Tipologia: Contratto collettivo integrativo regionale
Data firma: 16 luglio 2018
Validità: 01.08.2018 - 01.08.2021
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, TDS, Abruzzo
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1) Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 2) Agevolazioni per assunzioni di lavoratori svantaggiati (art. 69 bis CCNL)
Art. 3) Limiti orario part-time
Art. 4) Contratti a tempo determinato stagionali
Art. 5) Apprendistato professionalizzante - Attuazione in cicli stagionali
Art. 6) Contratto quadro regionale sulla produttività
Art. 7) Premio variabile collettivo territoriale
Art. 8) Costruzione del welfare regionale
Art. 9) Applicazione del lavoro multiperiodale
Art. 10) Contratti a tempo determinato
Art. 11) Sgravi contributivi per la conciliazione dei tempi vita/lavoro

 

Art. 12) Lavoro agile
Art. 13) Lavoro domenicale
Art. 14) Lavoro festivo
Art. 15) Trattamento di fine rapporto
Art. 16) Quota contribuzione aziendale al fondo Fonte
Art. 17) Cessione solidale delle ferie e dei permessi
Art. 18) Discriminazione di genere e prevenzione delle molestie sessuali
Art. 19) Part-time post maternità
Art. 20) Commissione paritetica regionale del terziario
Art. 21) Osservatorio regionale del terziario
Art. 22) Finanziamento osservatorio e commissione paritetica regionale
Art. 23) Durata e ultravigenza


Contratto collettivo integrativo regionale di 2° livello valido per le aziende e lavoratori operanti nel settore del commercio distribuzione e servizi regione Abruzzo

Il giorno 16 luglio 2018, nella sede della Confcommercio Abruzzo, si sono incontrati: Confcommercio Abruzzo […], Filcams Cgil Abruzzo […], Fisascat Cisl Interregionale Abruzzo Molise […], Uiltucs Abruzzo […], per concordare e sottoscrivere il 1° Contratto Regionale Decentrato di 2° Livello in applicazione di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario Distribuzione e Servizi, rinnovato in data 30 Marzo 2015 dalle Segreterie Nazionali di Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs;

Premesso che
> nella regione Abruzzo, a tutt'oggi non esiste una forma di contrattazione decentrata, riferita sia agli ambiti territoriali o provinciali che al livello regionale;
> la struttura economica e sociale dei settori del commercio tradizionale, della distribuzione organizzata, hanno risentito pesantemente nel corso del decennio 2008 - 2018, delle conseguenze prodotte dalla crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sull'intero sistema internazionale ed in particolare italiano, con pesanti conseguenze sul piano sia della tenuta della capacità di competitività delle imprese che di quella occupazionale;
> la capacità di competitività e di penetrazione del mercato da parte del sistema delle imprese, ha risentito, altresì, pesantemente, delle conseguenze determinate dai sisma del 2009 e del 2016, con forti ripercussioni sulla tenuta delle aziende e dei livelli occupazionali;
> dal 2017 si avvertono timidi segnali di ripresa all'orizzonte, ma che non riescono a produrre consolidamento e crescita strutturale che stabilizzazione ed incremento occupazionali;
> è ferma intenzione delle Parti, creare un sistema di norme e di regole condivise che, nel mentre da una parte, stimolano la capacità di proposta e di rilancio organizzativo del sistema delle imprese del commercio, tradizionale, organizzato e diffuso, dall'altra, si creano le condizioni necessarie per consolidare e sviluppare nuove opportunità occupazionali per dare le giuste risposte ai bisogni socio-economici del territorio regionale;
A tal proposito e con tale intento, Confcommercio Abruzzo, Filcams Cgil Abruzzo, Fisascat Cisl Interregionale Abruzzo Molise, Uiltucs Abruzzo, concordano in maniera convinta e condivisa il seguente Contratto di Contrattazione Decentrata di 2° Livello, a valere per tutto il territorio della Regione Abruzzo e per tutte quelle imprese, che applicano integralmente, sia per la parte normativa che economica, il vigente CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, sottoscritto a livello nazionale in data 30 Marzo 2015, dalle Segreterie Nazionali di Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e siano regolarmente iscritte al sistema della Bilateralità Territoriale, prevista dallo stesso CCNL e quanto previsto integralmente dal presente Contratto.

Art. 1) Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di 2° livello, disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Regione Abruzzo i rapporti di lavoro, tra le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e successive integrazioni e il relativo personale dipendente.
Il presente CCIR sottoscritto dalla Confcommercio Abruzzo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente e maggiormente rappresentative nella categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl Interregionale Abruzzo Molise, Uiltucs Abruzzo, (art. 51 DLgs 81/2015), è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui sopra e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi Interprofessionali.
In particolare la corretta applicazione delle disposizioni degli artt. 1 - 4 - 7 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22, costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente Contratto collettivo ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e gestione del rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo Regionale, valgono le disposizioni del CCNL TDS e di legge vigenti in materia.

Art. 5) Apprendistato professionalizzante - Attuazione in cicli stagionali
[…]
Alla Commissione Paritetica Regionale del Terziario verrà affidato il compito di esprimere il parere di conformità dei contratti di apprendistato e dei relativi piani formativi.

Art. 8) Costruzione del welfare regionale
Le parti, nel rispetto delle regole di governance previste dal CCNL, si danno reciproco impegno a costituire entro e non oltre 6 mesi, l'Ente Bilaterale Regionale del Terziario. L'ente bilaterale individuerà le forme e gli strumenti di welfare contrattuale per i lavoratori del terziario e del turismo della regione Abruzzo, anche adottando specifiche piattaforme telematiche tra quelle presenti sul mercato.

Art. 9) Applicazione del lavoro multiperiodale
Si conviene con il presente Contratto di 2° livello, tra le Parti, di dare applicazione agli art. 126 - ipotesi aggiuntiva A e art. 127 ipotesi aggiuntiva B, lasciando alle RSA/RSU la facoltà di disciplinare in sede aziendale ulteriori ipotesi, in base alle sopravvenute esigenze legate al processo produttivo.
L'utilizzo di tale strumento di flessibilità, nonché le ulteriori soluzioni condivise, dovranno essere comunicato all'Osservatorio Regionale del Terziario

Art. 10) Contratti a tempo determinato
[…]
I Datori di Lavoro hanno la possibilità di ampliare la percentuale complessiva dei lavoratori a tempo determinato dal 20% al 30% in luogo della stabilizzazione, dopo 12 mesi di superamento dalla maggiorazione percentuale, di un terzo dei lavoratori impiegati con contratto a termine. 
[…]

Art. 12) Lavoro agile
Le Parti firmatarie del presente Contratto, concordano di promuovere, in via sperimentale, forme di lavoro innovative finalizzate ad agevolare le esigenze vita/lavoro con le esigenze di flessibilità delle aziende.
In tale contesto potranno essere sottoscritti presso la Commissione Paritetica Regionale del Terziario, contratti di lavoro individuali o novazioni di contratti già esistenti per periodi temporanei. Tali rapporti prevederanno l'autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione di lavoro e sedi di lavoro diverse da quelle aziendali. Il tutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e delle norme sugli orari di lavoro

Art. 14) Lavoro festivo
Premesso che il lavoro festivo può essere effettuato solo su base volontaria, per i lavoratori che presteranno attività per più di 4 festività nell'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), fermo restando la maggiorazione del 30% per le prime 4 festività, le ore di lavoro prestate nelle festività oltre la 4°, verranno maggiorate al 45%.
I lavoratori potranno optare, in alternativa alla festività non goduta, per una giornata di riposo compensativa

Art. 18) Discriminazione di genere e prevenzione delle molestie sessuali
Le Parti, fermamente convinte che è dovere delle Organizzazioni Sociali di esercitare ogni azione utile a tutela degli inalienabili diritti dei lavoratori, indipendentemente dalla diversità di genere, di far rispettare la dignità morale ed individuale, si danno reciproco affidamento di incontrarsi entro e non oltre il prossimo mese di settembre per individuare e concordare un Protocollo d'intesa contenete linee guida volte che contrastare nei luoghi di lavoro comportamenti ed abusi prevaricanti della dignità e libertà individuale.

Art. 19) Part-time post maternità
In riferimento all'articolo 90 del CCNL, le Parti concordano che nelle unità produttive con più di 15 e fino a 33 dipendenti, verrà concessa la possibilità di fruire del part-time post maternità ad un lavoratore.

Art. 20) Commissione paritetica regionale del terziario
Entro il prossimo mese di settembre verrà Istituita la Commissione Paritetica che avrà il compito di individuare
- la sede,
- le procedure,
- finanziamento
I compiti che verranno assegnati alla commissione paritetica sono i seguenti:
interpretazione del AIC, certificazione piani formativi, certificazione premi di produttività, parere di conformità su apprendistato, certificazione dei rapporti di lavoro part-time inferiore alle 16 ore settimanali; gestione e controllo azioni di contrasto alle violenze di genere.

Art. 21) Osservatorio regionale del terziario
Entro e non oltre il prossimo mese di settembre le Parti concordano di istituire l'Osservatorio Regionale del Terziario a cui spetteranno I compiti di:
- monitoraggio dei contratti per lavoratori svantaggiati (punto A)
- monitoraggio contratti stagionali
- monitoraggio contratti part-time "brevi"
- monitoraggio lavoro multiperiodale
- monitoraggio accordi di conciliazione tempi vita/lavoro
- istituzione RLS Territoriale