MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Circolare n. 8 MI.SA (85) 1
 

Prot. n° 8043/4101
 

Roma, 17 aprile 1985
 

OGGETTO: Legge 7 dicembre 1984, n. 818: “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”; D.M. 8 marzo 1985: “Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (art. 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818)”. Indicazioni applicative delle norme.

GENERALITÀ
La legge 7 dicembre 1984, n. 818, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984 “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 18) e pertanto il 10 dicembre 1984.
Come previsto all'art. 2 della legge medesima, in data 8 marzo 1985, è stato emanato il relativo decreto del Ministro dell'interno contenente le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi.
Nella prima parte della presente circolare sono formulati chiarimenti agli articoli della legge relativi alla prevenzione incendi, mentre nella seconda parte sono formulati chiarimenti ai vari articoli del decreto ministeriale.
Le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento di legge si possono così riassumere:
- carenze di normative tecniche in alcuni settori e necessità di aggiornare le normative esistenti;
- ritardi nell'espletamento dei servizi di prevenzione a causa di preesistenti carenze strutturali (nell'organico e nelle attrezzature) nel Corpo dei vigili del fuoco;
- esigenze di introdurre nel sistema organizzativo del Corpo le metodologie dell'informatica;
- necessità di dare alla grande maggioranza degli operatori pubblici e privati, che non era in regola con gli adempimenti di legge sulla sicurezza antincendio, il tempo tecnico per attuare i lavori occorrenti alla regolarizzazione delle attività;
- opportunità di dare alla maggioranza degli operatori il modo di programmare gli interventi connessi all'attuazione delle opere e dei lavori necessari per regolarizzare, ai fini antincendio, le attività sottoposte a controllo;
- esigenza di attivare una più diretta partecipazione degli operatori alla sicurezza antincendio, sia responsabilizzandoli sui problemi di gestione della loro attività, sia coinvolgendoli nella fase di elaborazione delle normative tecniche.
Il “nulla osta” è un provvedimento che si integra pienamente con le precedenti disposizioni sulla prevenzione incendi, riconfermando certe posizioni (obbligo del servizio, rilascio del certificato di prevenzione incendi, articolazione del servizio, ecc.) ma introducendo al tempo stesso modifiche, in via temporanea e per tre anni, alle procedure ed alle misure tecniche di sicurezza da applicare ai fini del certificato di prevenzione incendi.
Le modificazioni introdotte dalla legge si propongono di superare nella fase provvisoria che come detto è di tre anni, le carenze riscontrate, dando agli operatori esterni la possibilità di meglio programmare e realizzare le condizioni per la regolarità definitiva delle singole attività soggette a controllo. Parallelo a questo obiettivo c'è quello di permettere ai Vigili del fuoco di superare, sempre nella fase provvisoria dei tre anni, le loro attuali difficoltà, recuperando l'arretrato e perfezionando la normativa di sicurezza, realizzando una mappa delle attività a rischio di incendio notevole. Come obiettivo ulteriore, c'è quello di attivare una maggiore diffusione tra la popolazione della cultura della sicurezza antincendio.
Un altro punto decisivo riguarda la responsabilizzazione degli operatori esterni, nella fase transitoria, per attuare le misure più urgenti ed essenziali per la prosecuzione delle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali esistenti, ma non in regola perché non ancora munite del certificato di prevenzione incendi.
Per le attività che non sono in regola con le attuali disposizioni antincendio si tratterà di mettere in atto le misure tecniche più urgenti ed essenziali, per completare poi, nel triennio previsto, gli standard di sicurezza relativi a ciascuna attività. Queste stesse attività potranno disporre di semplificazioni alle procedure di controllo, facendo ricorso a certificazioni e perizie giurate prodotte dall'operatore stesso per attestare la rispondenza dell'attività interessata alle misure tecniche più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, con la previsione di sanzioni in caso di infedele dichiarazione. Per le attività, invece, che erano già in regola, rinnovo dei certificati di prevenzione incendi su semplice presentazione da parte dell'operatore di certificazione attestante che per l'attività interessata non si sono registrate modificazioni rispetto alla situazione a suo tempo accertata.
L'attribuzione al “nulla osta provvisorio” degli stessi effetti legali riconosciuti al “Certificato di prevenzione incendi” può consentire, nel triennio previsto, l'esercizio delle singole attività senza incertezze sul piano delle disposizioni di legge e sul piano delle eventuali azioni di tipo giudiziario.
Il decreto ministeriale 8 marzo 1985 contiene indicazioni che, senza contrastare le norme della legge n. 818 del 1984, coprono gli spazi possibili offerti dalla legge stessa per apportare i necessari miglioramenti al provvedimento sul piano della pratica attuazione.
Sotto il profilo tecnico le direttive contenute nel decreto stesso sono state dimensionate per essere realmente “misure più urgenti ed essenziali”, secondo il dettato della legge.
Tali direttive non rappresentano l'”optimum” della sicurezza antincendio per le numerose attività sottoposte al controllo di prevenzione incendi, ma costituiscono un prodotto fedele allo spirito della legge n. 818/1984 e un primo passo per andare a regolarizzare, nel triennio previsto, le molteplici situazioni presenti nel Paese.
Per una migliore interpretazione delle disposizioni e chiarimenti contenuti nella presente circolare si uniscono tre allegati riferentesi alle modulistiche, ai contenuti delle direttive ad alcuni particolari inerenti le attività di cui ai punti 89 e 91 del D.M. 16 febbraio 1982.
 

PRIMA PARTE
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N. 818
 

Art. 1

Il 1° comma ribadisce che i titolari delle attività indicate nel D.M. 16 febbraio 1982 sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge n. 966/1965 ed al D.P.R. n. 577/1982.
Per quanto concerne in particolare le attività esistenti la condizione indispensabile per poter richiedere il nulla osta provvisorio è pertanto di avere già richiesto il certificato di prevenzione incendi nei modi contemplati dalle suddette disposizioni legislative: presentazione di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e di eventuali certificazioni come già peraltro chiarito con la circolare n. 46 del 7 ottobre 1982.
Di tale avvenuta richiesta del certificato di prevenzione incendi, il titolare dell'attività deve fare esplicita menzione in occasione della richiesta di nulla osta provvisorio da effettuarsi su apposito modello a stampa in distribuzione presso la sede del Comando. Ovviamente l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi può essere accettata anche se è contestuale a quella del rilascio del nulla osta provvisorio, purché prodotta conformemente a quanto sopra specificato.
L'art. 1 della legge precisa inoltre che nell'attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi come sopra indicato, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa debbono presentare istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio nei termini di tempo previsti dal 5° comma dell'articolo stesso.
I titolari delle citate attività pertanto, ove non in possesso di certificato di prevenzione incendi, hanno comunque l'obbligo di richiedere il nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge in argomento con le modalità previste dal D.M. 8 marzo 1985.
 

Art. 2

Il 1° e 3° comma precisano che i Comandi, a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta provvisorio che consente l'esercizio delle attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, esistenti alla data dal 10 dicembre 1984, dopo aver accertato la loro rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte sulla base delle direttive contenute nel D.M. 8 marzo 1985, esaminando la documentazione e le certificazioni presentate e precisate nell'art. 2 del decreto suddetto.
I Comandi hanno la facoltà di richiedere una perizia giurata, attestante la rispondenza dell'attività alle prescrizioni e condizioni imposte se le certificazioni presentate non sono ritenute qualitativamente esaurienti, o anche effettuate visite- sopralluogo per controllare l'osservanza delle prescrizioni impartite (4° comma).
Il nulla osta provvisorio produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi e la relativa istanza per il rilascio, purché presentata nei termini temporali prescritti, consente la prosecuzione dell'attività (5° comma). E'
pertanto necessario che, come indicato nel D.M. 8 marzo 1985, il titolare dell'attività possa dimostrare l'avvenuta presentazione della istanza al Comando provinciale per poter continuare ad esercire nell'attesa del nulla osta provvisorio la cui validità non può essere superiore a 3 anni (6° comma).
Il comma 8° ribadisce, in diretto riferimento al 1° comma dell'art. 1, l'obbligo che hanno i Comandi di effettuare il sopralluogo per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi, entro il termine di validità del nulla osta rilasciato ad ogni singola attività.
Il comma 9° precisa un concetto, già in vigore anche per il certificato di prevenzione incendi, secondo cui qualsiasi variazione nell'ambito delle attività che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza, già accertate come previsto dalla legge n. 818/1984, provoca la decadenza del nulla osta e di conseguenza in tali casi devono applicarsi le normali procedure per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Quanto sopra detto ricade tra i precisi obblighi del titolare il quale è tenuto, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio, ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio nonché a curare il mantenimento della efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzati alla prevenzione incendi.
E' facoltà dei Comandi, tuttavia, eseguire in qualsiasi momento, sopralluoghi di controllo sia prima che dopo il rilascio del nulla osta provvisorio.
Disposizioni particolari per le attività alberghiere esistenti escluse quelle per le quali è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi.
Definizioni preliminari:
nulla osta provvisorio in virtù della legge n. 818/1984 - n.o.p. 818;
nulla osta provvisorio in virtù della legge n. 406/1980 - n.o.p. 406.
- L'art. 2 della legge n. 818/1984 prevede il rilascio del nulla osta provvisorio (n.o.p. 818) previo accertamento, mediante l'esame di documentazione e certificazioni o di perizia giurata, della rispondenza delle attività alle prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge n. 406/1980 (2° comma).
La validità del nulla osta in atto (n.o.p. 406) è prorogata di 2 anni (7° comma).
- L'art. 6 della legge n. 818/1984 abroga l'art. 1 della legge n. 406/1980.
Possono pertanto ipotizzarsi i seguenti casi con le disposizioni da attuare per ciascun caso:
1) Attività per le quali non è stato mai richiesto il n.o.p. 406:
- i titolari devono attenersi integralmente alle disposizioni della legge n. 818/1984 relative al “nulla osta” provvisorio.
2) Attività in possesso del n.o.p. 406:
- tale nulla osta provvisorio deve intendersi automaticamente convalidato fino al 10 dicembre 1986.
A richiesta degli interessati i Comandi ne danno esplicita comunicazione anche alle Autorità competenti, facendo presente che deve essere richiesto anche il certificato di prevenzione incendi.
3) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente le prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge n. 406/1980 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le quali i titolari hanno regolarmente richiesto ai Comandi provinciali il sopralluogo di controllo nei termini previsti e prima della legge n. 818/1984.
I Comandi possono rilasciare il n.o.p. 818, avente validità di 3 anni, sia effettuando visite-sopralluogo, sia mediante l'esame della documentazione e certificazioni prodotte dai titolari secondo la legge n. 818/1984.
4) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente le prescrizioni dell'allegato A alla legge n. 406/1980 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le quali:
a) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo nei termini previsti;
b) non sono state attuate le prescrizioni come accertato da sopralluogo;
c) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo non essendo trascorsi i 6 o i 9 mesi previsti dalla legge n. 406/1980;
d) è stato richiesto il sopralluogo di controllo entro 6 o 9 mesi ma dopo la legge n. 818/1984.
5) Attività per le quali è stato richiesto il n.o.p. 406 prima della legge n. 818/1984 e per le quali si è in attesa di comunicazioni da parte del Comando.
Essendo abrogato l'art. 1 della legge n. 406/1980, i titolari delle attività devono attenersi integralmente alle disposizioni della legge n. 818/1984 per il rilascio del relativo n.o.p. 818.
L'accertamento della rispondenza delle attività alberghiere alle prescrizioni tecniche contenute nei punti 1, 2, 3 dell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406 (centrali termiche, autorimesse, cucine e relativi impianti, locali di spettacolo e simili a servizio delle attività alberghiere) dovrà essere effettuato imponendo le corrispondenti condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985 ai punti 91, 92, 83 del D.M. 16 febbraio 1982.
Tenuto conto del fatto che il rilascio del n.o.p. 818 non rientra tra i servizi a pagamento previsti dall'art. 1 della legge n. 966/1965 (art. 4, D.M. 8 marzo 1985), gli eventuali versamenti già effettuati dai titolari delle attività ai fini dell'ottenimento del n.o.p. 406 vanno considerati come deposito provvisorio per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi che deve, in ogni caso, essere richiesto come in precedenza già detto per tutte le attività.
 

Art. 3

Per gli edifici pregevoli per arte e storia (punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982) il nulla osta provvisorio è rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza dell'attività alle norme tecniche di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, esaminando la documentazione e le certificazioni prodotte dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.
Anche per tali attività devono applicarsi le procedure previste dalla legge n. 818/1984 e dal D.M. 8 marzo 1985 ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio nonché le procedure previste dalla legge n. 966/1965 e dal D.P.R. n. 577/1982 per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualora nell'ambito degli edifici di cui trattasi debbano svolgersi manifestazioni di qualsiasi genere aperte al pubblico, dovrà ottemperarsi alle disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5) del D.P.R. n. 577/1982 trattandosi di attività non esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 818/1984.
 

Art. 4

L'art. 4 si riferisce alle attività esistenti alla data del 10 dicembre 1984, già in possesso del certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività i Comandi possono procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, accettando, in luogo del preventivo sopralluogo, una dichiarazione del titolare dell'attività che attesti che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del certificato di prevenzione incendi e corredata da una perizia giurata relativa alla efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendio (1° comma).
Al riguardo possono ipotizzarsi i seguenti casi:
1) certificato di prevenzione incendi scaduto prima del 10 dicembre 1984 e per il quale è stato richiesto il rinnovo con le regolari procedure;
2) certificato di prevenzione incendi scaduto prima del 10 dicembre 1984 e per il quale non è stato richiesto il rinnovo;
3) certificato di prevenzione incendi scaduto dopo il 10 dicembre 1984.
Nei suddetti casi, tenendo conto delle finalità della legge, il Comando può accettare la domanda di rinnovo effettuata secondo l'art. 4 della legge n. 818/1984.
Considerando che il rinnovo del certificato di prevenzione incendi rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge n. 966/1965, dovrà anche essere effettuato il relativo versamento secondo le normali procedure tenendo conto dell'effettivo tempo necessario per lo svolgimento della pratica e, in caso di applicazione dell'art. 4 della legge n. 818/1984, del fatto che non viene effettuata la visita-sopralluogo.
In tal caso, per la determinazione delle tariffe, possono essere tenuti presenti i limiti di tempo previsti nell'allegato C alla circolare n. 25 del 2 giugno 1982 e relativi all'esame dei progetti.
La perizia giurata, redatta dai professionisti di cui agli artt. 1 e 2 della legge, deve riguardare unicamente l'efficienza dei dispositivi, sistemi, impianti fissi antincendio escluse le attrezzature mobili di estinzione.
Ovviamente, se ritenuto opportuno, i Comandi hanno la facoltà di procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi dopo visita-sopralluogo secondo quanto previsto dalla legge n. 966/1965 e dal D.P.R. n. 577/1982. E' da tenere presente comunque che l'art. 4 della legge n. 818/1984 prevede un tempo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza per concedere o meno il rinnovo del certificato di prevenzione incendi stesso (2° comma).
 

Art. 5

L'art. 5 prevede sanzioni per il titolare dell'attività che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi nonché il rilascio del nulla osta provvisorio, per i professionisti che nelle certificazioni attestino fatti non rispondenti al vero e per chi contraffà o altera le certificazioni medesime.
 

SECONDA PARTE
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL D.M. 8 MARZO 1985

Art. 1

Il 1° comma ribadisce che le prescrizioni e condizioni che impone il Comando hanno come base le direttive contenute negli allegati A e B.
Il 2° comma precisa gli atti che devono essere presentati dal titolare per accertare il requisito di attività esistente al 10 dicembre 1984.
Il 3° comma richiama il D.M. 2 agosto 1984 per il requisito di esistenza delle attività ad alto rischio che, peraltro, deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Al fine del rilascio del nulla osta provvisorio, per dette attività a rischio di incidenti rilevanti comprese nel campo di applicazione del D.M. 16 novembre 1983, si applicano le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1985, salvo gli obblighi di presentazione del rapporto di sicurezza e di osservanza dei connessi adempimenti, qualora nel periodo di validità del nulla osta provvisorio vengano apportate nell'attività modifiche rilevanti nel senso definitivo al punto 3.3 del D.M. 2 agosto 1984 o, in generale, intervengano nuove disposizioni con il provvedimento di recepimento della direttiva CEE n. 82/501 nell'ordinamento statuale.
Quanto sopra anche in riferimento all'ultimo comma del punto 4 dell'allegato A del decreto 8 marzo 1985.
 

Art. 2

Il 1° e 2° comma prevedono che l'istanza debba essere redatta unicamente su appositi modelli da ritirare presso le sedi dei Comandi provinciali.
Il titolare dell'attività deve completare, in duplice copia, la prima pagina del modello; l'ultima pagina comprende la lettera che il Comando restituisce o spedisce all'interessato con le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nulla osta provvisorio e riportate all'interno del modello stesso in corrispondenza delle varie attività soggette a controllo.
Il Comando tratterrà agli atti la copia bollata e restituirà o spedirà la seconda copia la cui ultima pagina, come sopra detto, rappresenta la lettera con le prescrizioni.
Il 3° comma precisa la documentazione che il titolare deve allegare all'istanza e che è costituita da:
- relazione: deve consistere in una sintetica e chiara descrizione dei luoghi idonea a fornire precisi riferimenti con particolare riguardo alla sicurezza antincendi;
- elaborati grafici: deve trattarsi in genere di planimetrie in scala opportuna dove sono chiaramente individuabili le aree a rischio di incendio, le distanze di sicurezza, le vie di esodo, l'ubicazione degli impianti antincendio e quant'altro occorra per un esame completo ed obiettivo dell'attività sotto lo specifico profilo della sicurezza antincendi;
- documento attestante la preesistenza dell'attività;
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando sulla base delle direttive contenute negli allegati A e B al decreto; tale documentazione, in via generale, potrà essere sottoscritta da un tecnico qualificato sotto la propria personale responsabilità.
Il Comando, in dipendenza dei singoli casi di specie, può richiedere documentazioni suppletive redatte nelle forme ritenute necessarie per un accertamento più compiuto ed esauriente.
Nel caso di attività già sottoposta a visita di controllo da parte del Comando e che abbia avuto, in data antecedente al 10 dicembre 1984, un parere favorevole condizionato all'esecuzione di prescrizioni diverse da quelle previste per l'attività stessa degli allegati A e B al D.M. 8 marzo 1985 può essere accettata, ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio, in luogo della documentazione qualificata sul piano tecnico, la lettera del Comando con il parere favorevole condizionato, che automaticamente attesta che le prescrizioni necessarie per il rilascio del nulla osta provvisorio sono state già attuate.
- Certificazioni rilasciate da professionisti indicati agli artt. 1 e 2 della legge n. 818/1984 e relative ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (strutture in legno) - 6.2 (strutture in legno) - 7 - 11 (impianti automatici) dell'allegato A; tali certificazioni devono dimostrare l'osservanza delle prescrizioni indicate ai suddetti punti e previste per la specifica attività sottoposta a controllo.
Ove la suddetta documentazione, nelle forme sopraindicate, sia stata già parzialmente o totalmente presentata in allegato all'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, copia della stessa può essere allegata anche all'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio.
Il 4° comma prevede la possibilità per il titolare dell'attività di completare la documentazione entro 60 giorni dalla data della nota del Comando.
Il 5° comma conferma che il rilascio del nulla osta provvisorio deve avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del titolare dell'attività.
Il 6° comma prevede che il titolare può perfezionare l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte del Comando sulla eventuale necessità di documentazioni o certificazioni suppletive o più esaurienti o di perizia giurata o di altre prescrizioni che dovrebbero comunque essere attinenti essenzialmente a divieti o limitazioni, adeguamento di impianti antincendio, servizi di vigilanza o emergenza come indicato al 7° comma.
L'8° comma richiama la necessità di tener conto dei ridotti limiti temporali che la legge prevede per il rilascio del nulla osta provvisorio.
A tal fine è da tenere presente che l'iter della pratica deve terminare entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del titolare dell'attività il quale comunque, nelle more del rilascio, può continuare ad esercitare come indicato nell'art. 2 della legge n. 818/1984.
Nel richiamare l'attenzione sul predetto termine temporale di 120 giorni, si fa comunque presente che a tale indicazione non fa seguito alcuna specifica sanzione.
 

Art. 3

L'art. 3 contempla l'eventualità che, a seguito degli accertamenti eseguiti, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nulla osta provvisorio.
In tal caso il Comando provinciale deve motivare il diniego ed informare, oltre che l'interessato, anche le Autorità competenti (Prefetto, Autorità giudiziaria, Sindaco, Autorità P.S., ecc.) per gli eventuali provvedimenti successivi.
 

Art. 4

L'art. 4 stabilisce che il rilascio del nulla osta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti dall'art. 1 della legge n. 966/1965.
E' da tenere comunque presente che, come più volte detto, la richiesta del nulla osta provvisorio è subordinata alla richiesta di rilascio di certificato di prevenzione incendi per la quale deve essere effettuato il relativo deposito provvisorio con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
 

Art. 5

L'art. 5 richiama esplicitamente quanto già indicato nella legge n. 818/1984 in merito all'obbligo del titolare dell'attività di ottemperare a tutte le prescrizioni richieste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi entro il termine di validità del nulla osta provvisorio.
Detto obbligo comporta la necessità che i Comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedano in tempo utile a programmare e ad eseguire gli accertamenti-sopralluogo nonché il completamento delle procedure necessarie all'eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi.
 

CONCLUSIONI

L'entrata in vigore del provvedimento relativo al nulla osta provvisorio insieme alle precedenti disposizioni di legge che regolano la prevenzione incendi ha contribuito a dare un quadro legislativo e operativo più completo per la certezza degli adempimenti, per la partecipazione degli operatori esterni al processo di modernizzazione del servizio di sicurezza antincendio, per l'allargamento dell'area di responsabilizzazione, che è destinata ad incidere sulla maggiore capacità degli addetti ai lavori. Da tutto ciò, oltre ad ottenere l'osservanza delle misure di sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di rischio a cui la popolazione risulta esposta, può scaturire una spinta a promuovere quel miglioramento tecnologico nel settore antincendio che potrà avere ripercussioni positive in varie direzioni.
 

Allegato 1

MODULO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO
 

Allegato A

DIRETTIVE SULLE MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO
 

Direttive da osservarsi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982
(G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)

0. Generalità
a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.
c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16 febbraio 1982).
Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio.
Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.
e) Impianti elettrici escluse le attività di cui al n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).
L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore.
Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti.
Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio.
Cariche elettrostatiche: nelle attività dove si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.
f) Resistenza al fuoco.
Per la valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'interno n. 91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.
g) Vigilanza aziendale.
La vigilanza aziendale, ove già prescritta dagli organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera circolare del Ministero dell'interno n. 27186/4101, del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
h) Impianti di raffreddamento.
Gli impianti di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.
i) Impianti di rivelazione e di allarme.
Gli impianti di rilevazione automatica d'incendi, ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.
1. Aerazione
1.1. Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.
1.2. Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 mq e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.
Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta.
2. Divieti e limitazioni
2.1. Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonchè immagazzinarvi sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.
I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati particolari accorgimenti.
E' vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
E' vietata la presenza di griglie o aperture pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.
2.2. Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), devono essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.
Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), possono essere eventualmente comunicanti con i locali in cui saltuariamente si svolgono le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), elencate al punto 4 dell'art. 17 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, purchè sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.
Fatta eccezione per i locali all'uopo destinati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche piene con autochiusura.
2.3. E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o igienico-sanitari.
2.4. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 43, 44, 45, 78, 79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare 16 del 15 febbraio 1951, le limitazioni di cui alla lettera circolare n. 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero dell'interno.
3. Limitazione del carico d'incendio
3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 30 kg/mq per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/mq per locali al I e II piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il II piano interrato.
I valori suddetti del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica.
Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza di impianti di rivelazione automatica d'incendio.
Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può superare i 10 kg/mq.
3.2. Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il carico di incendio non può superare 50 kg/mq.
Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/mq.
3.3. Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 20 kg/mq per locali al I e II piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il II piano interrato.
E' consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purché vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.
4. Distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione
Per le attività normate si applicano i valori e i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.
Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:
- per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50 mc.: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956;
- per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;
- per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1934);
- per gas comburenti: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.
Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rivelazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.
I termini di cui all'art. 2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
5. Sistemi di vie d'uscita
5.1. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.
Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.
5.2. Per le attività di cui ai punti 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.
Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.
La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
5.3. Le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
6. Comportamento al fuoco delle strutture
6.1. I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili.
Sono consentite strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio calcolato come da circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:
- Travi, estradosso e laterali 0,8 mm/min, intradosso 1,1 mm/min;
- Pilastri, 0,7 mm/min;
- Altre strutture orizzontali, 1,1 mm/min.
Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.
6.2. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n. 201 del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984 (G.U. n. 246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.
6.3. Per le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) i tendaggi, se posti in opera negli atri, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, secondo il D.M. 26 giugno 1984 (G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), o alle condizioni stabilite dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atri e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma precedente purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ovvero, nell'ambito delle attività, siano assicurati i servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto 9.
7. Impianti fissi di estinzione
Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento di tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti che deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nulla osta stesso.
L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.
8. Illuminazione di sicurezza
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.
9. Servizio di emergenza in caso di incendio
Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso di incendio, devono tenere sia il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio.
10. Attività di cui al punto 91 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982). Impianti produzione di calore per potenzialità fino a 4.000.000 Cal./h
Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73, del 29 luglio 1971, n. 52, del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.
I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere perché a distanza di almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.
Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di personale, purché siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti a g.p.l., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
11. Attività di cui al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982). Autorimesse
L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
E' vietato:
- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;
- fumare.
Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Per le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato, ivi comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di parcamento deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 16 gennaio 1982.
La superficie massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20 novembre 1981 (G.U. n. 333 del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.
Deve essere installato un idrante per capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli ed un estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.
Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 metri e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 metri o a 50 metri se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.
12. Attività di cui al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)
Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.
L'aerazione naturale dall'esterno, per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.
13. Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)
La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a lt. 2 di infiammabili liquidi, gassosi, liquefatti o disciolti.
I locali destinati a tali depositi devono avere un'aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.
La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da un estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
E' consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il secondo piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi lt. 300, gas compressi mc 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.
E' vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.
14. Spazi adibiti a depositi di materiali solidi, combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) con carico di incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato
I locali oggetto della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore a 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti fino a 400 mq e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno due ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.
I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il secondo piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.
La separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con autochiusura.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 mq di superficie.
 

Allegato B

Elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
 


 

Allegato 2

MINISTERO DELL'INTERNO
Comando provinciale dei Vigili del fuoco di ....
Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Accertata la rispondenza dell'attività alle condizioni e prescrizioni imposte da questo Comando mediante l'esame delle documentazioni e delle certificazioni prodotte;
Rilascia .................. a il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi avente validità fino al ................. per l'attività di ............. corrispondente al n. ....... dell'elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e comprendenti anche le attività di cui ai nn. ..............del decreto medesimo, ubicata nel comune di al seguente indirizzo
Il titolare dell'attività è tenuto ad osservare e far osservare i divieti e le limitazioni imposti da questo Comando nonché le disposizioni relative alla vigilanza aziendale e al servizio di emergenza ove previsti e a mantenere l'efficienza degli impianti, attrezzature e dispositivi espressamente finalizzati alla sicurezza antincendi.
Il presente nulla osta provvisorio durante il periodo della sua validità produce gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza. In tal caso si applicano le procedure ordinarie di concessione del Certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni previa l'osservanza integrale delle normative in vigore o delle prescrizioni.
..............lì .......................
Il comandante

 

Allegato 3

Nota
Le attività indicate al punto 89) del D.M. 16 febbraio 1982 riguardano essenzialmente gli edifici di tipo civile e comunque uffici nei quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
Le attività indicate al punto 91) del D.M. 16 febbraio 1982 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale. Per gli impianti alimentati a combustibile solido si richiama l'analogia già indicata nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5.1.