Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
Visite: 4002

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014-2018.
Rep. Atti n. 247/CSR del 21 dicembre 2017
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2017:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di Intese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire il conseguimento di obiettivi comuni tra Stato e Regioni;
VISTO l’Accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013, per la proroga del Piano Nazionale della Prevenzione 2010 - 2012, con cui si conveniva di avviare i lavori per l’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione per il quinquennio 2014 - 2018;
VISTA l’Intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014, n. 82, concernente il Nuovo Patto per la salute 2014 - 2016, che all’articolo 17, comma 1, conferma per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 del Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n. 156/CSR) del 13 novembre 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2014-2018;
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. 56/CSR) del 25 marzo 2015, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano nazionale della prevenzione per gli anni 2014-2018 - Documento per la valutazione”;
VISTA la nota pervenuta in data 14 novembre 2017, diramata dall’ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 22 novembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la nota in data 18 dicembre 2017, la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico favorevole;
ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
 

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:
1. È estesa al 31 dicembre 2019 la vigenza del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, delle Azioni centrali di supporto e dei Piani regionali della Prevenzione (PRP);
2. È confermata per l’anno 2019 la struttura del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018, ovvero i Quadri logici centrali: macro obiettivi, fattori di rischio/determinanti, strategie, obiettivi centrali, indicatori centrali;
3. È confermato il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 - Documento per la valutazione, e in particolare:
3.1 è confermato anche per il 2019 il vincolo della certificazione ai fini dell’accesso al finanziamento previsto dagli obiettivi di piano;
3.2 sono confermati anche per il 2019 gli “Standard” fissati al 31 dicembre 2018 degli “Indicatori centrali” di cui all’Allegato 1 al Piano;
3.3 è confermato il sistema di valutazione del Piano nazionale della prevenzione e dei PRP di cui all’Allegato A, con le seguenti rimodulazioni:
3.3.1 Il paragrafo “4.3 Anni 2016, 2017: valutazione di processo” è sostituito dal seguente: “4.3 Anni 2016, 2017 e 2018: valutazione di processo.
Viene misurato il livello di avanzamento dei programmi verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori osservati e standard degli indicatori sentinella”. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data dall’avvio dei PRP";
3.3.2 Il paragrafo “4.4 Anno 2018: valutazione di processo e valutazione di risultato” è sostituito dal seguente:
“4.4 Anno 2019: valutazione di processo e valutazione di risultato.
Viene documentato e valutato attraverso i relativi indicatori il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali. Tale valutazione si effettua a conclusione del periodo di riferimento del PNP”.
3.3.3 Il punto “3. Per l’anno 2018” del paragrafo 5.3 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’anno 2018:
Almeno 1’80% di tutti gli indicatori “sentinella” di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%;
Per l’anno 2019:
a) Almeno 1’80% di tutti gli indicatori “sentinella” di tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard non superiore al 20%;
b) la rendicontazione è corredata dalla documentazione dei valori osservati regionali per tutti gli indicatori centrali”.
4. Al fine di consentire il raggiungimento entro il 31 dicembre 2019 degli standard regionali degli indicatori centrali, le Regioni e le Province Autonome, per gli anni 2018 e 2019 procedono alla rimodulazione dei PRP, ai sensi del paragrafo 1.2 del “Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018” e del paragrafo 1 del “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 - Documento di valutazione”.
La rimodulazione:
a) tiene conto della rendicontazione e della valutazione dell’avanzamento dei PRP “verso gli obiettivi concordati e i relativi risultati attesi e dell’eventuale mutamento del contesto nazionale e di quelli regionali"(cfr. Documento di valutazione), fermo restando il Quadro logico centrale e sulla base degli ultimi dati a disposizione del Ministero della salute e delle Regioni circa i valori raggiunti degli indicatori centrali e il loro trend verso gli standard fissati, a livello centrale e regionale;
b) è supportata da evidenze ed adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai contenuti, alle finalità originarie e al processo che caratterizzano il/i programma/i a cui fa riferimento;
c) non modifica il Quadro logico regionale, ovvero il numero, la denominazione e gli obiettivi dei programmi contenuti nei PRP;
d) può prevedere di:
1. completare, ridefinire azioni/progetti, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di non raggiungere entro il 2018 obiettivi e standard fissati;
2. confermare o migliorare, in termini di estensione territoriale, di destinatari, quantitativi e/o qualitativi, le azioni e i relativi indicatori e standard, relativamente ai programmi per i quali le Regioni prevedono di raggiungere entro il 2018 obiettivi e standard fissati, fatte salve le azioni che prevedevano obiettivi formali già raggiunti e non ripetibili (es. stipula protocolli di intesa, adozione di atti ecc.);
3. modificare indicatori sentinella o altri indicatori individuati nell’ambito del sistema di monitoraggio del PRP nei termini seguenti:
i) correzione di refusi, errori materiali;
ii) correzione/modifica, opportunamente motivata, delle modalità di calcolo;
iii) rimodulazione di indicatori, affinché siano più specifici rispetto all’intervento/azione che intendono monitorare, in termini sia di processo, sia di proxy del risultato atteso, sia di misura dell’evoluzione dell’intervento verso il raggiungimento dell’obiettivo;
iv) introduzione ex novo di indicatori relativamente ad azioni per le quali tali indicatori non sono stati individuati ma che si ritengono significativi in termini di impatto sul programma e di raggiungimento degli obiettivi;
4. ridefinire azioni rispetto a percorsi di ri-orientamento e miglioramento delle stesse che derivano dalla realizzazione di progetti CCM di supporto.
5. Entro il 28 febbraio 2018, Regioni e Province autonome rimodulano i PRP e li trasmettono al Ministero della salute, il quale fornisce riscontro in merito entro il 30 marzo 2018;
6. Entro il 30 aprile 2018, Regioni e Province Autonome adottano i PRP rimodulati/prorogati e li trasmettono al Ministero della salute entro il 31 maggio 2018;
7. Il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome si impegnano ad avviare, entro il 30 settembre 2018, i lavori per l’elaborazione del Piano nazionale prevenzione per il quinquennio 2020-2025.
 

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Sottosegretario Gianclaudio Bressa