Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2019, n. 8381 - Contratti di appalto e subappalto. Responsabilità del committente


 

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il sub committente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi.


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 26/03/2019

 

 

Rilevato che
Con sentenza n. 337 del 2012, la Corte d'appello di Venezia, pronunciando su procedimenti riuniti (relativi agli appelli proposti da O.P. Immobiliare e da O.L. e, separatamente, da FLAPI di P.F. & C. s.n.c., nonché sull'appello incidentale proposto da R.C.), avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 347 del 2008 che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno (biologico, morale ed estetico) proposta da R.C. a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 26 giugno 1998 mentre espletava attività lavorativa per conto della ditta sub appaltatrice di R.Z., ha rigettato l'appello principale proposto da O.P. Immobiliare s.r.l. unitamente ad O.L., dichiarando inammissibile per tardività l'appello proposto da Flapi s.n.c. nei confronti del sub appaltatore M.V. ed O.L. ed ha rigettato l'appello incidentale proposto da R.C., così confermando la sentenza appellata;
la Corte territoriale ha dato atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di P.F. GOMME s.n.c. e di Milano Assicurazioni s.p.a. nonché del fatto che sia nel procedimento d'appello introdotto da O.P. Immobiliare s.r.l. e da O.L. che in quello introdotto da FLAPI s.n.c. si erano costituite le società di assicurazioni Groupama ( già Nuova Tirrena) e Allianz s.p.a.(già Ras) ribadendo le difese del primo grado, mentre R.Z. era rimasto contumace e R.C. aveva proposto appello incidentale;
inoltre, la sentenza ora impugnata ha ritenuto che: a) il primo giudice aveva correttamente disatteso le difese di O.P. Immobiliare s.r.l. e del O.L. fondate sulla assenza di delega in capo al secondo quanto alla sicurezza, per cui l'obbligo di garanzia dell'obbligazione di sicurezza era rimasto interamente in capo alla committente Flapi di P.F. & C. s.n.c. che aveva il compito di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 494 del 1996; b) era stata dimostrata la concorrente responsabilità della committente FLAPI s.n.c. che pure aveva consentito che i lavori fossero eseguiti dalla ditta Z., del tutto inidonea per l'esecuzione dell'opera oggetto di contratto;
avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione O.P. Immobiliare e l'architetto O.L. sulla base di due motivi; resistono con controricorso GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. e FLAPI di P.F. & c. s.n.c. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in relazione al fatto che il O.L. ha firmato una sola volta per conferire procura speciale;
 

 

Considerato che
l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata giacché la procura speciale è rilasciata a margine dell'unico ricorso e l'intestazione indica chiaramente che il legale rappresentante di O.P. immobiliare s.r.l. è l'architetto O.L. per cui non inficia la validità della procura la circostanza che essa sia sottoscritta una sola volta;
con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 494 del 1996, dell'art. 3 d.lgs. n. 626 del 1994, degli artt. artt. 1655 e 1656 cod.civ. per errore di diritto avendo considerato responsabili in concorso con il committente, l'architetto O.L. e la società O.P. Immobiliare per l'infortunio sul lavoro causato dal sub appaltatore R.Z.;
il motivo deduce la mancanza, essenziale per fondare la responsabilità civile, di una efficace delega giacché tale non potrebbe considerarsi la lettera di conferimento dell'incarico del 2 settembre 1997, riprodotta il 12 maggio 1998, che viene allegata; inoltre, si sostiene che dal tenore dell'art. 3 d.lgs. n. 626 del 1994 si evince che il direttore dei lavori non risponde per il fatto dell'appaltatore in assenza di valida delega dei compiti di sicurezza o di ingerenza concreta;

il motivo è infondato;
nel caso di specie il ruolo e la responsabilità assunti dai ricorrenti, attraverso la concreta attività del O.L., nella gestione degli appalti e sub appalti relativi alla realizzazione delle opere per le quali fu impiegata l'attività di lavoro del dipendente R.C., oltre che dalla analitica descrizione della sentenza impugnata (pag. 35 ove vengono riportate le precise assunzioni di responsabilità accettate da O.L. nel sovrintendere l'esecuzione dei lavori come indicato negli allegati), emerge dalle stesse affermazioni dei ricorrenti ( pag. 17 del ricorso) che, a proposito dell'architetto O.L., ribadiscono il ruolo di soggetto deputato ad effettuare la scelta del sub appaltatore idoneo, e ciò è reso evidente laddove si afferma che < [...] la responsabilità di quest'ultimo iniziava (e finiva) quindi una volta individuate quelle ditte serie e capaci in grado di garantire l'esecuzione dei lavori [...];
sulla base di tale corretto accertamento, risulta applicabile il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo cui, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di "culpa in eligendo", la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il sub committente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi (Cass. lav. n. 9065 del 19/04/2006, conforme id. n. 21540 del 15/10/2007. In senso analogo v. altresì Cass. lav. n. 11757 del 27/05/2011);
con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod.civ. in quanto la compagnia assicurativa Nuova Tirrena / Groupama assicurazioni non poteva rifiutare l'indennizzo sulla base della mancata produzione in giudizio della denuncia di infortunio che ai sensi dell'art. 7 delle condizioni di polizza avrebbe dovuto essere trasmessa alla compagnia entro tre giorni dalla conoscenza dell'infortunio;
ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito avevano errato nel negare, per tardività, ingresso alla produzione del documento attestante l'avvenuta trasmissione della notizia relativa all'infortunio come dimostrato dalla lettera del 27 giugno 1998 di cui era stata chiesta l'acquisizione in giudizio e che viene riprodotta in fotocopia con annessa ricevuta di invio di fax ; inoltre, avuto riguardo alla finalità dell'adempimento di tale onere, connesso alla possibilità per l'assicuratore di adoperarsi per contenere le conseguenze dannose dell'evento, era evidente che nel caso di specie non si era realizzata alcuna lesione dell'interesse della società assicuratrice atteso che la mera conoscenza dell'evento non avrebbe avuto influenza alcuna sulla entità dell'evento assicurato;
il motivo è infondato dal momento che non contrasta in alcun modo la ratio della decisione adottata dalla Corte d'appello che ha correttamente ribadito l'inammissibilità della produzione della denuncia di sinistro in quanto tardiva e la consequenziale impossibilità logica e giuridica di operare la valutazione di irrilevanza della denuncia stessa ai fini della copertura assicurativa pretesa, limitandosi sostanzialmente a reiterare in questa sede l'opportunità di ammettere la produzione del fax contenente la denuncia di sinistro che viene allegato al ricorso per cassazione;
costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l’indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento (Cass. 27 luglio 2006 n. 17178; Cass. 15228 del 2007; Cass. SS.UU. 8202 del 2005);
nel caso di specie, la parte ha giustificato la tardività della produzione con riferimento del tutto generico alla molteplicità di coperture assicurative esistenti e tale giustificazione, correttamente, non è stata ritenuta idonea; il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità devono essere poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00, in favore di ciascun controricorrente, per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.