Tipologia: CIA
Data firma: 20 ottobre 2014
Validità: 01.07.2014 - 30.06.2017
Parti: Coop Liguria e RSU/RSaU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDA, Coop Liguria-Ipermercati
Fonte: fisascat.it


Sommario
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  Titolo I: Quadro di riferimento
1. Fonti, sfera di applicazione, stesura, decorrenza e durata
Titolo II: Relazioni industriali
2. Concertazione
3. Definizioni, livelli e strumenti
4. Modello partecipativo ipermercati
Titolo III: Welfare cooperativo
5. Premesse e norme generali
6. Integrazioni alle norme di legge e di CCNL
7. Disciplina per altre norme di legge e di contratto
8. Regolamento per anticipazioni del TFR
9 Pari opportunità
10. Ambiente di lavoro (sicurezza e privacy)
Titolo IV: Formazione e organizzazione e rapporto di lavoro
11. Formazione
  12. Lavoro a tempo parziale
13. Lavoro a tempo determinato
14. Orario di lavoro
15. Lavoro domenicale
16. Festività
17. Periodi di godimento delle ferie estive
18. Riprese con videocamere
19. Accordi di avvio, ristrutturazione e crisi
Titolo V: Sistema premiante e programmi di miglioramento
20. Impostazione generale
21. Condizione preliminare di erogazione (‘parametro soglia')
22. Destinatari
23. Formazione ed informazione
24. Criteri di erogazione
Allegati

Accordo integrativo aziendale di Coop Liguria Area Contrattuale Ipermercati (1.7.2014 - 30.06.2017)

Addì, 20 ottobre 2014, in Arenzano, tra Coop Liguria scc, Divisione Ipermercati […], per una Parte e dalle RSU ed RSaU degli ipermercati liguri, assistite dalle segreterie Regionali e Territoriali liguri delle OOSS di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per l'altra Parte, si è stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale.

Titolo I: Quadro di riferimento
1. Fonti, sfera di applicazione, stesura, decorrenza e durata
1.1 Il presente Accordo integrativo aziendale dell'Area Ipermercati è stato stipulato ai sensi dell'art. 10 del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa 1/1/2011, dell'Accordo tra governo e parti sociali del 23/7/93 e successivi rinnovi, dell'Accordo per lo sviluppo e per nuove relazioni sindacali, firmato a Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra le Parti stipulanti il CCNL, il 16/4/2007.
[…]
1.3 Si applica al personale di Coop Liguria Divisione Ipermercati impiegato all'interno di punti di vendita con superficie superiore a 2. 500 metri quadrati situati nella regione Liguria e al personale di Coop Liguria Divisione Ipermercati impiegato negli uffici e nelle funzioni centrali, rimanendo escluse le unità produttive nelle quali vigono specifici Accordi di Stabilimento, stipulati in deroga alla contrattazione integrativa aziendale.
[…]
1.5 Ai sensi dell'art. 9, lettera b), primo comma del vigente CCNL, le parti concordano che la stesura definitiva del testo del presente Accordo avverrà entro 90 giorni dalla conclusione della trattativa in corso per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto, al fine di recepirne ed armonizzarne i contenuti previo confronto per quelli rinviati al secondo livello di contrattazione. A tale fine potranno essere attivati, con particolare riferimento alla classificazione, specifici gruppi di lavoro. Nelle more della stesura definitiva, tutte le norme contenute nel presente Accordo eventualmente in contrasto con tale normativa di livello superiore si intendono automaticamente abrogate e sostituite dalla stessa.
1.6 Le Parti, nel valutare necessaria una maggiore flessibilità dei diversi aspetti inerenti il rapporto di lavoro e la prestazione lavorativa - fermo restando la facoltà di Coop Liguria di dare immediata attuazione, previa informazione, alle possibili imminenti innovazioni normative - si impegnano ad attivare immediatamente tutti i confronti necessari per l'applicazione di eventuali norme di legge rinviate all'accordo tra le parti a livello aziendale.
[…]

Titolo II: Relazioni industriali
2. Concertazione
2.1 Le relazioni sindacali improntate alla cultura e alla prassi concertativa contribuiscono a rafforzare la capacità competitiva dell'impresa cooperativa, il raggiungimento dei suoi obiettivi di promozione economica e sociale dei Soci e dei consumatori, e conseguentemente il miglioramento del livello e della qualità dell'occupazione.
Per le parti la concertazione, praticata secondo gli indirizzi del CCNL e del ‘Protocollo Governo Parti Sociali del luglio 1993', formalizzata sin dall'accordo del 1997 ed i successivi rinnovi, è lo strumento con il quale perseguire i propri scopi sulla base di valutazioni condivise e di interessi e valori comuni, al fine di pervenire a soluzioni efficaci e di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto.
2.2 Le parti convengono che la condizione fondamentale per l'esercizio della concertazione e della partecipazione è il riconoscimento delle esigenze vitali della Cooperativa quale elemento indispensabile per la sua capacità di svilupparsi, e di competere e, conseguentemente, per salvaguardare ed ampliare l'occupazione e per corrispondere alle fondamentali esigenze del personale.
2.3. Fermo restando che sin dal luglio 1993 il sistema di relazioni sindacali è articolato su due livelli, nazionale ed aziendale, al fine di qualificarlo e rafforzarlo ulteriormente, le parti decidono di regolare le relazioni anche a livello di singola unità produttiva, attraverso il ‘Modello Partecipativo Ipermercati' di seguito esposto, con l'assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l'esistenza del sistema stesso.

3. Definizioni, livelli e strumenti
3.1 Le relazioni sindacali si realizzano mediante l'esercizio di:
- informazione: la trasmissione programmata di informazioni di interesse comune, nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme di legge e di CCNL;
- confronto: lo scambio di informazioni, opinioni e valutazioni, svolto nella pari dignità tra le parti, preventivamente all'assunzione di decisioni, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti;
- negoziazione: l'esercizio di un confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.
3.1.1 Le prerogative delle RSU previste dal presente accordo integrativo aziendale vengono estese anche alle RSA concordemente nominate, previo accordo, nelle more della elezione della RSU nelle nuove unità produttive, e per il periodo concordato e concordemente definite RSaU.
3.2 Livelli e titolari delle relazioni
Il Modello Partecipativo Ipermercati, aggiunge al livello aziendale costituito dalle parti firmatarie del presente accordo, anche un livello di relazioni in ogni singolo ipermercato, costituito dal direttore, o da un suo rappresentante, e dalla RSU.
In tale livello le relazioni sindacali sono limitate esclusivamente alla informazione ed al confronto, rimanendo la negoziazione di competenza del solo livello aziendale, secondo quanto espressamente demandato dal CCNL.

4. Modello partecipativo ipermercati
4.1 Obiettivi condivisi
Gli obiettivi condivisi posti alla base del Modello Partecipativo Ipermercati sono i seguenti:
- migliorare e difendere la capacità competitiva e di sviluppo della Cooperativa;
- rafforzarne il ruolo di tutela dei Soci e dei consumatori e dello sviluppo di un consumo sostenibile;
- salvaguardare l'occupazione stabile e creare le condizioni per promuoverne di nuova, corrispondendo quanto possibile alle esigenze del personale.
4.2 Ambiti di interlocuzione
Il Modello Partecipativo Ipermercati trova applicazione nelle seguenti aree tematiche di confronto e di informazione:
a) area di ipermercato;
b) area di processo di ipermercato (servizio logistico, servizio relazionale, risorse operative);
c) area di reparto di ipermercato.
4.3 Informazione
4.3.1 Compatibilmente con le esigenze di riservatezza e di rispetto delle norme sulla privacy e di tutela della capacità competitiva della Cooperativa, verranno scambiate informazioni preventive e consuntive sulle seguenti materie:
a) andamento delle vendite e degli obiettivi di retribuzione variabile;
b) sicurezza sul lavoro, infortuni sul lavoro e misure ed attività finalizzate alla loro prevenzione;
c) prospettive del settore distributivo nell'ambito di influenza dell'ipermercato;
d) rilevanti investimenti e progetti di innovazione tecnologica;
e) rilevanti modifiche delle tipologie di servizio;
f) iniziative commerciali e sociali a favore dei Soci e dei consumatori;
g) formazione;
h) pari opportunità;
i) ricadute sull'organizzazione del lavoro e sul servizio delle assenze in tutte le loro forme, con particolare riferimento all'assenteismo ‘opportunistico';
j) organici e tipologie di rapporto di lavoro (attraverso il prospetto adottato);
k) quantità delle ore di assenza, presenza ordinaria, supplementare e straordinaria registrate in ogni processo dell'ipermercato ad ogni quadrimestre, ciascuno corrispondete allo specifico ciclo commerciale (attraverso il prospetto adottato);
l) saldo e residuo delle ore di permesso sindacale;
m) somma delle ore cedute e di quelle ricevute dai singoli reparti nel corso dell'anno;
n) informazioni sui contratti a termine.
4.4 Confronto
4.4.1 Il confronto potrà essere concordemente aperto sulle seguenti materie:
a) modifiche strutturali ritenute concordemente significative dell'organizzazione del lavoro di interi processi dell'ipermercato (es.: modifiche significative di un processo aziendale - servizio logistico e servizio relazionale, risorse operative - dell'organizzazione del lavoro di un reparto);
b) ristrutturazioni dell'unità produttiva;
c) esigenze formative;
d) vestiario e strumentazioni di lavoro in genere;
e) sicurezza sul lavoro;
f) pari opportunità;
g) monitoraggio dell'applicazione delle norme di cui al titolo III del presente AIA (‘Welfare cooperativo');
h) variazioni strutturali dell'organico ovvero variazioni temporanee ritenute concordemente consistenti per durata dell'arco temporale e/o per entità delle stesse.
4.4.2. La richiesta di confronto potrà essere presentata da entrambe le parti. Esso verrà attivato, con il comune accordo, entro 6 giorni dalla richiesta e si dovrà concludere - salvo diverso accordo consensuale o comprovate esigenze - entro i 7 giorni successivi la sua apertura.
4.4.3. Il confronto verrà svolto nel principio della pari dignità tra le parti, fermo restando che al termine dello stesso ciascuna Parte sarà libera di assumere le proprie scelte e responsabilità.
4.4.4 Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione, a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi e una maggiore comprensione tra le parti nel rispetto reciproco dei ruoli. Il confronto inoltre deve svolgersi con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l'attuazione di decisioni tempestive. Su base consensuale potrà - ove possibile - superare i vincoli di tempo e potrà essere sviluppato anche mediante l'istituzione di comitati misti paritetici di lavoro su materie da individuare concordemente tra le parti.
4.5 Comunicazioni
4.5.1 Per affrontare problematiche urgenti la direzione informerà contestualmente il più ampio numero di delegati presenti al lavoro. Occorrendo, su richiesta e consenso preventivi dell'interessato, in via sperimentale, anche tramite un messaggio di testo, fermo restando l'impegno di ogni delegato a diffondere tempestivamente ogni comunicazione ricevuta dalla direzione anche agli altri componenti della RSU.
4.5.2 Laddove la richiesta di incontro sia dettata da necessità di monitoraggio circa la corretta applicazione degli accordi assunti, al fine di snellire e rendere più celere tale attività, le RSU interessate potranno farne richiesta alla Direzione dell'Ipermercato anche disgiuntamente dalle OOSS, fatta salva la tempestiva successiva comunicazione alle stesse.
4.5.3 Per la trasmissione delle informazioni di cui ai punti j) e k) e per la stesura congiunta dei resoconti di incontro, indirizzati anche alle OOSS firmatarie il presente AIA, verranno utilizzati i modelli allegati al presente accordo al fine di garantire una gestione più omogenea e trasparente delle informazioni stesse.
4.5.4 I rappresentanti aziendali e del sindacato, nei loro rapporti col personale, si impegnano a trasferire tutte le informazioni ricevute, con particolare rifermento a quelle relative agli andamenti economici dell'impresa ed alla loro ricaduta sull'occupazione.
4.5.5 Per rafforzare ulteriormente la partecipazione attiva dei componenti il Modello Partecipativo alla vita ed alle problematiche dell'Ipermercato, in via sperimentale, verranno di norma fissati incontri mensili con esclusione dei periodi natalizio, pasquale ed estivo. Al fine di ottimizzarne il funzionamento, le riunioni si apriranno di norma con la verifica dello stato di avanzamento delle attività di cui al rendiconto della riunione precedente e al termine verrà fissata la data della riunione successiva.
4.6 Formazione e informazione
4.6.1 I partecipanti al Modello Partecipativo Ipermercati verranno formati attraverso moduli definiti ed erogati congiuntamente dalle parti firmatarie il presente accordo, a tal fine a ciascun componente di RSU verranno riconosciute ulteriori 12 ore di permesso retribuito. Il materiale formativo sarà progettato, con l'ausilio anche di consulenti esterni concordemente individuati, dai livelli regionali delle parti firmatarie, che ne cureranno anche la docenza congiunta. Al fine di garantire un livello di conoscenza omogeneo e condiviso, con la stessa modalità e per gli stessi destinatari, saranno concordate ulteriori attività formative congiunte relative anche ad altre norme di legge e contratti collettivi applicati.
4.6.2 Le parti si impegnano a promuovere e sostenere il presente Modello Partecipativo anche disgiuntamente e anche all'esterno della Cooperativa.

Titolo III: Welfare cooperativo
6. Integrazioni alle norme di legge e di CCNL

6.1 ‘Settimo mese' di astensione facoltativa
Il genitore che si avvale della norma di cui all'art. 3 comma 2 della legge n° 53/2000, riceverà un'erogazione una tantum, non utile ad alcun altro fine, pari al 30% di una mensilità. Analogo trattamento economico viene esteso al genitore unico che al termine dell'astensione facoltativa necessiti di fruire di un ulteriore, e settimo, mese di astensione.
6.2 ‘Il primo anno col tuo bambino'
Al fine di favorire la permanenza della madre col proprio figlio per l'intero primo anno di vita, al genitore madre che usufruisca dell'intero periodo, non frazionandolo, dell'astensione di cui all'art. 3 comma 2 della Legge n° 53/2000, al termine del periodo di astensione obbligatoria verrà data la possibilità di usufruire di un ulteriore mese di astensione facoltativa per maternità in aggiunta a quella usufruita, che la divisione ipermercati compenserà con una erogazione una tantum, non utile ad alcun altro fine, pari al 30% di una mensilità. Verrà inoltre aggiunto un periodo di due mesi consecutivi di ferie, se maturate, ovvero di congedo straordinario non retribuito.
6.3 Orari individuali flessibili per cura figli
6.3.1 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, possono essere concordati orari flessibili temporanei per far fronte ad esigenze gravi e documentate per la cura dei propri figli di età inferiore a 3 anni, elevati a 18 anni se genitore unico o affidatario congiunto
6.3.2 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, possono essere concordati orari flessibili temporanei per far fronte ad esigenze gravi e documentate per la cura dei propri figli disabili ai sensi di legge di età inferiore a 18 anni.
[…]
6.6 Permessi per cure figli
a) Il tetto dei ‘permessi per cure figlio' di cui all'art. 3, comma 2, punto 4 della legge 53/2000, viene elevato a sei giorni lavorativi all'anno e il limite di età del figlio viene esteso a 10 anni.
b) Il genitore che deve assistere figli di età compresa tra gli 8 e i 12 anni per eventi di malattia certificata da un medico, potrà utilizzare, nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, sino a 3 giorni di permesso all'anno da scalare dal proprio monte ore permessi, o ferie, o RC ove possibile anche in anticipo rispetto a quelli da maturare nell'anno.
c) Il certificato medico attestante lo stato di malattia del figlio per il quale è stato richiesto ed ottenuto ogni permesso di cui al presente articolo, dovrà essere consegnato entro 48 ore dal rientro al lavoro.
6.7 Ulteriore aspettativa non retribuita post-facoltativa
6.7.1 Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, e nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, il genitore di figli di età inferiore ad 8 anni, elevabili a 12 anni se adottivi e a 18 anni se disabili ai sensi di legge, esaurito l'intero periodo di congedo per maternità, può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, frazionabile in non più di due periodi, per una durata massima di due anni. Al venir meno delle cause che avevano determinato la richiesta, potrà essere concordata l'interruzione dell'aspettativa ed il rientro al lavoro in base alle esigenze tecnico produttive e organizzative dell'ipermercato.
6.7.2 Al genitore madre che ha usufruito del beneficio di cui al precedente punto 6. 2, se privo di ore di ferie maturate e non godute in misura superiore al bimestre, verrà eccezionalmente riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita di due mesi consecutivi, e comunque entro il compimento del primo anno di età del bambino, da collegare ai precedenti congedi.
6.8 Part-time reversibile
6.8.1 Nella misura massima di 4 fruitori contemporanei per ogni unità produttiva, può essere richiesta la trasformazione temporanea da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale, oltre che per i casi di legge e di CCNL, anche per:
a) provvedere, per gravi e documentati motivi, all'assistenza del coniuge o di propri familiari di primo grado;
b) partecipare a corsi di studio/formazione continua di cui ai successivi articoli.
6.8.2 I periodi con contratto a tempo parziale non possono essere superiori a due per ciascuna causale per ciascun famigliare e la durata complessiva non può superare i sei anni per motivi di studio/formazione continua e cinque anni negli altri casi, elevabili ad otto in casi di particolare gravità. Al venir meno delle cause che avevano determinato la richiesta, potrà essere concordato il ritorno anticipato al tempo pieno sulla base di esigenze tecnico produttive, organizzative e sostitutive.
[…]

9 Pari opportunità
9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Integrativo Aziendale non contiene né direttamente né indirettamente formulazioni tali da consentire azioni discriminanti.
9.2 Le parti si danno inoltre reciprocamente atto della rilevante presenza di personale di sesso femminile all'interno di quello impiegato nella divisione ipermercati: presenza qualificata anche tra figure professionali che svolgono mansioni specialistiche e di responsabilità.
9.3 Nell'attuazione dei processi di selezione e dei progetti di addestramento e formazione Coop Liguria continuerà a perseguire condizioni di pari opportunità.
9.4 È costituita ai sensi dell'art. 37, del CCNL, la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, composta da sei rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti, con sede in Genova, via Brigate Liguria 105/r, presso l'Associazione Regionale delle Cooperative di Consumatori - Legacoop.
9.5 I compiti della Commissione sono quelli espressamente attribuiti dalla legge 10 aprile 1991 n° 125.
9.6 Viene demandato alla Commissione Paritetica Aziendale per le Pari Opportunità l'aggiornamento del codice di autoregolamentazione per la prevenzione delle molestie.
9.7 Coop Liguria riconoscerà ai componenti di nomina sindacale della Commissione, propri dipendenti, 200 ore annue complessive di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni della Commissione stessa.

10. Ambiente di lavoro (sicurezza e privacy)
10.1 Al fine di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione degli infortuni, la divisione ipermercati riconoscerà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 12 ore annue di permessi retribuiti individuali.
10.2 Durante il lavoro i dipendenti di Coop Liguria Divisione Ipermercati non sono obbligati a rendere note le proprie generalità complete. Per questioni di servizio il personale deve essere riconoscibile durante l'attività lavorativa. Per tutelarne la privacy, sul cartellino personale che deve esibire pinzato agli abiti, non sarà presente l'indicazione completa del cognome.
10.3 Si concorda che ove venga richiesta prestazione di lavoro con l'ipermercato chiuso al pubblico, per l'intera giornata, per lo svolgimento degli inventari fiscali e semestrali o di ristrutturazioni di rilevante complessità ed entità, la Direzione dell'ipermercato fornirà ai lavoratori presenti in servizio per l'intera giornata un pasto.
10.4 Nei periodi di polivalenza il personale sarà dotato dei DPI previsti dal DVR nei reparti di effettivo lavoro.

Titolo IV: Formazione e organizzazione e rapporto di lavoro
11. Formazione

[…]
11.4 Apprendistato
Le parti si impegnano ad attivare immediatamente tutti i confronti necessari per l'applicazione delle eventuali norme rinviate al livello aziendale, al fine di facilitare la fruizione di questo strumento fondamentale per la promozione del lavoro stabile e ferma restando la piena applicabilità secondo quanto già previsto ed emanando dalle norme e dai regolamenti regionali e nazionali.
11.5 Contratti formativi
11.5.1 In aggiunta e ad integrazione di quanto previsto dalle norme di legge e di CCNL in materia di assunzioni a termine, le parti stabiliscono che Coop Liguria potrà attivare contratti di lavoro a tempo determinato, prorogabili, con una durata complessiva non superiore a 36 mesi, con finalità miste di formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di qualifiche di coordinamento comprese nel 3°, 2° e 1° livello.
11.5.2 Per l'attivazione di tali contratti, d'ora in avanti denominati ‘contratti formativi', è ammessa l'assunzione a due livelli inferiori a quello della qualifica da conseguirsi, comunque non inferiore al al livello posseduto nell'eventuale ultimo rapporto di lavoro a termine con la Divisione Ipermercati in analoga mansione
11.5.3 Per l'attivazione di nuovi ‘contratti formativi', Coop Liguria dovrà avere confermato in servizio a tempo inde-terminato almeno il 65% di quelli venuti a scadere nel triennio precedente (ove gli stessi siano stati superiori a tre).
11.5.4 Le parti stabiliscono che nell'attivazione e nelle eventuali proroghe dei ‘contratti formativi' di cui alla presente normativa, è possibile derogare alle disposizioni di cui al primo periodo dell'art. 5, comma 4bis, del D.Lgs n. 368/2001 come modificato dall'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 e dalla successiva legge di conversione. Pertanto sarà possibile stipulare ‘contratti formativi' anche con persone che hanno già intrattenuto con Coop Liguria contratti a termine senza che il superamento del limite di trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi in costanza di contratto formativo ne comportino la trasformazione a tempo indeterminato.
11.6 Formazione del personale interno
[…]
11.6.2 I Piani Formativi Individuali per la crescita professionale del personale interno, avranno modalità attuative e durate variabili in funzione delle qualifiche professionali oggetto di formazione e addestramento, nonché a seconda delle capacità individuali espresse dal candidato, delle conoscenze già acquisite e delle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa.
11.6.3 Nell'ambito del processo formativo e addestrativo, potranno tenersi stage presso altre strutture del movimento cooperativo, collocate anche al di fuori dell'ambito regionale o presso aule di formazione situate anche al di fuori dell'ambito aziendale e regionale. In tali occasioni verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute purché documentate e preventivamente autorizzate, nella misura e con le modalità in uso.
11.6.4 Ove sia richiesto dal Piano Formativo Individuale, l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno potrà essere temporaneamente incrementato, attraverso modifiche temporanee del contratto individuale di lavoro a tempo parziale ovvero attraverso il ricorso al lavoro supplementare.
11.6.5 Ove sia richiesto dal Piano Formativo Individuale, Coop Liguria potrà esonerare la persona che partecipa a corsi di formazione per posizioni pari o superiori al 3° livello dall'obbligo di indossare gli indumenti da lavoro, con eccezione dei dispositivi antinfortunistici di protezione individuale e di profilassi igienico-sanitaria eventualmente prescritti, e dall'obbligo di registrazione della presenza a mezzo di ‘badge' magnetico.
11.6.6 Ove sia richiesto dal Piano Formativo Individuale, Coop Liguria potrà autorizzare a prestare la propria opera sulla base di orari di lavoro difformi rispetto a quelli normalmente in uso, ferma restando la responsabilità decisionale ed autorizzativa del responsabile della formazione in merito ad eventuali autonomie nella suddivisione e gestione dei tempi di apprendimento complessivamente assegnati. Nel caso qui accennato, si darà luogo all'applicazione dell'art. 123 comma 3 del vigente CCNL per la forfetizzazione dell'eventuale lavoro straordinario.
11.6.7 Tutte le condizioni di cui sopra, nessuna esclusa, cesseranno automaticamente e senza necessità di ulteriore preavviso contestualmente alla conclusione, o comunque all'interruzione del periodo formativo e addestrativo, quale che sia stato il motivo dell'interruzione e quale che sia stato l'esito del periodo formativo e addestrativo stesso.
11.6.8 Il periodo formativo e addestrativo potrà essere interrotto dalla Cooperativa in qualsiasi momento, in esito ad una propria valutazione discrezionale ed autonoma circa l'andamento della formazione stessa ovvero per esigenze tecnico-organizzative, della cui esistenza e consistenza verrà data informazione al dipendente interessato
11.6.9 Di norma, i tempi medi individuali di formazione e addestramento non saranno superiori a 36 mesi.
[…]
11.7 Nell'ambito del Progetto Permanente Valutazione Competenze, in via sperimentale, verrà consegnato a tutto il personale un ‘libretto formativo individuale', con le esperienze svolte nelle diverse aree dell'ipermercato, la formazione ricevuta e, ove previsti, gli attestati di partecipazione ai corsi formativi. L'aggiornamento del ‘libretto formativo individuale' avverrà di norma con cadenza annuale.

14. Orario di lavoro
14.1 Distribuzione dell'orario
14.1.1 La distribuzione dell'orario di lavoro, nelle sue varie articolazioni a turni unici continuati ed orari spezzati, anche combinati tra loro, è finalizzata a realizzare, nella sua articolazione, e tenendo conto degli orari di lavorazione e di apertura, i seguenti obiettivi:
a) la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
b) il miglioramento del servizio a Soci e consumatori;
c) il pieno utilizzo degli impianti;
d) il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro del personale, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
14.1.2 Nelle more della definizione del nuovo CCNL si concorda che, fatte salve situazioni legate alla particolare attività svolta ovvero a situazioni straordinarie e imprevedibili, la programmazione dell'orario di lavoro ordinario sia di norma regolata come segue (fatte salve disponibilità individuali):
a) quantità minima di prestazione ordinaria giornaliera: 3 ore
b) quantità massima di prestazione ordinaria giornaliera: 9 ore
c) Nastro orario individuale massimo giornaliero intercorrente tra la fine dell'ultimo turno e l'inizio del primo turno del giorno successivo: 11 ore.
d) Nastro orario: 12 ore tra l'inizio del primo turno e la fine dell'ultimo turno
14.1.3 Ove reso possibile dalle peculiarità tecnico-organizzative di ogni singolo gruppo di lavoro, verrà perseguita la rotazione degli orari di lavoro al fine di consentire equità e parità di trattamento, equa suddivisione dei carichi di lavoro e pari opportunità di formazione e crescita professionale.
14.1.4 Per il personale turnista è concessa una pausa non retribuita di 10 minuti per ogni 4 ore di lavoro continuato. Per il personale chiamato a svolgere il proprio turno all'interno dei periodi “pasto” (con ciò intendendo turni di lavoro che contengono al proprio interno le seguenti fasce orarie: 11. 00 - 14. 00 e 19. 00 - 21. 00), la pausa non retribuita viene comunque elevata a 20 minuti. Tali pause sono alternative e non cumulabili a quelle previste dal regolamento aziendale. Per le modalità di fruizione e di recupero della pausa si fa riferimento al regolamento aziendale e alla informazione allegata a presente AIA.
14.1.5 Nella organizzazione degli orari, inoltre, si eviterà di programmare turni ‘di apertura' (con ciò intendendo turni decorrenti dalle ore 6.00) conseguenti a turni programmati di ‘chiusura' (con ciò intendendo turni terminanti alle ore 21.00 o oltre), fatte salve situazioni legate al cambio turno, alla particolare attività svolta ovvero a situazioni straordinarie e imprevedibili.
14.1.6 La Divisione Ipermercati Conferma che tra gli elementi distintivi della sua politica delle risorse umane vi è la costante ricerca di soluzioni utili alla programmazione, nonostante la forte variabilità delle esigenze del settore, e conferma che salvo straordinarie esigenze tecnico-organizzative, gli orari settimanali di lavoro sono comunicati entro la mattina del venerdì di quattro settimane precedenti.
14.2 Supplementare e straordinario
14.2.1 Il lavoro straordinario e quello supplementare, fermo restando che lo stesso deve essere sempre richiesto ed autorizzato dal proprio superiore o, in sua assenza, dal presidio di direzione o da altro superiore gerarchico, decorre trascorsi 10 minuti dalla fine del turno di lavoro fermo restando che la relativa retribuzione decorre dalla fine del lavoro ordinario.
14.2.2 Nelle more della definizione del nuovo CCNL, ai sensi dell'art. 125, comma 4 del vigente CCNL, le Parti concordano le seguenti necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, fatte salve altre necessità impreviste ed indifferibili e fatte salve tutte le situazioni in cui vi sia volontaria adesione del lavoratore:
a) fenomeni di morbilità o assenteismo;
b) incrementi di attività in dipendenza da iniziative e promozioni commerciali;
c) attività connesse agli inventari, alle ristrutturazioni, alle manutenzioni straordinarie;
d) partecipazione ad iniziative d'aula, ad incontri formativi ed informativi, PPSC, circoli di qualità ecc.
14.2.3 A livello di singolo ipermercato, la RSU si incontrerà con la Direzione dell'ipermercato stesso per verificare eventuali integrazioni alle succitate necessità di ordine tecnico-organizzativo in ordine alla specificità territoriale.

15. Lavoro domenicale
[…]
15.4 Ferma restando la volontà delle parti di contenere il numero di prestazioni domenicali individuali al numero necessario per soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza offerte dagli ipermercati, compatibilmente con le risorse e le professionalità in forza ad ogni singola unità operativa, e fatta salva la modalità di programmazione di cui al punto 12.9.2 del presenta AIA, si procederà alla turnazione degli orari di lavoro dell'organico costante il cui giorno di riposo non coincida con la domenica con criteri di equità, di attenzione alle questioni sociali, disponibilità al cambio turno e, a parità di condizioni, di valorizzazione della disponibilità manifestata nel lavoro domenicale e festivo.
Per ogni persona appartenente all'organico costante, il numero massimo esigibile di prestazioni domenicali annue, fatta salva la volontarietà individuale, è composto da 35 domeniche programmabili da ogni persona secondo quanto previsto al punto 12.9.2 del presente AIA.
15.5 Nel caso in cui le domeniche programmate, la volontarietà e gli altri strumenti adottati al fine di contenere il numero di prestazioni domenicali annue individuali, fossero più che sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza necessarie offerte dagli ipermercati, la direzione procederà a ridurre in misura corrispondente il numero di domeniche individuali. In caso contrario, ovvero, se le domeniche programmate, la volontarietà e gli strumenti adottati non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di servizio e di sicurezza necessarie offerte dagli ipermercati, la direzione aggiungerà alla programmazione individuale fino ad un massimo di ulteriori 4 prestazioni domenicali individuali. Di tale evenienza verrà data informazione nell'ambito delle riunioni periodiche del Modello Partecipativo di cui al titolo II del presente AIA
15.6 La programmazione della distribuzione domenicale di cui art. 12.9.2 potrà subire variazioni in presenza di esigenze tecnico organizzative e produttive determinate da fenomeni straordinari, quali ad es. tassi anomali di assenteismo, assenze non programmate, flussi eccezionali e non programmabili della clientela, della cui esistenza e consistenza verrà data tempestiva comunicazione alla persona interessata. Per le stesse eventualità, i limiti di cui ai precedenti punti 15.4 e 15.5, potranno subire variazioni per il personale con qualifiche specializzate o di difficile reperimento nel mercato del lavoro ad esempio farmacista, gastronomo preparatore, addetto ai laboratori di produzione di prodotti freschissimi, o non sostituibile per il carattere fiduciario della mansione.
15.6.0 Nella distribuzione dell'orario di lavoro settimanale verrà garantito il giorno di riposo di cui all'art. 2109 del CC, ancorché non ricadente la domenica, secondo i termini di legge e di CCNL, con l'impegno a riconoscerlo ogni 7 giorni salvo situazioni particolari e imprevedibili.
15.6.1 Al lavoratore Part-Time con un orario fino a 22 ore settimanali, che effettuerà almeno un turno al sabato e una prestazione ordinaria domenicale non inferiore a 8 ore, verranno di norma programmati su sua richiesta due giorni di riposo consecutivi nella stessa settimana. Nell'interesse della generalità del personale, tale condizione non verrà comunque applicata nei confronti di persone con comportamenti opportunistici. Ove ne sussistano le condizioni, la presente norma potrà essere applicata anche ai lavoratori part-time con un orario settimanale superiore a 22 ore.
15.6.2 Ove reso possibile dalle esigenze tecnico organizzative e produttive, per il personale a tempo parziale la programmazione ordinaria di almeno 8 ore nella giornata di domenica, sarà frazionata con uno stacco tra i turni non superiore a due ore.
15.7 Nei periodi di apertura domenicale, in caso di coincidenza del giorno di riposo settimanale come precedentemente definito, con una festività infrasettimanale o nazionale, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo […]
[…]

18. Riprese con videocamere
Ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 della legge 20/05/70 n° 300, si conferma quanto segue:
Premesso che Coop Liguria divisione ipermercati per esigenze di tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e infortuni necessita in ogni ipermercato di un efficace controllo audiovisivo meccanico a circuito chiuso, consistente in telecamere dislocate nell'area di vendita, di riserva, nel perimetro esterno dell'edificio e nei distributori di carburante, collegate con impianti visivi a disposizione del Direttore, del Responsabile della Cassa Centrale, del Responsabile della Manutenzione e Sicurezza, delle Guardie Giurate preposte alla sicurezza interna ed esterna, alle quali si applica integralmente l'articolo 2 della legge 20/05/70 n° 300, si conviene che Coop Liguria divisione ipermercati non utilizzi i succitati presidi meccanici per fini diversi da quelli succitati e, in particolare non effettui controllo a distanza dell'attività lavorativa e che qualunque situazione lavorativa incidentalmente rilevata con i succitati presidi meccanici non sarà oggetto di valutazione nei confronti del lavoratore né potrà mai dare luogo a contestazioni disciplinari.