Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 marzo 2019, n. 7314 - Indennizzo del danno biologico per la malattia professionale


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 14/03/2019

 

 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Crotone riconosceva il diritto del signor A.P. all'indennizzo del danno biologico per la malattia professionale- broncopneumopatia cronico ostruttiva - nella misura del 15% dalla data del 19 gennaio 2008.
2. La Corte d'appello di Catanzaro, dopo avere disposto per due volte il rinnovo della c.t.u., in parziale riforma della sentenza del Tribunale limitava il danno biologico al 7%.
3. Per la cassazione della sentenza A.P. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'Inail con controricorso.
4. Il A.P. ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
 

 

Considerato che:
5. a fondamento del ricorso A.P. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs n. 38 del 2000 e del d.m. 12/7/2000, degli articoli 421,434,441 e 445 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di raffrontare la valutazione resa dall'ultimo c.t.u. con quelle cui erano giunti i precedenti ausiliari, che avevano accertato un deficit ventilatorio severo ed applicato il grado di riduzione dell'integrità fisica ad esso correlato sulla base delle tabelle (all. 2 al d.m. 12/7/2000 parte A) e che l'ultimo ausiliare nominato non abbia fatto corretta applicazione delle suddette tabelle, che prevedono per il caso di pneumopatie ostruttive con riduzione del parametro di FEV1 superiore al 40% un danno biologico pari al 15%.
6. Il ricorso non è fondato.
La Corte territoriale ha recepito le conclusioni dell'ultimo elaborato peritale, ritenendole frutto di corrette ed appropriate indagini strumentali, desunte da un' indagine comparativa tra gli esami effettuati a seguito della denunciata patologia e gli esami precedentemente eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, nonché preferibili alla diversa valutazione proveniente dal precedente ausiliare perché quello aveva fornito «una risposta del tutto sganciata dalla necessaria distinzione tra infermità riferibili all'attività lavorativa e infermità di origine extra lavorativa».
7. Risulta pertanto supportata sotto il profilo motivazionale la scelta di fare ricorso alle conclusioni del consulente tecnico per ultimo nominato.
8. Quanto alla critica delle conclusioni dell'ausiliare, basta qui ribadire il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis Cass. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).
9. In merito infine alla lamentata errata applicazione dei parametri tabellari, è vero che nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 13574 del 13/06/2014, Cass. n. 990 del 20/01/2016).
10. La critica deve comunque anche in tal caso essere articolata nel rispetto dei parametri di specificità imposti dagli artt. 366, co.l, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., e dunque deve contenere un completo ed esaustivo resoconto del ragionamento seguito dal c.t.u. e recepito dal giudice di merito, della pertinenza ad esso delle critiche che vengono articolate e della loro decisività al fine di determinare una diversa valutazione.
11. Nel caso, il motivo di ricorso è formulato invece solo con riferimento alla mancanza di corrispondenza secondo i parametri tabellari della valutazione finale (danno biologico al 7%) alla riduzione dell'indice FEV (-43%) riferita dal c.t.u. (pg. 8 del ricorso); non viene però illustrato il complessivo ragionamento che l'ausiliare ha svolto per giungere alle sue conclusioni, che secondo quanto riferisce la sentenza d'appello sarebbero state determinate dalla valorizzazione dell'esistenza di infermità di origine extralavorativa. Non risulta quindi dal contenuto del ricorso quale sia la decisività della lamentata violazione dei parametri tabellari.
12. Né può valere quanto argomentato in memoria in merito alla violazione dei criteri di accertamento del nesso di causalità di cui agli artt. 40 e 41 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la c.t.u. recepita nella sentenza gravata, considerato che nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (e, si aggiunge, con quelle di cui all'art. 380 bis.l. c.p.c.) destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. S.U. n. 11097 del 15/05/2006, Cass. n. 3471 del 22/02/2016).
13. Segue coerente il rigetto del ricorso, con la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.1.2019