Categoria: 2008
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Tipologia: CPL
Data firma: 28 marzo 2008
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Agci, Confcooperative, Legacoop e FP-Cgil, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil
Settori: Servizi, Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, Cooperative, Forlì-Cesena
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Art. 1 Modalità di accesso ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale
Art. 2 Utilizzo del mezzo proprio per servizio
Art. 3 Attività di soggiorno
Art. 4 Specifica a declaratoria CCNL
Art. 5 Indennità territoriale per lavoro festivo e/o domenicale

 

Art. 6 Applicazione dell’art.37, lettera b), del CCNL
Art. 7 Elemento retributivo territoriale
Art. 8 Costituzione commissione sicurezza
Art. 9 Decorrenza e durata
Allegato


Contratto collettivo di lavoro di secondo livello integrativo del CCNL 26 maggio 2004 per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo della Provincia di Forlì – Cesena

In Forlì, addì 28/03/08, tra Agci Federazione territoriale di Forlì - Cesena […], Confcooperative di Forlì - Cesena […], Legacoop Forlì - Cesena […], e 1. FP- Cgil di Forlì - Cesena […], 2. Fisascat - Cisl di Forlì - Cesena […], 3. Fpl - Uil di Forlì e Cesena […], viene stipulato il presente contratto territoriale, ai sensi dell'articolo 10, punto 2, del CCNL 26 maggio 2004 e dell’accordo regionale dell’Emilia Romagna del 20 marzo 2001 che è integralmente vincolante per tutte le cooperative che operano in ambito socio - sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo nella provincia di Forlì - Cesena, anche se con sede legale in altro territorio.

Art. 3 Attività di soggiorno
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati in attività di soggiorno con gli utenti comportante l’obbligo di residenza per periodi predefiniti, compete il seguente trattamento economico.
Per i soggiorni verranno retribuite le ore ordinarie diurne di lavoro più le ore di straordinario eventualmente prestate nel limite massimo giornaliero di un’ora e trenta minuti.
La giornata relativa al viaggio dì andata sarà retribuita per intero se l’inizio dell’attività lavorativa avviene entro le ore 12, in caso contrario al 50%.
La giornata relativa al viaggio di ritorno sarà retribuita per intero se la fine dell’attività lavorativa avviene dopo le ore 16, in caso contrario al 50%. 
In aggiunta al trattamento di cui sopra, sarà erogata un’indennità giornaliera di Euro 34,00 a copertura della pronta reperibilità, obbligo di residenza, indennità di lavoro notturno e disagio.

Art. 8 Costituzione commissione sicurezza
Le parti intendono rafforzare quanto già previsto in materia di politiche della sicurezza negli ambienti di lavoro come già previsto dal CCNL e dall’accordo interconfederale del 5/10/95 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine le parti concordano la costituzione di una Commissione atta ad esaminare le eventuali problematiche relative alle materie sopra citate. La stessa Commissione si occuperà anche delle questioni connesse alla gestione applicativa della Legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche, favorendo inoltre l’operatività degli RLS e valutando le opportune iniziative volte a promuovere l’attività degli RLST.