Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2019, n. 8208 - Caduta del portalettere alla guida di un motociclo su una strada sconnessa: responsabilità dell'azienda che non ha dotato il dipendente di un mezzo adeguato alle caratteristiche stradali


 

La responsabilità di Poste Italiane s.p.a. scaturisce, non dal mero verificarsi dell'evento dannoso in connessione con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma dall'obbligo di protezione del lavoratore ex art. 2087 cod. civ. la cui violazione non prefigura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 19/10/2018 n. 26495; Cass. 08/10/2018 n. 24742; Cass. 05/08/2013 n. 18626). Nel caso di specie la responsabilità della società datrice è stata fondata sul non avere dotato il dipendente di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali - non asfaltate e particolarmente sconnesse - da percorrere nell'espletamento della prestazione lavorativa e tale rilievo esclude in radice la configurabilità della dedotta ipotesi di responsabilità oggettiva.


 

 

 

Presidente Manna – Relatore Pagetta

Rilevato

1. che Ro. Ca., dipendente di Poste Italiane s.p.a., adiva il giudice del lavoro chiedendo il risarcimento dei danni biologico, morale ed estetico conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso in data 30 ottobre 2003 allorquando, nell'espletamento delle mansioni di portalettere, mentre era alla guida di un motociclo di dotazione aziendale, viaggiando su strada sconnessa e priva di asfalto, cadeva rovinosamente a terra riportando l'amputazione della falange ungueale del IV dito;
2. che il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società datrice di lavoro al pagamento dell'importo di Euro 2.685,00 a titolo di risarcimento del danno biologico nonché dell'ulteriore importo di Euro 1.330,00 a titolo di risarcimento del danno morale;
3. che la sentenza di primo grado è stata confermata dal giudice di seconde cure che ha respinto l'appello di Poste Italiane s.p.a. La statuizione di conferma è stata fondata sulla mancata prova da parte della società datrice, sulla quale ricadeva il relativo onere, di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire il danno alla salute del lavoratore causalmente connesso, per come pacifico, all'espletamento della prestazione lavorativa; l'infortunio si era, infatti, verificato, come accertato dal giudice di prime cure, per l'inadeguatezza del mezzo affidato al Ca. alla percorrenza di sedi stradali non asfaltate e particolarmente sconnesse quale quella nella quale il lavoratore aveva riportato la caduta; il riconoscimento del danno morale non dava luogo ad alcuna duplicazione di tutela risarcitoria stante l'autonomia di tale pregiudizio non patrimoniale (attinente alla sofferenza interiore) rispetto a quello, attinente alla lesione del diritto alla salute, ristorato con il danno biologico;
4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 -bis 1.1. cod. proc. civ. ;

Considerato

1. Che con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 1175 e 1375 cod. civ.. Si censura la sentenza impugnata per avere imputato a titolo di responsabilità oggettiva l'incidente occorso al dipendente e ciò nonostante l'assenza di colpa e l'adozione da parte di Poste di tutte le misure di sicurezza esigibili in relazione all'attività da svolgere;
2. che con il secondo motivo, con il quale si deduce violazione dell'art. 2097 cod. civ. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, si censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare quanto riferito in sede testimoniale da altro portalettere il quale, caduto mentre per esigenze di servizio percorreva la medesima strada sulla quale si era verificato l'incidente sofferto dal Ca., aveva affermato di non avere reso edotta la società della circostanza. Il che - si assume- escluderebbe ogni contrarietà a correttezza e buona fede della condotta datoriale;
3. che con il terzo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2051 cod. civ., si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da essa Poste, stante la evidente responsabilità del Comune di Siracusa per l'omessa manutenzione della strada in cui si era verificato il sinistro;
4. che il primo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste, infatti, il denunziato errore di diritto avendo la sentenza impugnata fatto scaturire la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. non dal mero verificarsi dell'evento dannoso in connessione con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma dall'obbligo di protezione del lavoratore ex art. 2087 cod. civ. la cui violazione non prefigura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. 19/10/2018 n. 26495; Cass. 08/10/2018 n. 24742; Cass. 05/08/2013 n. 18626). Nel caso di specie la responsabilità della società datrice è stata fondata sul non avere dotato il dipendente di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali - non asfaltate e particolarmente sconnesse - da percorrere nell'espletamento della prestazione lavorativa e tale rilievo esclude in radice la configurabilità della dedotta ipotesi di responsabilità oggettiva;
4.1. che le ulteriori deduzioni intese a contrastare l'accertamento relativo alla inidoneità del veicolo aziendale in dotazione al lavoratore mediante il riferimento al certificato di omologazione dello stesso, attengono alla ricostruzione in fatto della sentenza impugnata la quale poteva essere incrinata, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, solo dalla denunzia, neppure prospettata, di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva oggetto di discussione tra le parti;
5. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la (implicita) esclusione da parte del giudice di merito della conformità della condotta datoriale a correttezza e buona fede è frutto di accertamento di merito che poteva essere inficiato, alla luce del disposto dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico di rilevanza decisiva oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un, 07/04/2014 n. 8053) Tale fatto storico non è ravvisabile, come sembra, invece, prospettare parte ricorrente, nelle circostanza, riferita dal teste Co., lavoratore normalmente addetto al recapito nella zona in cui si era verificato il sinistro, di non avere avvisato la società delle condizioni della strada. Ciò sia perché quanto riferito dai testi è soggetto al libero apprezzamento del giudice e non costituisce fatto storico nei termini chiariti da Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit., sia per l'assenza di decisività della circostanza in ordine al venir meno dell'obbligo di protezione, non condizionato né condizionabile dalla necessaria conoscenza per il tramite di terzi della situazione di pericolo al quale era esposto il lavoratore;
6. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, posto che la questione della responsabilità del Comune di Siracusa per omessa manutenzione della strada sulla quale si era verificato il sinistro non è stata espressamente affrontata dal giudice di appello occorreva, al fine della valida censura della decisione, l'allegazione da parte del ricorrente della avvenuta deduzione della stessa nelle fasi di merito corredata dalla indicazione dell'atto nel quale tale questione era stata sollevata, (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540), dovendo ulteriormente osservarsi che la difesa di Poste non si configura già in astratto come eccezione di difetto di legittimazione passiva,ma come mera laudatio o nominatici auctoris nei confronti del Comune di Siracusa ;
7. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;
8. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
9. che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

 

P.Q.M.

 



La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.