Tipologia: CCNL
Data firma: 12 luglio 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Federcoopesca Cci, Lega-Pesca, Aicp-Agci e Fit-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Relazioni sindacali
Osservatorio
Dichiarazione a verbale.
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Struttura e assetto del contratto.
• A) Il contratto nazionale.
• B) Contrattazione decentrata di 2° livello.
• C) Dotazione vestiario da lavoro.
Art. 3 - Classificazione del personale.
Quadri
Art. 4 - Declaratoria.
• Responsabilità civile e penale.
• Trasferimento.
• Professionalità.
Art. 5 - Livelli.
Art. 6 - Occupazione.
Art. 7 - Assunzione.
Art. 8 - Documenti occorrenti per l'assunzione.
Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 10 - Flessibilità.
• Flessibilità non strutturale.
• Flessibilità strutturale.
Art. 11 - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
Art. 12 - Stagionalità.
Art. 13 - Articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 14 - Orario straordinario.
Art. 15 - Indennità per pernottamento comandato in valle da pesca.
Art. 16 - Riposo settimanale.
Art. 17 - Festività.
Art. 18 - Ferie.
Art. 19 - Permessi retribuiti.
Art. 20 - Congedi e permessi per handicap.
Art. 21 - Part-time.
Art. 22 - Apprendistato.
Art. 23 - Diritto allo studio.
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 24 - Servizio militare e civile.
Art. 25 - Conservazione del posto di lavoro.
Art. 26 - Trapasso di azienda.
Malattia e infortunio
Art. 27 - Visite di controllo.
Art. 28 - Indennità di malattia.
Art. 29 - Indennità di infortunio.
Art. 30 - Indennità nei giorni festivi.
Art. 31 - Aspettativa per malattia e infortunio.
Art. 32 - Ambiente e sicurezza.
Art. 33 - Gravidanza e puerperio.
Trattamento economico
Art. 34 - Retribuzione.
Art. 35 - Retribuzione di fatto.
Art. 36 - Retribuzione mensile.
 Art. 37 - Quota giornaliera.
Art. 38 - Quota oraria.
Art. 39 - Tabella retribuzioni.
Art. 40 - Aumenti.
Art. 41 - Provvigioni.
Art. 42 - Indennità di cassa.
Art. 43 - Indennità funzione Quadri.
Art. 44 - Prospetto paga.
Mensilità supplementari
Art. 45 - Tredicesima mensilità.
Art. 46 - Quattordicesima mensilità.
Art. 47 - Scatti di anzianità.
Art. 48 - Missioni o trasferte.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Dimissioni.
Art. 50 - Licenziamento.
Art. 51 - Risoluzione del contratto a tempo determinato.
Art. 52 - Recesso 'ad nutum'.
Art. 53 - Licenziamento disciplinare.
Art. 54 - Preavviso.
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 56 - Decesso.
Art. 57 - Corresponsione del trattamento.
Art. 58 - Assenze.
Art. 59 - Contratti di gradualità.
Art. 60 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• Premessa.
• Normativa.
• Norma transitoria.
Art. 61 - Diritti sindacali.
Art. 62 - Deleghe sindacali.
Art. 63 - Contributo di assistenza contrattuale.
Art. 64 - Assicurazioni previdenziali.
Art. 65 - Previdenza complementare.
Art. 66 - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 67 - Procedure di rinnovo del CCNL.
Allegati
Allegato 1 Recepimento nel contratto di una norma di legge
Allegato 2 Aumenti retributivi
Allegato 3 Progetto standard di formazione e lavoro
Allegato 4 Facsimile lettera di assunzione
Allegato 5 Facsimile lettera di comunicazione dimissioni dipendente
Allegato 6 Facsimile comunicazione di licenziamento dipendente
Allegato 7. Facsimile lettera Impegno di assunzione
Allegato 8 Facsimile lettera assunzione tempo determinato
Allegato 9 Facsimile contratto di lavoro a tempo parziale
Allegato 10 Facsimile trasmissione contratti part-time
Allegato 11 Accordo per l'istituzione del fondo pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari Agralcooper
Protocollo d'intesa per l'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (5 ottobre 1995)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

Addì, 12 luglio 1999 tra Federcoopesca Cci, rappresentata dal Presidente […], dal responsabile Confcooperative […]; Lega-Pesca, rappresentata dal Presidente […], dal responsabile relazioni industriali Legacoop […]; Aicp-Agci, rappresentata dal Presidente […], dal Responsabile relazioni industriali dell'Agci […]; e Fit-Cisl […]; Flai-Cgil […]; Uila-Uil […] si è stipulato il presente CCNL da valere per il personale dipendente da cooperative esercenti l'attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Relazioni sindacali
[…]
In particolare, le associazioni cooperative stipulanti s'impegnano a fornire alle OO.SS. informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, in quanto azioni di rilevanza nazionale, gli impegni relativi alla programmazione negoziata laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento a programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni, saranno comunque fornite periodicamente, e almeno 1 volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o subregionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.

Osservatorio
Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari a un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco, le parti s'impegnano a realizzare nel quadriennio di vigenza del presente accordo un Osservatorio nazionale sulla cooperazione di pesca. Tale Osservatorio avrà lo scopo preciso di promuovere e organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per sottosettori e territori, sui problemi dello sviluppo della cooperazione di pesca, in coerenza con le attività inerenti il presente contratto, in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, degli investimenti e della spesa pubblica, del mercato del lavoro e dell'andamento dell'occupazione.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente CCNL si applica al personale dipendente che presta la propria opera negli uffici, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca, non imbarcato sulle navi soggette alla legge n. 413/94.

Art. 2 - Struttura e assetto del contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su livello nazionale, aziendale e/o territoriale.

B) Contrattazione decentrata di 2° livello.
[…]
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure d'informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari opportunità.
[…]
Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti:
- tutti e nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi d'orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- forme di flessibilità;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- mobilità;
- trasporti;
- part-time;
- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
- occupazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. […]
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL;
- in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto d'esame, ove già non siano presenti nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, e in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti d'informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi d'innovazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro delle rispettive associazioni rappresentative.
[…]

C) Dotazione vestiario da lavoro.
Nella contrattazione di 1° livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.

Art. 8 - Documenti occorrenti per l'assunzione.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
b) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30.4.62 n. 238 e all'art. 37, DPR 26.3.80 n. 327 concernente il Regolamento d'esecuzione della legge stessa;
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore ittico, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi stagionali, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 10, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. […]
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura o chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del presente contratto l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al comma 2 della presente lett. a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 10 il monte ore di permessi di cui all'art. 19 sarà, per l'anno di riferimento, di complessive 64 ore.
Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 13.
b) 38 1/2 ore settimanali
Si realizzano attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 19.
[…]
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 19 e di 16 delle 32 ore di permesso retribuite di cui all'art. 19.
[…]
Le parti si danno atto della necessità di definire a livello d'azienda, entro il 1° trimestre di ciascun anno, il calendario di lavoro sulla base dei prevedibili programmi lavorativi nella salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e dei picchi stagionali.
In tale definizione sarà prevista la collocazione temporale delle ferie, dei riposi individuali, per l'ex festività, dei ROL, dei prevedibili periodi di flessibilità, degli orari, anche in funzione della gestione di eventuali fermate collettive.
Quanto sopra anche al fine di consentire alle aziende di pervenire a un'ottimale utilizzazione degli impianti, ai migliori livelli di produttività, nella salvaguardia della qualità della produzione e delle condizioni di lavoro, adottando tutte le necessarie flessibilità per un'immediata e puntuale risposta alla sollecitazione di mercato, coniugando tali dinamiche esterne con una gestione coerente delle risorse umane considerate quali imprescindibili fattori di competitività aziendale.
Qualora nell'arco dell'anno si dovessero verificare variazioni significative del calendario stabilito, anche per situazioni congiunturali negative di mercato, fra Direzione aziendale e RSU e/o OOSSTT, si terrà un confronto onde procedere all'aggiornamento del programma. Le parti riconoscono che la specifica tipologia di mercato in cui opera l'azienda richieda, per cogliere ogni opportunità, di utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di situazioni difficilmente fronteggiabili con altri strumenti.
Si conviene pertanto che a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL potranno realizzarsi regimi di flessibilità con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come contenuto nell'art. 10 (Flessibilità).
[…]

Art. 10 - Flessibilità.
Ferme restando le intese già intervenute le parti, avuto riguardo alla constatazione del fatto che, oltre a una forma di flessibilità che ha caratterizzato alcune aziende in relazione alla specifica tipologia produttiva, si è andata manifestando un'esigenza generalizzata ad utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di eventi occasionali particolarmente difficili da fronteggiare altrimenti, hanno convenuto quanto segue in ordine alla necessità di chiarire e focalizzare tutta la problematica della flessibilità, onde rendere la stessa più trasparente e meglio gestibile nell'interesse reciproco.

Flessibilità non strutturale.
[…]
In relazione a quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa sede una serie di momenti-occasioni di flessibilità positiva e di flessibilità negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non possono essere fronteggiati adeguatamente nell'ambito della definizione dei calendari annui. Dopo esame congiunto, la Direzione aziendale e le RSU interessate ne verificheranno le modalità attuative (durata del periodo di flessibilità, numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale collocare i riposi compensativi; il tutto nel rispetto dell'alternanza delle turnazioni e nell'ottica del principio di equa ripartizione dei carichi di lavoro).
A. Occasioni di flessibilità negativa.
1) Fermate di una o più linee produttive a causa di mancata richiesta di mercato.
2) Fermate per revisioni non programmate.
3) Fermate per interventi urgenti a seguito di guasti gravi.
4) Mix di prodotti che richiedono un numero di addetti inferiori alla media
5) Esaurimento di semilavorati (in particolare per quanto riguarda il reparto confezionamento).
B. Occasioni di flessibilità positiva.
1) Punta di mercato.
2) Operazioni promozionali.
3) Punte anomale di assenze del personale.
4) Mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra stabilite, si procederà tra Direzione aziendale e RSU alla verifica, in sede sindacale, dei presupposti necessari e conseguentemente, si opererà nel modo seguente:
- nella settimana di flessibilità negativa ai lavoratori interessati verranno corrisposte ugualmente le 40 ore di retribuzione ordinaria e, nel contempo, verrà loro "addebitato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità negativa effettuata;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati verranno corrisposte le 40 ore di retribuzione ordinaria e in aggiunta, per le ore settimanali prestate oltre le normali 40 ore, verrà loro "accreditato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità positiva effettuata.
Direzione aziendale e RSU verificheranno periodicamente la quantità di flessibilità positiva e negativa effettuata dai lavoratori. Qualora a fine anno, in via eccezionale, residuasse un delta di ore di flessibilità positiva queste andranno remunerate con la normale retribuzione; se residuasse, al contrario, un delta di ore di flessibilità negativa, queste saranno coperte con un eguale numero di ore di permessi per riduzione d'orario.
S'individua infine che il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 12 settimanali per un massimo di 144 ore l'anno.

Flessibilità strutturale.
Le parti convengono, per le aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili, di realizzare sistemi d'orario, capaci di tenere conto dell'estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e dell'assenza totale di conservanti e/o additivi, che comportano l'assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza.
Il raggiungimento di posizioni ottimali per le aziende, in un mercato con tali caratteristiche viene determinato, e lo sarà sempre di più in futuro, dalla capacità di poter adattare gli andamenti erratici della domanda all'adozione di modelli organizzativi degli orari di lavoro che tengano conto di tale situazione.
Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, regolate da accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale e attualmente vigenti, accordi sindacali di cui le parti riconfermano la piena validità e vigenza.
In quell'ottica, le parti dichiarano altresì la volontà di riaffermare in questa sede la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti, intesa quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti.
La gestione dei modelli in essere nelle aziende pur nelle loro specificità, vede oggi la necessità di riapprezzare e consolidare alcuni aspetti applicativi, che, nella situazione attuale, possono non rispondere appieno all'effettiva esigenza delle parti.
Pertanto si conviene, una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
1) confronto tra Direzione aziendale e RSU o tra OO.SS. territoriali e organizzazioni datoriali territoriali, per comprovare le esigenze tecnico-produttive e organizzative che richiedono l'incremento della flessibilità attualmente esistente e, conseguentemente, per verificarne le modalità attuative;
2) conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite dal presente CCNL.
Nota a verbale.
In aggiunta a quanto convenuto in tema di flessibilità strutturale, le parti concordano sulla necessità di ridurre al minimo livello possibile il disagio derivante ai lavoratori dalla mutevole programmazione dei turni di lavoro salvaguardando però l'esigenza di soddisfare le richieste di mercato e la freschezza del prodotto.
Per contemperare al meglio le esigenze di cui sopra le parti convengono sulla necessità che i turni di lavoro vengano predeterminati, senza possibilità di ulteriore modifica, entro le ore 13 del venerdì precedente ogni settimana lavorativa.
Onde poter soddisfare i mutamenti non prevedibili e repentini della domanda commerciale si conviene altresì di poter variare la programmazione dei turni di lavoro dopo il termine dianzi indicato per non più di 6 volte nell'arco dell'anno, dandone preventiva comunicazione alle RSU e ai lavoratori.

Art. 12 - Stagionalità.
[…]
Pertanto, quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o le OO.SS. territoriali per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Art. 13 - Articolazione dell'orario di lavoro.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
[…]

Art. 15 - Indennità per pernottamento comandato in valle da pesca.
Qualora il datore di lavoro richieda agli operai il pernottamento in valle da pesca, dovrà corrispondere agli stessi un'indennità aggiuntiva fissa nella misura di £. 35.000 per singola notte. Detta presenza notturna, improntata a un criterio di turnazione, non potrà interessare lo stesso lavoratore per un periodo superiore a 15 giorni nello stesso mese.

Art. 16 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle con le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli interventi; la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 22 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97 le cooperative che applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con contratto d'apprendistato.
Il rapporto d'apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché da quanto previsto dal presente articolo.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge n. 196/97, convengono d'istituire una specifica Commissione a livello nazionale che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno dell'impresa, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro 6 mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare e il profilo professionale da conseguire.

Malattia e infortunio
Art. 32 - Ambiente e sicurezza.
In materia di ambiente e sicurezza, si rinvia a quanto stabilito nell'accordo interconfederale tra Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil del 5.10.95 (allegato n. 11).

Art. 33 - Gravidanza e puerperio.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Licenziamento disciplinare.
È previsto il licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratore per le seguenti mancanze:
[…]
- infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita, il trasporto;
[…]
- recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

Art. 60 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Normativa.

Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94 n. 451 CFL mirati:
- CFL di tipo A) all'acquisizione di professionalità intermedie: con una durata di 24 mesi;
- CFL di tipo B) all'acquisizione di professionalità elevate: con una durata di 24 mesi;
- CFL di tipo C) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese: con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del CFL.
[…]
Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
La formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo "B", di 80 ore per contratti di tipo "A" e di 20 ore per i contratti di tipo "C".
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/94 in materia d'età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello d'inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'apposito allegato e il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[…]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del 'nulla osta'.
[…]

Art. 61 - Diritti sindacali.
Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alla legge 20.5.70 n. 300.

Allegati
Allegato 1 Recepimento nel contratto di una norma di legge
Norma di legge. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati d'appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziaria o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui al commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.