Cassazione Civile, Sez. 6, 06 marzo 2019, n. 6570 - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Estinzione del giudizio


 

 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 06/03/2019

 

 

 

RILEVATO
che il Tribunale di Oristano accolse la domanda proposta da G.C.F. nei confronti dell'INAIL e, riconosciuta la natura professionale della malattia da cui il ricorrente era affetto (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e del conseguente danno biologico nella misura del 38%, condannò l'Istituto al pagamento della relativa rendita a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi come per legge;
che, a seguito di gravame interposto dall'INAIL, la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 2 novembre 2017, lo rigettava condannando l'istituto alle spese del grado;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INAIL affidato a due motivi; che il G.C.F. è rimasto intimato;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che l'INAIL ha depositato rinuncia al ricorso;
 

 

CONSIDERATO
che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;
che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
che l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata;
che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensi/ sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560);
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018