Categoria: Normativa statale
Visite: 6131

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

VISTO l'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato “Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax”, e in caso di premorte in favore degli eredi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, recante: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, rubricato “Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto in attuazione dell'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato “Comitato amministratore del Fondo" e, in particolare:
• il comma 1, ai sensi del quale “ Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate”;
• il comma 2, secondo cui i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico (...omissis...)";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 53;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2015, concernente la costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto;
VISTO il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto in data 2 marzo 2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI);
- Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (CONFIMI INDUSTRIA);
- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA);
- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI);
- Confederazione italiana agricoltori (CIA);
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI);
- Confederazione agricola ed agroalimentare nazionale (AGRI);
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA);
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI);
- Confederazione italiana degli esercenti commercianti (CIDEC);
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);
- Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA);
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI);
- Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI);
- Confederazione italiana lavoratori artigiani (CILA);
- Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI);
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE);
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOP);
- Associazione generale cooperative italiana (AGCI);
- Unione nazionale cooperative italiane (UNCI);
- Unione Italiana Cooperative (UNI.COOP);
- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);
- Unione italiana del lavoro (UIL);
- Unione generale del lavoro (UGL);
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL);
- Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR);
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU);
- Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);
RILEVATO che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
VISTI i dati trasmessi dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in merito al grado di rappresentatività di tutte le citate organizzazioni sindacali;
RILEVATO, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:
organizzazioni sindacali:
- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
organizzazioni datoriali:
- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
ATTESA l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;
CONSIDERATO, altresì, che i rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, in seno al predetto Comitato, sono designati dalle associazioni delle vittime dell'amianto “maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate”;
CONSIDERATO che sulla base dei dati forniti dall'INAIL in data 7 novembre 2018, le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate - sia per il numero di patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo ai beneficiari aventi diritto al 31 dicembre 2017, sia per il numero delle denunce di tali patologie nel corso del 2017 e riconosciute al 30 aprile 2018, nonché per il numero delle istanze accolte e in istruttoria al 30 giugno 2018 per la corresponsione della prestazione una tantum riconosciuta ove il mesotelioma non abbia origine professionale - sono la Lombardia e il Piemonte;
CONSIDERATO, altresì, che sulla base dei dati forniti dal competente Ispettorato interregionale del Lavoro di Milano con nota n. 322 del 10 gennaio 2019, dopo i relativi accertamenti, sono risultate maggiormente rappresentative nell'ambito delle predette regioni, l'Associazione Familiari Vittime Amianto (AFeVA) e l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL);
VISTE le note ministeriali del 27 settembre 2018, del 9 novembre 2018 e del 23 gennaio 2019, con
le quali sono state richieste, rispettivamente, all'INAIL, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle organizzazioni sindacali e datoriali nonché alle associazioni delle vittime dell'amianto - come sopra individuate - le designazioni dei rappresentanti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi indicata;
VISTE le note, come di seguito specificate, con le quali sono state comunicate le designazioni dei rappresentanti di pertinenza di tutte le parti interessate, in seno al Comitato in argomento, nonché trasmessa la relativa documentazione a perfezionamento delle citate designazioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: 17 dicembre 2018;
- Inail: 7 novembre 2018;
- Cgil: 12 febbraio 2019;
- Cisl: 14 febbraio 2019;
- Uil: 5 febbraio 2019;
- Ugl: 11 febbraio 2019;
- Confindustria: 14 febbraio 2019;
- Confapi: 18 febbraio 2019;
- Confcommercio: 6 febbraio 2019;
- ANMIL: 7 febbraio 2019;
- AFeVA: 13 febbraio 2019;
RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime per l'amianto, presso l'INAIL, in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30
 

D E C R E T A

Articolo 1
(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è composto dai seguenti membri:
 

CECCARELLI Rossella

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative


BORGIONI Mario

 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze


ROTOLI Ester
NICIFERO Alfredo
D'ANGELO Angela Rita
MARTINI Daniela

in rappresentanza dell'INAIL


IANNILLI Claudio
FRASCHERI Cinzia
MUNAFO' Elio
IMPERIALI Maddalena


CGIL
CISL
UIL
UGL

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali


LEUZZI Fabiola
PILIEGO Leonardo
NAPOLI Francesco
NUZZI Grazia Maria


CONFINDUSTRIA
CONFINDUSTRIA
CONFAPI
CONFCOMMERCIO

in rappresentanza delle organizzazioni datoriali


CASELLI Andrea
BETTONI Franco


AFeVA
ANMIL

in rappresentanza delle associazioni delle vittime dell’amianto

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma addì, 12 marzo 2019
 

f.to Luigi Di Maio