSPP, bisognerà valutare l'eventuale necessità di aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ricorda che tra le condizioni per una rivisitazione del proprio documento vi è anche quella in corrispondenza di aggiornamenti normativi; inoltre si dovrà procedere al rinnovo del suddetto documento anche in occasione di modifiche nella distribuzione interna di spazi (costruzione di nuove aule, nuovi laboratori ecc.) o modifica della loro destinazione d'uso. Qualora tali modifiche dovessero implicare anche ulteriori interventi strutturali, sarà opportuno farne richiesta scritta all'Ente proprietario dell'immobile, con le modalità prima citate.
Si ricorda a questo punto che, come prima accennato, la mera evidenziazione, sia pur per iscritto, dei necessari aggiornamenti tecnici non esaurisce le responsabilità del Dirigente che comunque deve provvedere con interventi, ovviamente organizzativi, ad un abbassamento del livello di esposizione al rischio.
Un'altra ragione per provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, è il cambiamento ad inizio anno del personale Docente ed ATA: è quindi necessario valutare se il nuovo personale sia già stato formato e se vi siano problematiche relativamente ad eventuali persone diversamente abili.
Con il T.U. sono stati evidenziati nuovi rischi tra cui quello definito “stress lavoro correlato”, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età e alla provenienza da altri paesi.
Si ricorda infine che “le attività di insegnamento nelle scuole pubbliche è private” sono inserite nell’elenco di attività per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche.⁴

3. Esecuzione di lavori all'interno della scuola.
Gli adempimenti da mettere in atto per gli interventi all'interno della scuola: riunioni di coordinamento, elenchi delle persone con possibilità di accesso, tessera di riconoscimento con foto.
È prassi consolidata che vi sia la necessità di eseguire dei lavori (con tale termine si intende che vi è la necessità di installare un cantiere edile) anche nel periodo cosiddetto scolastico e non solo quindi nel periodo estivo. Tale situazione è una delle evenienze di maggior rischio e maggior disagio per l'attività scolastica, in quanto produce forti elementi di rischio interferenziale tra le diverse attività. Si pensi, per esempio, alla produzione di rumore, vibrazioni e polveri spesso incompatibili con l'attività scolastica. Dette attività possono avvenire solo dopo che si è provveduto ad un necessario coordinamento con il Datore di Lavoro dell'attività scolastica ovvero il Dirigente Scolastico. ⁵

4. Revisione dell'organigramma della sicurezza
Importanza dell'aggiornamento dell'organigramma della sicurezza che deve essere portato a conoscenza di tutto il personale scolastico.
Si fa presente che con l'inizio del nuovo anno scolastico vi può essere un avvicendamento tra il personale presente all'interno della scuola, pertanto è indispensabile procedere ad inizio anno ad una verifica della completezza dell'Organigramma della sicurezza. Qualora vi sia la necessità, si deve provvedere alla sostituzione delle figure istituzionali previste per legge (RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS, Addetti alle Emergenze, Addetti al Primo Soccorso).
Particolare attenzione si dovrà poi portare verso la formazione obbligatoria di queste figure. Si ricorda qui, ad uso di coloro che hanno laboratori all'interno delle proprie strutture, che gli studenti che li utilizzano sono equiparati a lavoratori e pertanto necessitano di una adeguata formazione in materia di sicurezza.

5. Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi
Importante supporto per la gestione della sicurezza all'interno della scuola. Il RSPP può essere interno od esterno con idoneo titolo di studio e formazione conforme al Codice Ateco dell'attività scolastica. Tale figura deve aver partecipato a corsi di formazione per l'aggiornamento alle scadenze previste. Il nominativo del RSPP non deve più essere comunicato all'ASS e alla DPL (Direzione Provinciale del lavoro).
Gli artt. 31 e 32 del T.U. ribadiscono l'obbligatorietà di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in ogni Istituzione scolastica. In particolare, l'art. 32 individua i requisiti che deve possedere: il RSPP. Dopo la puntualizzazione circa i titoli di studio formativi richiesti⁶, viene puntualizzato che l'incarico va affidato prioritariamente a personale interno all'Istituto, ovvero, in subordine, interno ad un' altra Istituzione scolastica, che operi con la medesima funzione. Solo in via sussidiaria, nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il Dirigente scolastico, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione protezione, potrà ricorrere a personale esterno alla scuola, ovviamente formato, pur rimanendo egli stesso sempre il soggetto penalmente e civilmente responsabile del proprio Istituto. La ratio di tali disposizioni è evidente: oltre a motivazioni di tipo economico, finalizzate al contenimento della spesa, non ci si può esimere dal rilevare che, in materia di sicurezza, la scuola si trova in una posizione delicata, proprio in relazione al tipo d’utenza che la frequenta. Gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, rispetto a situazioni lavorative in cui vi siano esclusivamente persone adulte, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l’eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti. Per contro, da parte degli insegnanti e, in generale, da parte di tutto il personale che vive ogni giorno all’interno della scuola, vi è una maggiore attenzione alle dinamiche poste in essere dagli allievi delle diverse età.
Oltre al RSPP, è opportuno individuare anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), soprattutto nelle realtà suddivise in più sedi, con funzione di “ponte” tra la sede scolastica, ove prestano servizio, e l’RSPP stesso, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni e di agevolare gli interventi su problematiche particolari. Il Dirigente Scolastico che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti (T.U. art. 32 c. 10). Anche per queste figure è prevista una specifica formazione, nonché aggiornamenti periodici obbligatori. 

6. Infortuni e comunicazioni all’INAIL - Tenuta Registro
Fino all'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, c. 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l'istituzione del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), le aziende con lavoratori subordinati o soggetti ad essi equiparati (tra cui le scuole) sono soggette alla tenuta del registro infortuni. La tenuta del registro infortuni rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, deve riportare l'elenco cronologico degli infortuni (con l'esclusione delle malattie professionali) che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento e deve essere conforme al modello stabilito dal DM del 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996). Nulla è immutato rispetto agli obblighi dell'art. 53 del DPR 1124/65 il quale prevede in particolare che l’infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento e dell’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni.⁷ Oltre alla tenuta del registro infortuni, tra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.lgs. 81/08, alla lettera r) è incluso quello di comunicare all'INAIL in via telematica i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.⁸

7. Addetti alla squadra antincendio ed evacuazione
Il Dirigente scolastico valuti se il numero degli addetti alla squadra di emergenza sia sufficiente, o se occorra integrarli con nuovo personale, considerate le problematiche emerse nell’aggiornamento del documento valutazione del rischio incendio, da effettuarsi tenendo conto del D.M. 10 marzo 1998. Procederà poi all’identificazione dei lavoratori che necessitino di adeguata formazione con l’obiettivo di avere sempre personale formato in servizio.⁹

8. Addetti al primo soccorso e Piano di emergenza sanitaria
La revisione del Piano di soccorso, alla luce delle esigenze del nuovo anno scolastico e del personale necessario per attuare le disposizioni previste, dirà se sia necessario integrare la squadra di primo soccorso e se occorra prevederne un’opportuna formazione. Il D.M. 388 del 15/07/2003 ha previsto almeno 12 ore di formazione per gli Addetti di nuova nomina, ed il richiamo della formazione con cadenza triennale per coloro che hanno già sostenuto corsi di primo soccorso (per le organizzazioni di gruppo B e di gruppo C, come descritte dallo stesso D.M. 15.07.2003). Una particolare attenzione va rivolta alle cassette di pronto soccorso presenti nella scuola (per il contenuto vedasi l’allegato n. 1 al D.M. 15 luglio 2003 n. 388). Opportuna appare anche in questa fase, la comunicazione alle famiglie dei principali punti del piano di soccorso

9. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Gli articoli 47-52 del T.U. trattano del rappresentante di lavoratori per la sicurezza (RLS). Il datore
di lavoro metterà a disposizione del RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento sulla valutazione dei rischi e all’occorrenza del DUVRI. Il Dirigente Scolastico in caso di nuova elezione o designazione del RLS programmerà la sua formazione che, come è noto, deve essere di almeno 32 ore (D.M. – Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Ministero della sanità, 16 gennaio 1997). Il nominativo dell’RLS dovrà essere trasmesso all’Inail in via telematica. Gli RLS dovranno frequentare i corsi di aggiornamento annuali di 4 o 8 ore secondo il numero di lavoratori dell’Istituto (T.U. art. 37. c. 11).

10. Sorveglianza sanitaria e medico competente
L’eventuale nomina del medico competente (M.C.) da parte del Dirigente Scolastico è successiva alla valutazione dei rischi dalla quale siano emerse problematiche che richiedano la sorveglianza sanitaria. (Artt. 39 - 41 T.U).

11. Piano di emergenza ed esercitazioni di evacuazione
Obbligo di almeno due prove di evacuazione all’anno
È opportuno all’inizio dell’anno scolastico, rivedere il piano di emergenza e di evacuazione predisposto nel precedente anno scolastico e programmare l’informazione a tutti i lavoratori e agli studenti dei principali punti previsti dallo stesso.
Si ribadisce l’importanza di eseguire diverse prove soprattutto ad inizio anno scolastico.
Le prove debbono essere preparate e il personale Docente e ATA deve avere una buona conoscenza del piano di evacuazione. È questo un momento importante per le responsabilità del Dirigente Scolastico e pertanto si consiglia che tutte le prove vengano opportunamente documentate.

12. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi –T.U. art. 35
Un momento importante per fare il punto della situazione della sicurezza nella scuola
È opportuno che nei primi giorni del nuovo anno scolastico, il Dirigente indica la riunione prevista dall'art. 35 del T.U. In quel contesto si potranno organizzare al meglio tutte le attività e le procedure previste dal d.lgs. 81/08 e si programmeranno le attività di formazione e formazione dei lavoratori e degli alunni /studenti ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

13. Le sanzioni -T.U. art. 55
Il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni di tipo amministrativo e penale per il mancato assolvimento degli obblighi in capo al Datore di lavoro/Dirigente scolastico. Sotto il profilo penale, gli artt. 55 e seguenti prevedono per il Dirigente sia la sanzione dell'ammenda, sia quella più grave dell'arresto, in relazione alla tipologia di infrazione commessa.

14. Formazione del personale della scuola
A partire dall'emanazione del D.Lgs. 626/94 e fino al più recente Testo Unico 81/08, si è progressivamente consolidata e meglio definita l'idea della formazione del personale all'interno del mondo del lavoro, tanto che questa è diventata oggi il perno attorno cui ruota gran parte dell'azione preventiva posta in essere dai datori di lavoro.
Per la specificità del contesto e dell'utenza cui si rivolge, in ambito scolastico la formazione alla sicurezza (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08) richiede una particolare attenzione. È corretto affermare, infatti, che il personale tutto deve essere destinatario degli interventi di formazione, in quanto solo con una fattiva collaborazione di tutti i soggetti presenti nell'Istituzione scolastica è possibile avviare un percorso concreto di crescita culturale e di consapevolezza anche tra gli allievi.
Il numero degli incontri e gli argomenti da trattare terranno naturalmente conto del pregresso. Saranno presentati e spiegati i Piani di Emergenza e il Documento sulla valutazione dei rischi. Particolare attenzione sarà data alla parte relativa ai rischi specifici (videoterminali, movimentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.). Un buon lavoro svolto negli anni precedenti potrebbe consentire di programmare incontri che trattino anche di problematiche in qualche modo diverse, ma non per questo meno sentite dai lavoratori, quali ad esempio lo sforzo vocale degli insegnanti o argomenti segnalati dagli stessi lavoratori tramite il RLS.

15. Formazione degli studenti - Piano dell'offerta formativa - art. 11 d.lgs. 81/08
La Cultura della sicurezza: POF e progetti specifici - percorsi interdisciplinari
Già da tempo il Ministero dell'istruzione propone alle scuole che al loro interno si realizzi un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni/studenti sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche della sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.
La C.M. 122/2000 invita a collocare le varie iniziative finalizzate alla cultura della sicurezza e prevenzione in una visione “sistemica” anche “attraverso un'opportuna rilettura dei programmi di studio relativi ai settori interessati, in modo da richiamare i temi della sicurezza e della prevenzione eventualmente presenti nella programmazione scolastica ovvero da arricchirne i contenuti, tramite l'affermazione, la diffusione e il convinto insegnamento”.
Sono connessi quindi a tale tematica, una serie di progetti che investono le cosiddette educazioni:
educazione alla cittadinanza, educazione stradale, contrasto al fumo, contrasto al bullismo, azioni di sensibilizzazione verso la pericolosità dei rumori (pericolosità del rumore causato dalle cuffie dei lettori musicali quando usate sistematicamente e con volumi elevati).
Si ritiene quindi importante, nell'ambito di attuazione nelle scuole del principio dell'autonomia, che eventuali progetti relativi alla salute e alla sicurezza, diventino parte integrante del POF, che ogni istituto predispone, al duplice scopo di diffondere nelle scuole la sensibilità per le tematiche legate alla sicurezza sul luogo di lavoro e favorire l'inserimento della scuola nel territorio con particolare riferimento alle attività lavorative, che devono svolgersi in tutta sicurezza.
L'approccio sistemico al tema della “cultura della sicurezza” è ampiamente sottolineato nel D.M. 5 agosto 1994 (G.U. 19 agosto 1994. n. 193) a proposito dei programmi di educazione stradale. La citata circolare 122/2000 propone “quando la scuola non disponesse di tutte le conoscenze e competenze per sviluppare adeguatamente i temi proposti, si avvarrà ove possibile e necessario, di specifiche collaborazioni con le strutture territoriali, nell'ottica di una fattiva collaborazione sinergica”. A tal fine si rammenta la convenzione USR-INAIL che prevede interventi degli esperti nelle classi che li richiedono, a titolo gratuito.
Si evidenzia infine che l'art. 11 del D.Lgs. 81/08 (così come confermato dall'art. 9 del D.Lgs. 106/09) prevede finanziamenti ministeriali alle Istituzioni scolastiche per percorsi didattici finalizzati alla conoscenza delle tematiche della sicurezza: “Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza, nel rispetto delle autonomie didattiche”.
Pertanto le scuole hanno la possibilità di realizzare attività didattiche sulla sicurezza, all'interno di una progettualità di tipo pluridisciplinare e/o interdisciplinare, a sua volta inserita nel POF.
 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela BELTRAME

Il referente salute e sicurezza USR
D.S. dott.ssa Santa Pighin


 

Alcuni riferimenti legislativi e sitografici

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n 106: “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
D.M. 292 del 21/6/96 “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione” - Individua il Dirigente Scolastico come datore di lavoro.
Legge n. 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica”
D.M. 26/8/92 del Ministero degli Interni “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
D.M. 18/3/96 del Ministero degli Interni “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” G.U. Suppl. Ordin. N. 85 dell'11/4/1996.
D.M. del 29/9/98 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”. - Elenca gli obblighi e le attribuzioni del Dirigente Scolastico.
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119 del 29/4/99 - d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni - indicazioni operative.
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 122 del 19/4/00 - a differenza della precedente circolare a carattere prevalentemente tecnico, si rivolge all'ambito educativo - didattico.
• Legge 265/99 sulle autonomie locali - dispone l'obbligo per gli enti locali della messa in sicurezza delle scuole.
Legge 125 del 3/3/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”.
D.lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”.
Circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28 “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.

www.ilo.org organizzazione internazionale del lavoro: è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità per uomini e donne.
http://osha.europa.eu.Zit agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro. http://prevenzionescuola.ispesl.it/index.asp sito dell'Ispesl dedicato alla scuola, strutturato in: pro-dotti, esperienze nelle scuole, eventi, galleria fotografica, normativa, FAQ, link, contatti. www.sicurezzalavoro.fvg.it centro di documentazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. www.sicurscuolaveneto.it sito del sistema di riferimento del Veneto - sicurezza nelle scuole. www.sicurscuolatoscana.it sito della Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Firenze. http://www.inail.it/ http://www.vigilfuoco.it http://www.info-scuole.it/cms/ (argomento sicurezza e igiene).
______
¹ L’Avvocatura Generale dello Stato (CS 33778/2010 Sez. VII) ha chiarito che le attribuzioni di titolarità delle procedure e delle pratiche finalizzate all’acquisizione del Certificato di prevenzione incendi degli edifici scolastici, sono dell’Ente Locale, proprietario dell’immobile e non del Dirigente Scolastico.
² La legge n. 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” riserva la programmazione degli interventi alla Regioni e alle province autonome, mentre rimette la concreta attuazione degli stessi ai Comuni (per gli edifici destinati alle scuole materne elementari e medie) e alla Province (per gli edifici destinati alle scuole superiori), proprietari degli immobili. Attribuisce inoltre a Province e Comuni la competenza in materia di fornitura, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi l’adeguamento e la messa a norma) degli edifici adibiti ad uso scolastico, nonché le forniture (acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento) con i relativi impianti e le spese dell’arredamento.
Il D.M. 292 del 21.06.96 “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal ministero della Pubblica istruzione” individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro. I suoi obblighi per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori sono essenzialmente organizzativi, gestionali e documentali. (D.M. 29.09.98 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli Istituti di Istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”; Circolari MIUR 119 del 29/4/99 e 122 del 19.4.00; D.lgs. 81/2008 art. 18 p. 3).
³ T.U. Art. 18 c. 3” gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.
lettera g allegato 1 Conferenza permanente Stato – Regioni: intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o salute di terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001 n. 125 (G.U. del 30.03.2006).
Riguardo ai lavori all’interno della scuola si fanno le seguenti precisazioni: Lavori che implicano la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte dell’Ente Appaltante (in genere appunto l’Ente proprietario dei locali): è indispensabile che l’estensore del così detto PSC, il Coordinatore in fase di Progettazione (un professionista abilitato) concordi con il dirigente scolastico e/o con l’RSPP, le modalità operative dell’esecuzione dei lavori, considerando l’accantieramento e le attività, appunto, interferenti con l’attività scolastica. Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di segnalare le proprie esigenze, eventualmente per iscritto, evidenziando soprattutto il sopravvenire di rischi interferenziali. Ad esempio la promiscuità tra lavoratori edili ed utenza della scuola. Tali istanze debbono essere recepite nel PSC dal richiamato Coordinatore e prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dovrà provvedere a verificarne l’efficacia con una riunione di coordinamento alla quale saranno presenti l’impresa affidataria ed un rappresentante dell’Istituzione Scolastica. Anche questa riunione deve essere relazionata per iscritto. Si ricorda che con la pubblicazione del T.U. si è introdotto un nuovo obbligo (prima era stabilito dalla giurisprudenza consolidata ma non costituiva un obbligo normativo) ovvero quello di recintare i cantieri. Questo significa che ovunque venga installato un cantiere edile, indipendentemente dalla durata o dall’importanza dello stesso, questo debba essere recintato.
Le caratteristiche di tale recinzione non sono stabilite a priori ma sono funzione della tipologia dell’ambiente nel quale il cantiere viene installato. A solo titolo di esempio in una scuola dove vi è presenza di utenza molto giovane, è di tutta evidenza che la recinzione deve essere continua e priva di sporgenze. Analogamente tale recinzione sarà continua per tutti quei cantieri nei quali vi sia il rischio di proiezione di oggetti. A tal riguardo di segnala che qualora nel cantiere si eseguano lavorazioni “in quota” la recinzione dovrà assumere dimensioni e posizioni tali da intercettare tutte le possibili parabole di caduta di oggetti dall’alto. Si ribadisce il diritto del Dirigente Scolastico nel chiedere il rispetto di tali obblighi da parte dell’Impresa affidataria dei lavori.
Qualora le attività che debbono essere eseguite da parte di terzi all’interno della scuola in periodo di esercizio della stessa, non implichino la presenza di un cantiere edile, ma ad esempio vengano eseguiti dei servizi (manutentivi) o forniture, deve essere prodotto a cura dell’affidatario di detti servizi e forniture (l’Ente Pubblico affidatario) un documento simile nei contenuti al precedente PSC ma definito DUVRI, ovvero Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Nella sostanza le procedure sono simili alle precedenti con l’eccezione che non vi sarà la figura del Coordinatore e quindi ci si dovrà relazionare direttamente con l’Ufficio
Tecnico dell’ente proprietario dell’immobile. Resta però immutata la collaborazione che il Dirigente Scolastico deve dare in quanto datore di Lavoro, direttamente o indirettamente attraverso il proprio RSPP o altro delegato, al fine di far evidenziare gli eventuali rischi interferenziali nascenti dalla attività esercita dalla scuola. A solo titolo d’esempio: se l’attività degli addetti alla manutenzione all’interno della scuola, implica la frequentazione di locali nei quali vengono stoccati materiali pericolosi (quelli per le pulizie) è opportuno che il Dirigente segnali semplicemente la presenza dei materiali pericolosi, sarà poi compito di colui che esegue il servizio provvedere a ripararsi opportunamente.
In ogni caso, quindi, sia che ci sia la presenza di un cantiere, sia che vengano eseguiti dei semplici interventi manutentivi, è indispensabile che vi sia la partecipazione attiva del Dirigente Scolastico.
Infine è opportuno che si faccia attenzione agli accessi del personale manutentivo all’interno delle strutture scolastiche; spesso questi accessi avvengono in piena autonomia e senza alcuna segnalazione per l’abitudine di queste persone e per la loro perfetta conoscenza dei luoghi; si ricorda che è opportuno che questi accessi vengano regolamentati ad inizio anno scolastico provvedendo alla redazione di semplici documenti (DUVRI comprensivo del piano di emergenza) che possono avere valore reiterativo per tutto l’anno scolastico. Di tali persone è opportuno avere appositi elenchi e gli stessi dovranno essere sempre muniti di tesserino di riconoscimento
Art 32: Per lo svolgimento delle funzioni di responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore…omissis… nonché di un attestato di frequenza a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi o che dimostrino di aver svolto le funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da 6 mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo….omissis…Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto Ministeriale dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al Decreto del Ministro dell’Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza dei corsi i formazione di cui al comma 2 stesso articolo. Qualora le funzioni del Responsabile del SPP siano svolte direttamente dal datore di lavoro, figura che si identifica nella scuola con il Dirigente Scolastico, continuano ad applicarsi ad esso le disposizioni del D.M. 16.01.1997, che prevedono appositi percorsi formativi di almeno 16 ore.
L’entrata in vigore dell’accordo approvato dalla conferenza Stato – Regioni del 26 gennaio 2006, ha dato la completa attuazione al d.lgs. 195/2003 che ha modificato requisiti e le modalità di formazione del responsabile e degli addetti al Servizio di prevenzione protezione, interni od esterni all’attività produttiva, designati dal datore di lavoro (artt. 31 - 51 T.U.). L’accordo Stato – Regioni del 26/1/2006 prevede l’esenzione di alcuni moduli se gli RSPP o gli ASPP sono in possesso di alcuni requisiti (nomina precedente al 14 febbraio 2003, almeno sei mesi nella funzione ecc.)
È opportuno che i Dirigenti scolastici effettuino un’attenta lettura dell’Accordo Stato Regioni e delle “Linee guida per l’attuazione dei corsi per addetti al Servizio di prevenzione protezione (ASPP) e per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)” emanate dalla Regione F.V.G. per valutare caso per caso quali obblighi formativi sussistano.
La Circolare dell’INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 chiarisce le problematiche relative all’assicurazione INAIL per gli insegnanti e alunni delle scuole pubbliche e private.
Infortuni: comunicazione del datore di lavoro a fini statistici – Precisazioni. L’obbligo del datore di lavoro di comunicare, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo. Devono essere infatti definite e rese pubbliche, con apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008. Lo ha reso noto il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 21 maggio 2008. Nella lettera il Ministero ha altresì specificato che nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965 nonché a quello di annotazione dell’evento nel registro infortuni.
I contenuti minimi di tale formazione sono precisati nell’allegato IX del suddetto decreto. La Circolare del 23 febbraio 2011 (prot.12653) del Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della difesa civile “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Corsi di aggiornamento” indica le modalità con cui deve essere attuato l’aggiornamento obbligatorio periodico degli addetti antincendio e gestione delle emergenze