Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 settembre 2004
Validità: 01.09.2004 - 31.08.2008
Parti: Unci-Pesca e Fesica-Confsal
Settori: Agroindustriale, Pesca, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo 5.Tipi di contratto d'imbarco.
Art. 6 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare.
Art. 7 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 14.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 18.
Titolo VII - Classificazione del personale
Articolo 19.
Articolo 20.
Art. 21 - Vitto.
Art. 22 - Panatica sostitutiva e convenzionale.
Titolo VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 23.
Articolo 24.
Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Articolo 28.
Titolo X - Periodo di prova
Articolo 29.
Titolo XI - Orario di lavoro
Articolo 30.
Art. 31 - Lavoro straordinario.
Art. 32 - Lavoro notturno.
Art. 33 - Orario di lavoro a terra - (pesca mediterranea).
Art. 34 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave.
Art. 35 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
Titolo XII - Lavoro a tempo determinato
Articolo 36.
Art. 37 - Lavoro part-time.
Titolo XIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 38.
Art. 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Articolo 42.
Titolo XIV - Flessibilità e soste
Art. 43 - Flessibilità.
Art. 44 - Sosta biologica.
Titolo XV - Congedo per matrimonio
Articolo 45.
Titolo XVI - Servizio militare - Volontariato
Articolo 46.
 Articolo 47.
Titolo XVII - Assicurazioni - Assegni per il nucleo familiare - Maternità
Articolo 48.
Art. 49 - Assegno per il nucleo familiare.
Articolo 50.
Titolo XVIII - Ferie
Articolo 51.
Titolo XIX - Aspettativa
Articolo 52.
Titolo XX - Malattia - Infortuni
Articolo 53.
Titolo XXI - Gratifica natalizia
Articolo 54.
Titolo XXII - Trattamento economico
Articolo 55.
Titolo XXIII - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 56.
Titolo XXIV - Indennità in caso di morte
Articolo 57.
Titolo XXV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 58.
Titolo XXVI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Rientro
Articolo 59.
Art. 60 - Risoluzione dei rapporto di lavoro.
Articolo 61.
Art. 62 - Rientro del marittimo al porto d'imbarco o d'ingaggio.
Titolo XXVII - Trattamento di fine rapporto
Articolo 63.
Titolo XXVIII - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 64.
Titolo XXIX - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 65.
Articolo 66.
• 1) indennità perdita corredo:
• 2) indennità perdita strumenti professionali e utensili
Titolo XXX - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 67.
Titolo XXXI - Divieti
Articolo 68.
Titolo XXXII - Risarcimento danni
Articolo 69.
Titolo XXXIII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 70.
Titolo XXXIV - Composizione delle controversie
Articolo 71.
Titolo XXXV - Codice disciplinare
Art. 72 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.

Art. 73 - Licenziamento per mancanze.
Titolo XXXVI - Patronati
Articolo 74.
Titolo XXXVII - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 75.
Titolo XXXVIII - Previdenza integrativa
Articolo 76.
Titolo XXXIX - Ente nazionale bilaterale
Articolo 77.
Titolo XL - Ente nazionale di mutualità
Articolo 78.
Titolo XLI - Contratti di inserimento
Articolo 79.
Titolo XLII - Contratti di riallineamento
Articolo 80.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore della pesca marittima

L'anno 2004, il giorno 14 settembre in Roma tra Unci […]; Unci/Pesca […] e Confsal […]; Fesica/Confsal […] si è stipulato il CCNL per i dipendenti e i soci delle Cooperative esercenti attività nel settore della "Pesca marittima".

Premessa
[…]
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che, esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative;
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire. in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine, s'impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere per i soci e i dipendenti di tutte le cooperative esercenti attività nel settore della pesca marittima con navi di qualsiasi natura giuridica e dimensionale.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle cooperative all'applicazione del presente CCNL. […]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
[…]
Le diverse attività di pesca sono distinte e definite nel seguente modo:
- costiera locale: entro le 6 miglia
- costiera ravvicinata: entro le 20 miglia
- mediterranea o d'altura: oltre le 20 miglia
- oceanica: oltre gli stretti

Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 3.

[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale provinciale o aziendale. Essa riguarda istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
[…]

Articolo 5. Tipi di contratto d'imbarco.
[…]
La convenzione d'imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali territoriali.
[…]
Le convenzioni d'imbarco devono essere stipulate ai sensi della legge vigente in materia.
[…]

Art. 6 - Tabella d'armamento per la sicurezza della vita in mare.
Le tabelle minime d'armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Art. 7 - Tabella d'armamento per l'esercizio dell'attività di pesca.
Le tabelle d'armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le Organizzazioni sindacali locali firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima.

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 8.

Le parti riconoscono che ciascun socio o lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
[…]

Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 21 - Vitto.

I viveri da consumare a bordo sono di spettanza dell'armatore e dovranno essere adeguati a garantire una sana e sufficiente alimentazione.
[…]

Titolo VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 24.

Vengono considerati "jolly" quei soci o quei lavoratori dipendenti cui la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella cooperativa stessa.
[…]

Titolo IX - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 27.

Il socio o il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XI - Orario di lavoro
Articolo 30.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative della pesca marittima è necessariamente commisurato alle esigenze specifiche del settore. Per esso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 31 - Lavoro straordinario.
[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 ore annue. Il socio e il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 32 - Lavoro notturno.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Art. 33 - Orario di lavoro a terra - (pesca mediterranea).
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
[…]

Art. 34 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave.
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 35 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.

Titolo XIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 38.

Il socio o il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.

Titolo XIV - Flessibilità e soste
Art. 43 - Flessibilità.

A causa della tipologia produttiva le cooperative possono trovarsi di fronte all'esigenza di praticare prestazioni lavorative in regime di flessibilità in occasione di eventi di natura eccezionale.
La flessibilità può essere negativa in caso di:
- mancata richiesta di mercato
- previsioni non programmate
- interventi urgenti a seguito di guasti
- produzione che richiede un numero inferiore di manodopera
- esaurimento di semi lavorati
La flessibilità può essere positiva in caso di:
- operazioni promozionali
- assenze eccezionali di personale
- massima domanda di prodotti sul mercato
- produzione che richiede un numero superiore di manodopera
In caso di flessibilità negativa verranno corrisposte sempre le 40 ore di retribuzione ma verrà addebitato il numero di ore prestate in meno.
In caso di flessibilità positiva verranno corrisposte sempre le 40 ore di retribuzione ma verrà accreditato il numero di ore prestate in più.
Il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità è di 152 ore per 13 settimane.

Titolo XVII - Assicurazioni - Assegni per il nucleo familiare - Maternità
Articolo 50.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[…]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.

Titolo XXIX - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 65.

[…]
È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i soci o i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
La cooperativa è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il socio o il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XXX - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 67.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del socio o del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi e osserverà tutte le precauzioni igieniche.
Il socio o il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun socio o lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri soci o lavoratori dipendenti.

Titolo XXXIII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 70.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa territoriale;
[…]
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo socio o lavoratore dipendente della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL.

Titolo XXXV - Codice disciplinare
Art. 72 - Doveri del socio e del lavoratore dipendente.
Disposizioni disciplinari.

[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei lavoratori dipendenti che:
[…]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
(e) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 73 - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n. 300/70, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al socio o al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
(b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
(c) condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
(d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
(e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.

Titolo XXXIX - Ente nazionale bilaterale
Articolo 77.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente Nazionale Bilaterale.