Categoria: 2019
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 marzo 2019
Validità: 01.05.2018 - 30.04.2021
Parti: Asils, Aisli e Ugl Scuola-Ugl
Settori: Servizi, Scuola privata, Asils, Aisli
Fonte: aisli.it

Sommario:

 

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali

A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
B) Diritti sindacali
Art. 3 Rappresentanza sindacale
Art. 4 Assemblea
Art. 5 Permessi
Art. 6 Affissioni
II - Livelli di contrattazione
Art. 7 I livelli di contrattazione
Art. 8 Secondo livello di contrattazione
III - I rapporti di lavoro
Art. 9 Attività stagionali
Art. 10 Durata del rapporto di lavoro
Art. 11 Apposizione del termine
Art. 12 Intensificazione dell’attività lavorativa in alcuni periodi dell’anno
Art. 13 Obblighi di informazione
Art. 14 Apprendistato Professionalizzante
Art. 15 Somministrazione
Art. 16 Lavoro intermittente
Art. 17 Prestazioni rese da terzi
Art. 18 Collaborazioni organizzate dal committente
Art. 19 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Mansioni
Art. 6 Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 7 Assunzione
Art. 8 Tirocinio e stage
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Part-time
Art. 11 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d’azienda

 

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 12 Retribuzione mensile
Art. 13 Prospetto paga
Art. 14 Tredicesima mensilità
Art. 15 Paga base
Art. 16 Indennità di contingenza
Art. 17 Compensi aggiuntivi
Art. 18 Rimborso spese viaggio (forfettario)
Art. 19 Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 20 Supplenze personale docente
Titolo V- Durata del lavoro

Art. 21 Orario di lavoro
Art. 22 Riposo giornaliero
Art. 23 Pause
Art. 24 Lavoro notturno
Art. 25 Lavoro straordinario
Art. 26 Ferie
Art. 27 Festività soppresse
Art. 28 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 Assenze per malattia
Art. 30 Infortunio sul lavoro
Art. 31 Congedo Matrimoniale
Art. 32 Tutela della maternità e della paternità
Art. 33 Permessi per i lavoratori invalidi
Art. 34 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 35 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 36 Congedi per la formazione
Art. 37 Congedi per la formazione continua
Art. 38 Permessi per lavoratori affetti da handicap
Art. 39 Permessi elettorali
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 40 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 41 Licenziamento
Art. 42 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Allegato A) Contratto collettivo nazionale di disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente 2018-2021 Triennio giuridico ed economico 1° Maggio 2018 - 30 Aprile 2021


Contratto Collettivo Asils -Aisli –Ugl 2018-2021
Triennio giuridico ed economico 1° Maggio 2018 - 30 Aprile 2021


Il giorno 02 marzo 2019, presso la sede Confederazione Ugl di Roma in via delle Botteghe Oscure n. 54: Asils - Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda […], e Aisli - Associazione Italiana Scuole di Lingue […], e Ugl Scuola - Segreteria Nazionale […], e con l’assistenza della Confederazione Ugl […], hanno sottoscritto il CCNL 2018 - 2021

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l’utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l’efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l’osservanza delle norme e delle regole frutto dell’accordo tra le parti. L’attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l’attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

B) Diritti sindacali
Art. 3 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’istituto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 legge 300/1970.

Art. 4 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/ o dalle OO.SS. territoriale firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
5. Qualora nell’istituto il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 6 Affissioni
Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

II - Livelli di contrattazione
Art. 7 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 8 Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
La contrattazione decentrata terrà conto in particolar modo delle specifiche esigenze determinate dai diversi tipi di mercato locali ed è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività
Ciò in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

III - I rapporti di lavoro
Art. 10 Durata del rapporto di lavoro

Fuori dai casi previsti dall’art. 9, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti all’Asils - Aisli può essere a tempo indeterminato ovvero può prevedere l’apposizione dì un termine ai sensi di quanto contemplato dal D.Lgs. n. 81/2015 così come modificato dalla L. n. 96/2018.

Art. 11 Apposizione del termine
[…]
11.1 Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
11.2 Limiti quantitativi
Possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 150 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
11.3 Casi di esclusione dei limiti
Sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al punto precedente i contati a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015;
c) per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’art. 9;
d) per la sostituzione di lavoratori assenti;
e) con lavoratori di età superiore a 50 anni;
[…]
11.6 Criteri di computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
[…]
11.8 Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative intese tra le parti i percorsi destinata a stage o tirocini formativi.
11.9 Principio di non discriminazione
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori on contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

Art. 13 Obblighi di informazione
[…]
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale, le RSA e/o RSU presenti in azienda, in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 14 Apprendistato Professionalizzante
Le parti riconoscono l’istituto dell’apprendistato professionalizzante quale strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto - dovere di istruzione e di formazione, le parti individuano nel contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, lo strumento idoneo alla qualificazione di giovani da introdurre a pieno titolo nel settore della docenza e dei servizi forniti dalle scuole di lingue.
Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato.
A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che ad essi la legge demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente accordo.
Le parti concordano, altresì, che i datori di lavoro anche hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale.
14.1 Proporzione numerica
Considerato quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze è articolato secondo le seguenti proporzioni numeriche:
• aziende fino a 10 dipendenti: fino al 100% del personale qualificato;
• aziende oltre a 10 dipendenti: fino al 150% del personale qualificato;
Le scuole che occupano almeno 50 dipendenti potranno effettuare assunzioni di nuovi apprendisti se rispettano l’obbligo di conferma di almeno il 20% degli apprendisti la cui fase formativa sia terminata negli ultimi 36 mesi.
Il personale apprendista assunto in violazione dei limiti numerici sarà considerato lavoratore a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
14.2 Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 51/2015, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (entro la data anteriore del compimento del 30° anno), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.
14.3 Durata
In virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di apprendistato potrà avere una durata minima pari a 6 mesi e durata massima pari a 3 anni, elevabile fino al 4° anno per l’acquisizione di competenze professionali proprie dei lavoratori con qualifica al 6° livello, di cui all’art. 4 - titolo II.
In relazione alla qualificazione da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure.
a) Fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del II, III e IV livello;
b) Fino ad un massimo di 2 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del V livello (docenti);
c) Fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del VI livello;
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato, ad iniziativa dell’istituto, in caso di malattia, infortunio o altra causa dì sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni. A sostegno, l’apprendista dovrà fornire adeguata documentazione per posta raccomandata.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o istituti, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
14.4 Assunzione
Ai fini dell’assunzione di un apprendista è necessario un contratto scritto, nei quale devono essere indicati:
- La prestazione oggetto del contratto
- Il periodo di prova
- Il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
- La qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
- La durata del periodo di apprendistato;
- Il piano formativo individuale dovrà essere definito in forma scritta e allegato al contratto di assunzione.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
14.5 Qualifiche e mansioni
L’assunzione di personale con contratto di apprendistato è ammessa per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello II tutte le qualifiche
Livello III tutte le qualifiche
Livello IV tutte le qualifiche
Livello V docenti
Livello VI responsabili didattici, supervisori, docenti con specializzazione
[…]
14.8 Formazione
Nel rispetto delle competenze delle Regioni (ove previste) d’intesa con le parti sociali, si riportano gli adempimenti ed i criteri distintivi concernenti la formazione degli apprendisti:
a) l’azienda si obbliga ad erogare una formazione congrua ed idonea al conseguimento della qualificazione professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale (di tipo trasversale e professionalizzante), interna od esterna all’azienda, in misura minima di n. 120 ore per la durata di un triennio o biennio, di cui n. 42 ore relative ai contenuti di carattere trasversale n. 78 ore relative ai contenuti di carattere professionalizzante.
b) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell'istituto, presso altro istituto o presso altra struttura di riferimento riconosciuta ed idonea.
c) La formazione degli apprendisti, in raccordo con le normative regionali, sarà definita dall’istituto in forma scritta e con documento da rilasciare all’apprendista, nel quale saranno elencati i contenuti a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, nonché gli obiettivi formativi previsti.
d) Con cadenza trimestrale l’istituto si impegna a registrare sul libretto formativo la formazione effettuata dall’apprendista, che sottoscriverà il documento per avvenuta formazione.
In relazione all’orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto.
14.9 Tutor referente per l’apprendimento
L’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato (tutor), interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
14.10 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nell’istituto, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
d) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
14.11 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale delle Scuole Private Asils-Aisli e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
14.12 Trattamento normativo ed economico
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL Asils-Aisli-Ugl per i lavoratori della qualifica per la quale viene svolta la formazione. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro.
Per quanto è riferibile alla tutela previdenziale, nonché alle disposizioni in materia di malattia e infortunio si rinvia alla disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
14.13 Disposizioni finali
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, sia in merito alle disposizioni regionali, sia a nuove normative destinate a favorire l’inserimento di giovani nel mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.

Art. 15 Somministrazione
È ammessa l’instaurazione di contratto di somministrazione secondo la normativa vigente.
15.1 Limiti quantitativi
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 50 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 50 per cento dei lavoratori in forza.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetto disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15.2 Computo
Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 16 Lavoro intermittente
[…]
16.1 Divieti
È esclusa la stipula di contratti di lavoro intermittente:
[…]
c) Da parte delle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
16.2 Forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta i fini della prova dei seguenti elementi
a) Indicazione della durata del contratto e delle ipotesi;
b) Luogo e la modalità della disponibilità del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) Indicazioni delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione;
f) Le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
16.5 Computo
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fi ni dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 17 Prestazioni rese da terzi
Le parti concordano che a fronte di particolari esigenze tecniche - produttive, o nei casi di ricorso a prestazioni didattiche, amministrative, o connesse alla gestione e sviluppo commerciale (vendite, marketing), potranno essere richieste specifiche prestazioni attraverso la stipula di contratti con lavoratori autonomi muniti di partita Iva o attraverso collaborazioni coordinate e continuative.
Le prestazioni d’opera di lavoratori autonomi si riterranno compatibili e aggregabili ai servizi forniti dall’impresa alle seguenti condizioni:
• Redazione di apposito contratto sottoscritto dalle parti, contenente l’oggetto della prestazione, la durata e il compenso pattuito;
• Attività svolta con adeguata autonomia di gestione e discrezionalità, seppure in conformità agli obiettivi e strategie aziendali.

Art. 18 Collaborazioni organizzate dal committente
Le parti convengono che, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative che gli Istituiti di insegnamento della lingua italiana, della lingua inglese e delle lingue moderne presentano e attesa la necessità di attribuire incarichi a docenti anche per brevi periodi, è ammesso il ricorso a forme di collaborazione non subordinata organizzata dal committente.
Si conviene altresì che la disciplina applicabile a tali tipologie di collaborazioni è quella previste, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale delle Collaborazioni Organizzate dal Committente (Allegato A).

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Scuole e corsi di lingue (compreso l’italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Corsi di cultura varia;
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d’Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Università private;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione;
• Corsi professionali.

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 8 Tirocinio e stage

L’attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica o regionale non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 92/2012, nonché dalle disposizioni delegate alle Regioni.

Art. 10 Part-time
a) Norme di carattere generale
E’ possibile assumere con contratti di lavoro a tempo parziale ai sensi di quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni.
Il rapporto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova.
[…]
Le parti, ai sensi dell’art. 8 L. n. 148/2011 demandano alla contrattazione di secondo livello la disciplina, anche in deroga al presente accordo, dei contratti a tempo parziale.
[…]
f) Computo dei lavoratori part - time
Ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell'organico aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro. A tal fine l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondenti a unità intere di orario a tempo pieno.

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 19 Sostituzione di lavoratori assenti

La supplenza, nei casi consentiti dalla legge e dal presente contratto, si traduce in un'assunzione a tempo determinato con conseguente applicazione della normativa di legge in materia.

Art. 20 Supplenze personale docente
Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto l'istituto può assumere nuovo personale per supplire alla carenza dell'organico.

Titolo V- Durata del lavoro
Art. 21 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello previsto all'atto dell'assunzione con un massimo di:
a) per personale docente l'orario convenzionale settimanale è di 25 ore (monte ore annuo 1300 ore), pari ad un orario convenzionale giornaliero di h. 4,166 da considerarsi ai fini del computo dei giorni di ferie, festività, malattia, permesso retribuito, etc.
b) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i “quadri intermedi" l'orario settimanale e di 40 ore estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario;
c) la settimana lavorativa va dal lunedì al sabato.
Per lavoro effettivo si intende un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c. 3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiori a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell'istituto.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà superare le 9 ore (incluso l’intervallo pranzo) al giorno contando dall'inizio della prima lezione alla fine dell’ultima.
Qualora l’orario delle lezioni ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Durante l’orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell’ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sua determinate esigenze, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione. L'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
L’ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione.
Attraverso accordi territoriali e/o accordi aziendali di II livello o regolamenti interni aziendali, le parti potranno definire sistemi di flessibilità d’orario, secondo la tipicità delle attività e sistemi organizzativi interni, da distribuirsi nell'arco dell'anno solare.
21.1 Orario di lavoro del personale docente
L'orario di lavoro del personale docente di area seconda, livelli quarto, quinto e sesto, è regolato dal sistema detto a monte ore (MOA)
a) per personale docente a tempo pieno l’orario convenzionale settimanale è di 25 ore per un monte ore annuo 1300 ore, in proporzione per il personale a tempo parziale.
b) per personale docente a tempo pieno l'orario settimanale può andare da 0 ore a 32,5 ore settimanali, in virtù del potenziamento del 30%.
c) il monte ore annuale si calcola moltiplicando l'orario convenzionale settimanale per il numero di settimane dell’anno (25 X 52).
d) per i contratti a tempo determinato, il monte ore annuale si calcola moltiplicando l’orario settimanale per il numero di settimane di assunzione.
e) ai fini del computo dei giorni di ferie, festività, malattia, permesso retribuito, etc. va calcolato un orario convenzionale giornaliero pari a h. 4,166 a prescindere dall’orario effettivo previsto in quella giornata, nel caso di M.O.A. massimo. L'ammontare va riparametrato secondo il M.O.A. per M.O.A. inferiore al massimo.
21.2 Lavoro effettivo del personale docente
Per lavoro effettivo di docenza si intende il lavoro qualificato comprensivo di preparazione delle lezioni, della correzione dei compiti, della preparazione, erogazione e correzione dei test di verifica e di fine corso e le attività di valutazione degli allievi, il reporting, nonché la gestione delle assenze e presenze nei sistemi informatizzati. Sono altresì comprensivi eventuali colloqui con i genitori dei discenti minori.
Eventuali altre attività a partecipazione obbligatoria, cosi come i tempi di percorrenza per docenza in luoghi di lavoro diversi dall'abituale, sono regolamentate attraverso accordi aziendali di II livello e/o regolamenti interni.
21.3 Potenziamento dell’orario di lavoro del personale docente
[…]
All’atto dell’assunzione dovrà essere specificato, oltre all’orario convenzionale settimanale, anche il minimo ed il massimo dell’orario settimanale esigibile.
Per i contratti a tempo determinato, oltre alla durata temporale, dovrà essere specificato il monte ore annuale risultante.
21.4 Orario di lavoro del personale di area II sesto livello con compiti di docenza e coordinamento.
Il lavoro di docenza di direttori didattici, assistenti alla direzione didattica, responsabili e coordinatori di settore con orario di lavoro misto non potrà superare le 15 ore di insegnamento settimanali (regolamentate secondo il sistema ‘Monte ore’) e l’orario di lavoro complessivo, docenze più lavoro amministrativo, viene a
37,5 ore settimanali per il tempo pieno. Fatto salvo accordi diversi tra le parti.
21.5 Ore di servizio del personale docente
Ai fini del calcolo del MOA vengono riparametrate le ore di servizio del personale docente, per le attività di non docenza, che saranno conteggiate secondo la tabella riepilogativa:
un'ora di servizio = ora di insegnamento
Accoglienza studenti/test di entrata 0,50
Partecipazione a seminari / CPD 0,00
Partecipazione a riunioni 0,50
Monitoraggio studio autonomo studenti 0,50
Vigilanza esami 0,50
Esami 1,00
In sede di contrattazione aziendale potranno essere individuate e riparametrate altre attività di non docenza.

Art. 22 Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a dodici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7 d.lgs. 66/2003).

Art. 23 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quando dispone l'art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa. Ai fini del recupero delle energie psico - fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di dieci minuti. La pausa di considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo
La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 24 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni.
È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa.
La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 25 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi come definito dall’art. 3 d.lgs. 66/2003.
Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell’orario fino al raggiungimento del monte ore annuo.
il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con una maggiorazione del 20%. In alternativa alla maggiorazione possono essere previsti dei riposi compensativi.

Art. 28 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale paria 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall’art. 1 d.p.r. 1124/65. L’obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all’assicurazione obbligatoria Inail, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l’infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso.
Il lavoratore deve fornire all’istituto idonea documentazione medica attestante l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.
[…]

Art. 32 Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.
a) Congedo di maternità
Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi oppure un mese prima del parto fino a 4 mesi successivi e sempreché il medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 d.lgs. 151/2001).
[…]
c) Riposi giornalieri della madre
La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Nel caso l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore il riposo è solo uno. I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione (art. 39 d.lgs. 151/2001).
[…]
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per riposi giornalieri possono essere utilizzate anche dal padre.
Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall’art. 42 d.lgs. 165/2001.
[…]

Art. 33 Permessi per i lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente (d.lgs. 509/88 art. 10 che ha modificato l’art. 26 legge 30 marzo 1911, n. 118).

Art. 38 Permessi per lavoratori affetti da handicap
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso (art. 33 1.104/92 poi modificato dalla legge 53/2000).

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 41 Licenziamento

Il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo, fatte salve le condizioni contrattuali pattuite attraverso contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, di cui al par. 40.5.
Sono considerati motivi di licenziamento, con o senza preavviso, anche a seguito di azioni disciplinari (di cui al capitolo “doveri dei lavoratori”), le seguenti circostanze:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente
[…]
f) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell’istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta
[…]
i) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all’istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.
[…]
m) in caso di eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell’istituto o frazionamenti dell’attività didattica che la rendono di fatto discontinua o non proficua.
n) Inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione
[…]
p) inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni
q) assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi
r) azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all'istituto e per i quali il dipendente ha già ricevuto tre richiami scritti.
s) reiterazione di note negative e gravi sul comportamento e/o sulle modalità didattiche segnalate dagli studenti attraverso le schede di valutazione
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
1) Regolamento interno
Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate.
L’inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento
2) Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’istituto.
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l’orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell’istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
h) non compiere atti o comportamenti in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e riservatezza nonché di non concorrenza.
3) Personale docente:
Per il personale docente vale inoltre:
[…]
e) ottemperare a tutte le disposizioni emanate dal “capo d’istituto” con apposite circolari;
[…]
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell’insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e nei limiti imposti dal Progetto Educativo dell’istituto, nell’osservanza delle attribuzioni della funzione docente e delle responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395T.U.).
Al personale di segreteria sono affidati tutti i compiti inerenti all’ufficio, oltre eventualmente a quelli di carattere amministrativo, contabile e di cassa; ad esso è richiesta la massima collaborazione con il Dirigente e con il Gestore.
Al personale ausiliario sono affidati il controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.
4) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni di effettivo di lavoro.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fi no ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l’inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l’azienda;
5) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all’igiene ed alla morale dell’istituto;
[…]
Il rimprovero verbale e l’ammonimento scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
[…]
6) Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto opera il rinvio alle disposizioni di legge e, in particolare, alla legge 300/1970, alla legge 604/66, alla legge 223/1991, al D.Lgs. 23/2015.