MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

 

(Chiarimento)
PROT. n° P494/4158 sott. 1
Roma, 17 luglio 2003

OGGETTO: Serbatoi di ossigeno liquido.

 

In relazione a quanto rappresentato in ordine ai depositi di cui all’oggetto, si fa presente che le distanze minime di sicurezza riportate dalla Circ. 99/64 – così come correttamente sottolineato da codesto Ispettorato – assumono valore indicativo, ovvero non tassativamente prescrittivo, in considerazione del fatto che la norma rinvia, per l’adozione delle stesse, alla valutazione “caso per caso”. Spetta, quindi, ai Comandi Provinciali VV.F., in sede di esame per il rilascio del parere di conformità sui progetti, valutare e stabilire – in relazione alle specifiche caratteristiche degli insediamenti – quali debbano essere le distanze minime da osservare. Sussistendo, pertanto, discrezionalità valutativa in fatto di distanze di sicurezza da adottare, queste ultime non possono costituire oggetto di deroga, ma essere prescritte e/o ratificate dai Comandi Provinciali VV.F..

Per quanto concerne, poi, il quesito sulla distanza da osservare tra il serbatoio dell’ossigeno liquido ed un deposito di ossigeno compresso, si fa presente che ove quest’ultimo sia allocato in apposito fabbricato avente strutture incombustibili e resistenti al fuoco, può farsi riferimento alla distanza di m 7,5 prevista dalla citata Circ. 99/64 alla voce “Installazione e stoccaggio”, lettera d), secondo trattino, costituendo il fabbricato stesso struttura protettiva interposta. Si soggiunge, comunque, che anche per quest’ultimo aspetto non può non richiamarsi quanto già rappresentato in premessa, ossia che la valutazione definitiva è demandata al competente Comando Provinciale VV.F.