Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 marzo 2019, n. 7649 - Operatività dell'indennizzo sociale in presenza di rischio elettivo


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 19/03/2019

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato il ricorso proposto da Bioindustria L.I.M. S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento dell'Inail con il quale, a seguito dell'infortunio occorso in data 4 aprile 2007 al dipendente A.O., erano stati rideterminati i tassi di premio applicati.
2. La Corte territoriale condivideva la valutazione del primo giudice nel senso di escludere che nella specie potesse configurarsi un rischio elettivo del dipendente tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa ed escluderne l'indennizzabilità.
3. In tale occasione era accaduto che A.O., per recarsi presso alcune vasche di decantaggio al fine di ispezionare le valvole ed i rubinetti di chiusura, anziché seguire il percorso usuale, si era introdotto all'interno del cantiere allestito dall'impresa Edilcasa che stava procedendo ad opere di manutenzione straordinaria (sabbiatura) delle cisterne di raccolta rifiuti, delimitato da bancali e da un nastro bianco e rosso, da cui le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto nella cisterna a causa di un taglio presente nel vascone.
4. La decisione della Corte d'appello era fondata sul rilievo che la condotta dell'infortunato, pur se imprudente, non era estranea alle finalità produttive, in quanto egli stava eseguendo un compito affidatogli e proprio delle sue mansioni e non stava ponendo in essere un comportamento estraneo alle finalità produttive per soddisfare un suo interesse.
5. Per la cassazione della sentenza Bioindustria L.I.M. S.p.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso delI'Inail.

 

 

Considerato che:
6. la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965 in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Argomenta che l'A.O., come riferito nella sentenza del giudice penale che aveva assolto il datore di lavoro dal reato di lesioni colpose per l'infortunio in questione, era entrato in un cantiere di lavoro terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale dell'appaltante Bioindustria, ove era in corso una lavorazione autonoma ed estranea alla produzione industriale di questa, di talché appariva impossibile ascrivere l'infortunio al rischio tipico della società datrice di lavoro. Sostiene che nel caso si sarebbe realizzata una devianza puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le sue modalità, che incideva sull'occasione di lavoro, escludendola.
7. Il ricorso non è fondato.
8. Bioindustria L.I.M. s.p.a. nella presente causa ha interesse a contestare l'indennizzabilità dell'infortunio in considerazione dall'oscillazione del tasso del premio assicurativo elaborata dall'Inail in relazione al fenomeno infortunistico aziendale.
9. Occorre dunque esaminare la portata dell'art. 2 del TU n. 1124 del 1965, a mente del quale l'assicurazione Inail copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni.
10. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di «occasione di lavoro» rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo (v. Cass. n. 6 del 05/01/2015).
11. Il concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito poi al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all' attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). Nell'arresto n. 15047 del 04/07/2007 questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono : a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa .
12. Il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell'INAIL di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore; esso non comporta invece, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL, che ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate (v. Cass. n. 17917 del 20/7/2017, cit.).
13. La Corte territoriale ha fatto quindi buon governo dei principi regolatori della materia, escludendo che nella fattispecie de qua l'evento non sia indennizzabile in ragione della sussistenza di un rischio elettivo del lavoratore.
14. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.
 

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.1.2019