Cassazione Civile, Sez. 6, 20 marzo 2019, n. 7880 - Indennizzo per menomazione permanente conseguente ad infortunio sul lavoro


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 20/03/2019

 

Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.C. volto ad ottenere indennizzo per menomazione permanente conseguente a infortunio sul lavoro, dichiarava l'inammissibilità della domanda spiegata con l'originario ricorso;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.C. con due motivi;
che l'Istituto ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, al sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
 

 

Considerato
Che, prescindendo dall'esame delle questioni poste con i motivi di ricorso, va rilevata la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo comma, ultimo periodo (che, nel giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l'Inammissibilità del ricorso l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell'atto Introduttivo) pronunciata da Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 241, motivata dalla ritenuta eccessiva gravità della sanzione prevista, a fronte di un mancato adempimento di rilevanza meramente formale, e, conseguentemente, dalla manifesta irragionevolezza della norma;
che la Corte Costituzionale ha in proposito evidenziato la stretta correlazione che lega il periodo della disposizione censurato di incostituzionalità con quello che lo precede (le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio), correlazione che rende esplicita la ratio sottesa al complessivo intervento normativo, da ricercare nell'esigenza di evitare l'utilizzo abusivo del processo in materia previdenziale, spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio al solo fine di conseguire le spese di lite;
che, pertanto, essendo stata esclusa dall'ordinamento, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma sulla quale si fonda la ritenuta inammissibilità, la sentenza va cassata con rinvio, rimettendo al giudice del merito, che provvederà anche sulle spese di legittimità, l'esame delle questioni originariamente proposte con l'appello;
 

 

P.Q.M.
 

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.