Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2019, n. 8220 - Copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL


 

 

 

Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 22/03/2019

 

 

 

Ritenuto
1. Che la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 10803 del 2013, accoglieva l'appello proposto da R.R. nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo.
Il giudice di primo grado aveva respinto le domande del lavoratore tendenti all'attribuzione delle prestazioni INAIL in relazione alle conseguenze dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 30 agosto 2009, in ragione dell'esclusione del nesso causale tra patologia e infortunio.
2. La Corte d'Appello ha accolto l'impugnazione ritenendo la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio e le patologie, e ha condannato l'INAIL al pagamento in favore del R.R. dell'indennizzo in linea capitale di cui all'art. 13 del dPR n. 38 del 2000, rapportato al danno biologico del 10%, oltre interessi legali ex art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 al saldo, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Nulla per rivalutazione monetaria, non essendo maturata nel periodo di riferimento in percentuale maggiore del saggio degli interessi legali.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'INAIL prospettando due motivi di ricorso.
4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo il lavoratore.
5. L'INAIL, a sua volta, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
6. In prossimità dell'adunanza camerale il lavoratore ha depositato memoria.
 

 

Considerato
1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, n. 2, del d.lgs. n. 38 del 2000, e del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicate il 25 luglio 2000. Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Espone il ricorrente che la controversia riguarda l'infortunio occorso al R.R. nel 1999, come risultava dall'atto introduttivo del giudizio, di cui riporta stralcio, nonché dalla stessa sentenza di appello.
Era quindi evidente la violazione del richiamato art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, che trova applicazione solo per gli infortuni verificatisi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle ivi previste, cioè successivamente al 25 luglio 2000, mentre per gli eventi dannosi antecedenti continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima della riforma.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 74 del dPR n. 1124 del 1965. Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte d'Appello, riconoscendo il diritto del lavoratore all'indennizzo del danno biologico nella misura del 10%, avrebbe violato la suddetta disposizione, applicabile ratione temporis alla fattispecie, secondo la quale deve essere valutata la riduzione della capacità lavorativa di cui alla tabella allegata al T.U. n. 1124 del 1965, non potendo farsi applicazione della tabella delle menomazioni di cui all'attuale disciplina entrata in vigore il 25 luglio 2000. Né poteva riconoscersi al lavoratore il diritto all'indennizzo in capitale, in quanto prestazione prevista da una disposizione non applicabile alla fattispecie.
3. Va premesso che l'eccezione proposta dal contro ricorrente circa l'erronea qualificazione della domanda introduttiva del giudizio, in quanto la stessa avrebbe avuto ad oggetto malattia professionale e non infortunio (facendo da ciò discendere che la disciplina applicabile andava riferita alla denuncia della malattia - intervenuta dopo il 2000- e non al verificarsi dell'infortunio - intervenuto nel 1999), è inammissibile.
Il lavoratore non deduce che la relativa statuizione del giudice di primo grado abbia costituito oggetto di motivo di appello, né tanto si evince dalla sentenza oggetto del ricorso in esame, che confermava la qualificazione della domanda proposta dal R.R. - attribuzione delle prestazioni INAIL in relazione alle conseguenze dell'Infortunio sul lavoro occorsogli il 30 agosto 1999 - come effettuata dal Tribunale. Pertanto l'odierna eccezione prospetta una modifica del "thema decidendum" inammissibile in sede di legittimità.
Ciò anche considerato che in sede di gravame, il giudice non può procedere d'ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto (cfr., Cass., 12843 del 2017).
4. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso che devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.
4.1. L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 (contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che: "in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni ..." (in sintesi quelle che prevedono l'indennizzo in capitale delle menomazioni di grado pari o superiore ai 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento).
Il terzo comma dello stesso articolo 13 stabilisce, inoltre, che: "le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
4.2. A tal riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 17089 del 2010) che "in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro".
Nello stesso senso si è poi ribadito (Cass., n. 9956 del 2011): "in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad Infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'Interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, al sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10 per cento".
4.3. Pertanto, poiché nella fattispecie l'infortunio si è verificato nel 1999, ne consegue che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare il caso alla luce delle differenti disposizioni del T.U. n. 1124/1965 - ancora vigente all'epoca del predetto Infortunio - Il cui art. 74 prevedeva per il riconoscimento del diritto alla rendita un grado minimo di inabilità dell'11%.
5. L'unico motivo del ricorso incidentale, avente ad oggetto insufficiente motivazione in merito alla disposta CTU, in quanto decisiva per il giudizio in particolare in relazione alla quantificazione della percentuale di Invalidità permanente, è assorbito.
6. Il ricorso principale va accolto, assorbito il ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso In Roma, nella Adunanza camerale del 31 gennaio 2019