Categoria: 2004
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Tipologia: Accordo Integrativo Provinciale
Data firma: 23 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31-12-2007
Parti: Api, Cna, Lapam-Federimpresa, Legacoop, Confcooperative e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi di pulizia, integrati / multiservizi, Modena
Fonte: fisascat.it


Sommario:

 

Premessa
1. Sistema di informazioni
2. Assunzione
3. Mobilità
4. Trasferte
5. Lavoro a tempo parziale
6. Ferie
7. Busta paga
8. Aspettative

 

9. Salute
10. Assemblee
11. Indumenti di lavoro
13. Salario territoriale
14. Premio di risultato
15. Clausola di salvaguardia
16. Decorrenza e durata
Allegati


Accordo Integrativo Provinciale per le imprese esercenti servizi di pulizia servizi integrati / multiservizi sul territorio della provincia di Modena

Il giorno 23 giugno 2004, a Modena presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena alla presenza del dott. Eufranio Massi Dirigente del predetto Ufficio, tra le Associazioni imprenditoriali Api, Cna, Lapam-Federimpresa, Legacoop, Confcooperative e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil, si è definito il presente accordo integrativo provinciale per le imprese esercenti servizi di pulizia servizi integrati / multiservizi sul territorio della provincia di Modena

Premessa
Con il presente "Integrativo Territoriale" le Parti hanno inteso definire una normativa integrativa del vigente CCNL destinata a regolamentare tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato instaurati sul territorio della provincia di Modena dalle imprese industriali e cooperative esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione anche se con sede legale in altra provincia.
La territorialità del cantiere e il luogo di assunzione del lavoratore sono, di conseguenza, gli elementi discriminanti per l'obbligo di applicazione del presente Integrativo.
L'accordo è stato raggiunto nel presupposto che tutte le Associazioni presenti sul territorio provinciale si impegnino affinché le proprie imprese associate applichino ai loro dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti nel presente accordo.
Fermo restando l'impegno all'applicazione del presente accordo, per quanto riguarda i soci - lavoratori di cooperative, la stessa avverrà con le procedure previste dalla legge 3 aprile 2001 n. 142.
Copia del presente Accordo Integrativo Provinciale sarà depositata, a cura delle parti, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.

1. Sistema di informazioni
Di norma annualmente, e comunque ogni volta che se ne presenti l'esigenza, su richiesta di una delle parti, si effettuerà un incontro a livello provinciale tra le componenti firmatarie il presente Accordo integrativo provinciale.
Durante tale incontro verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l'assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione.
Inoltre verranno fornite informazioni per aree territoriali e settori di committenza, sullo stato delle aziende del settore nei rapporti con il personale dipendente, sulle sue dinamiche strutturali, su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione, diversificazione e sviluppo che possono aver riflessi sull'occupazione e sulla professionalità dei lavoratori nell'ambito del territorio della Provincia di Modena.
Durante tale incontro le parti potranno compiere inoltre una analisi comune sulla situazione del settore con particolare riferimento all'andamento del mercato del lavoro.
Le parti, nel riconfermare la validità del lavoro svolto dall'Osservatorio del comparto delle imprese di pulizia della provincia di Modena, si impegnano, anche nell'ambito degli incontri di cui al presente articolo, a monitorare la situazione degli appalti.
Gli strumenti contrattuali di confronto e analisi saranno raccordati con il sistema pubblico degli osservatori. In questo contesto, qualora la tabella del costo orario di cui alla Legge 327/2000 non sia emanata tempestivamente, le parti ne predisporranno una provvisoria e la diffonderanno in collaborazione con i soggetti pubblici interessati.
Le imprese nelle quali non sono costituire le RSA/RSU forniranno alle OOSS provinciali, a richiesta delle stesse, le informazioni di cui all'articolo 2 lettera D) del CCNL.
Le informazioni di cui al punto 2 del citato articolo 2 lettera D) verteranno anche sulle modalità di addestramento sul lavoro.
Nota a verbale
Le parti convengono di mantenere in essere, fino a diversa richiesta di una delle parti costituenti, le cariche dell'Osservatorio del comparto delle imprese di pulizia della provincia di Modena.

9. Salute
Le aziende e i lavoratori sono impegnati a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 626/1994 in merito all'igiene e alla sicurezza sul lavoro.
In particolare le aziende si atterranno scrupolosamente alle norme di legge in merito alle visite obbligatorie periodiche, sia per quanto riguarda l'obbligo, sia per quanto riguarda la periodicità.
Resta intesa una particolare attenzione per le persone operanti all'interno delle strutture sanitarie e delle imprese manifatturiere.
Le aziende si attiveranno, nell'ambito delle proprie possibilità organizzative, per cambiare tipologia di lavoro ai dipendenti che presentassero sintomi di malattie derivanti dall'ambiente di lavoro e/o dalla specificità della mansione.
Per quanto riguarda gli enti bilaterali in materia di sicurezza sul lavoro, si farà riferimento agli Organismi paritetici previsti dagli accordi interconfederali stipulati a livello nazionale e provinciale dalle singole Associazioni firmatarie del presente contratto.

10. Assemblee
In considerazione della specificità della organizzazione del lavoro nelle imprese di pulizia, della disponibilità delle OOSS ad effettuare le assemblee dei lavoratori (prevista dall'articolo 20 della Legge 300/1970) fuori dall'orario di lavoro e dell'interesse delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi della provincia di Modena a non subire interruzioni delle prestazioni lavorative giornaliere, si è concordata la seguente normativa in applicazione della disposizione di legge.
Le assemblee saranno di norma convocate in orari non coincidenti con quelli di lavoro della generalità dei lavoratori, comunque l'orario di inizio non sarà antecedente le ore 9.00 e quello di termine non sarà successivo alle ore 17.30.
Per quanto non previsto dal presente contratto si farà riferimento all'accordo provinciale del 16-4-1993.