Categoria: 2019
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 marzo 2019
Validità: 01.05.2018 - 30.04.2021
Parti: Asils, Aisli e Ugl Scuola
Settori: Servizi, Scuola privata, Asils, Aisli, Collaborazioni organizzate dal committente
Fonte: aisli.it

Sommario:

 

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte nelle collaborazioni organizzate dal committente (ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015)
Art. 2 - Forma e contenuto del contratto

 

Art. 3 - Natura della prestazione
Art. 4 - Retribuzioni e compensi
Art. 5 - Risoluzione del contratto
Art. 6 - Gravidanza, Malattia ed infortunio


Contratto collettivo nazionale di disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente 2018-2021 Triennio giuridico ed economico 1° Maggio 2018 - 30 Aprile 2021

Il giorno 2 Marzo 2019 presso la sede in Roma sita in via delle Botteghe Oscure n. 54 Asils Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda Segreteria Nazionale […], Aisli Associazione Italiana Scuole di Lingue Sede operativa […], Ugl Scuola Segreteria Nazionale […], hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte nelle collaborazioni organizzate dal committente (ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015).
Le scuole di lingue aderenti all’Asils - Aisli presentano particolari esigenze produttive ed organizzative derivanti dalla peculiarità del settore in cui operano. L’andamento altamente variabile della quantità di richieste di iscrizioni ai corsi, la durata degli stessi, tali da prevedere incarichi a docenti altamente qualificati spesso anche per brevi periodi, in particolare per le materie specialistiche e tecniche, la necessità di attribuire incarichi di attività ausiliarie non programmabili, di vigilanza e assimilate, alta direzione, rendono necessario il conferimento di incarichi di lavoro non subordinato benché organizzato dal committente.
In ragione di tale necessità si conviene che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, i rapporti di collaborazione continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro sono esclusi dalla disciplina del lavoro subordinato di cui al comma 1 del medesimo articolo e non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Art. 2 - Forma e contenuto del contratto.
Ai fini della stipula del contratto di collaborazione personale è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati:
a) L’identità delle parti contraenti;
b) L’individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell’adempimento;
c) La durata della collaborazione;
d) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
e) Le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione;
f) Le modalità di organizzazione della prestazione anche con riferimento al tempo e al luogo;
g) Le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore, nell’ipotesi in cui lo stesso presti attività all’interno dei locali della scuola;
h) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto.

Art. 3 - Natura della prestazione.
L’attività del collaboratore sarà svolta con adeguata autonomia di gestione e di discrezionalità, seppur in conformità agli obiettivi e strategie aziendali. Nel rispetto dell’autonomia del collaboratore, le prestazioni saranno rese:
a) Personalmente, con la possibilità di provvedere in autonomia a farsi sostituire in caso di grave impedimento ai sensi dell’art. 2232 c.c.;
b) Adottando criteri organizzativi propri;
c) Senza obbligo di sottostare a specifiche direttive;
d) Senza obbligo di assoggettamento a potere gerarchico ma con il necessario coordinamento con il committente;
e) Senza vincolo di subordinazione;
f) Con carattere di continuità.

Art. 6 - Gravidanza, Malattia ed infortunio.
Come stabilito dall’art. 10 del Ddl. del 28 gennaio 2016, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che presentano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni.
In caso di malattia ed infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.