Cassazione Penale, Sez. 4, 02 aprile 2019, n. 14281 - Ischemia cardiaca determinata dal grave sforzo fisico durante l'attività lavorativa. Responsabilità dei committenti subappaltanti


 

... I ricorrenti rispondono del reato non in ragione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma in funzione della loro posizione di committenti subappaltanti: nel caso di specie non rileva che la vittima non fosse formalmente un dipendente, in quanto i giudici di merito addebitano agli imputati, quali committenti subappaltanti dell'opera, di non essersi assicurati che gli operai utilizzati (o meglio, procurati) dal subappaltatore fossero quantomeno nelle condizioni minime per svolgere il lavoro loro demandato.
Sotto questo profilo, la sentenza di merito ha accertato, in maniera congrua e logica, che si trattava di lavoratori assunti "a giornata" per mezzo della intermediazione del M., privo dei requisiti imprenditoriali minimi per assumere lavoratori in quanto non titolare di impresa né munito di propria organizzazione aziendale: la vittima (così come gli altri prestatori d'opera) era stata reclutata il mattino stesso, senza alcuna valutazione delle condizioni di salute del medesimo e degli altri operai, nonché dei rischi connessi all'attività da svolgere, ed in totale spregio delle misure di prevenzione inerenti alla prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la Corte territoriale ha plausibilmente ricondotto l'attività del M. in quella del c.d. "caporalato" (impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente), punibile ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003.


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 31/01/2019

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 3.5.2016 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di A.G. e R.G. per il reato di omicidio colposo in danno di F.P., aggravato per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai G. viene contestato, quali committenti, di avere omesso di sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari previsti dalla legge, di averlo adibito ad un'attività del tutto incompatibile con le patologie dallo stesso sofferte, omettendo di fornirgli adeguata formazione ed informazione dei rischi derivanti dall'attività lavorativa cui lo stesso era adibito, in tal modo cagionando colposamente il decesso del F.P. per ischemia cardiaca acuta e shock cariogeno determinato dal grave sforzo fisico cui il medesimo fu sottoposto nel corso dell'attività lavorativa.
La Corte territoriale ha ribadito la posizione di garanzia in capo ai G. proprio in forza della loro posizione di committenti subappaltanti, che imponeva loro di verificare che l'attività affidata fosse svolta in maniera da tutelare i soggetti chiamati ad eseguirla.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, i due imputati, lamentando quanto segue.
I) Osservano che è pacifico che il malcapitato F.P. non fosse dipendente della ditta R.G., per cui non si comprende il motivo per cui gli odierni ricorrenti dovrebbero rispondere del delitto in contestazione.
Rilevano che le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino ed annullate con sentenza del Tribunale contemplavano anche la violazione della mancata preventiva verifica della sussistenza in capo al lavoratore delle condizioni fisiche, perciò nel caso non vi è stata alcuna violazione delle norme sulla ammissione al lavoro degli operai.
II) Deducono che che erroneamente è stata addebitata a A.G. la contitolarità di fatto dell'impresa del fratello R.G., per la sola circostanza che egli fu il primo ad essere contattato nella immediatezza dell'evento.
III) Osservano che non risponde al vero la circostanza che il F.P. fosse stato sottoposto ad un grave sforzo durante il turno di lavoro, atteso che le operazioni di scarico del camion avvenute con una gru non comportavano alcuno sforzo fisico. Purtroppo, come emerge dalla attenta lettura del referto autoptico, la causa dell'evento morte è ascrivitele alla grave patologia cardiaca di cui il F.P. soffriva.
 

 

Diritto

 


1. I dedotti motivi di censura sono privi di pregio e, come tali, meritevoli di rigetto.
2. Quanto al motivo sub I), si osserva che la sentenza di merito ben spiega che i ricorrenti rispondono del reato non in ragione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma in funzione della loro posizione di committenti subappaltanti, per cui la censura in disamina, per come prospettata, non coglie nel segno: nel caso non rileva che il F.P. non fosse formalmente un dipendente della ditta R.G., in quanto i giudici di merito addebitano agli imputati, quali committenti subappaltanti dell'opera, di non essersi assicurati che gli operai utilizzati (o meglio, procurati, v. infra) dal subappaltatore fossero quantomeno nelle condizioni minime per svolgere il lavoro loro demandato.
Sotto questo profilo, la sentenza di merito ha accertato, in maniera congrua e logica, che si trattava di lavoratori assunti "a giornata" per mezzo della intermediazione del M., privo dei requisiti imprenditoriali minimi per assumere lavoratori in quanto non titolare di impresa né munito di propria organizzazione aziendale: il F.P. (così come gli altri prestatori d'opera) era stato reclutato il mattino stesso, senza alcuna valutazione delle condizioni di salute del medesimo e degli altri operai, nonché dei rischi connessi all'attività da svolgere, ed in totale spregio delle misure di prevenzione inerenti alla prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la Corte territoriale ha plausibilmente ricondotto l'attività del M. in quella del c.d. "caporalato" (impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente), punibile ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, ed idonea a realizzare la posizione di garanzia in capo ai prevenuti proprio per la loro posizione di committenti subappaltanti, che imponeva loro di verificare che l'attività fosse svolta in maniera da tutelare i soggetti chiamati ad eseguirla.
La Corte territoriale ha correttamente e incensurabilmente rilevato che la responsabilità dell'appaltante titolare di impresa edile esecutrice dei lavori può essere esclusa solo in presenza di affidamento ad impresa competente e che fornisca ogni garanzia in ordine all'arruolamento dei lavoratori ed all'esecuzione dell'attività, condizioni la cui insussistenza era ben nota ai G. sia per le modalità del tutto informali con cui fu affidato l'incarico, sia perché nessuna verifica fu effettuata sulla consistenza imprenditoriale del M., sia per la condotta successiva all'evento, laddove si richiese agli altri operai di riferire che il F.P. era deceduto durante un'escursione alla ricerca di funghi.
In considerazione delle superiori argomentazioni, appaiono ultronee ed irrilevanti le considerazioni dei ricorrenti circa l'intervenuto annullamento delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino contro la ditta dei G., secondo ragioni che non sono state riprodotte nei ricorsi - in violazione del principio di autosufficienza - ma che comunque non rilevano in questa sede, poiché attengono ad un separato e distinto procedimento lavoristico avente natura e presupposti diversi rispetto al procedimento penale di che trattasi.
3. Il motivo sub II) è inammissibile in quanto sviluppa essenzialmente censure di merito, non consentite in questa sede.
La motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata è comunque esauriente, congrua e priva di evidenti aporie logiche, posto che la contitolarità di fatto di A.G. nella ditta del fratello è stata riscontrata sulla scorta di precisi dati fattuali: A.G. fu colui che richiese al M. di procurare gli operai per l'attività di intonacatura e che fu contattato al momento del verificarsi del sinistro; peraltro, su sua indicazione, fu suggerito agli operai di dire che il malore del F.P. si era verificato mentre coglievano funghi e non sul cantiere.
Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale non sindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Anche il motivo sub III) sviluppa essenzialmente censure di merito e non si confronta con le precise indicazioni riportate in entrambe le sentenze di merito, che hanno motivato in maniera impeccabile sia sullo sforzo fisico del F.P., sia sul nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso.
In particolare, la Corte territoriale ha richiamato gli esiti dell'attività dei consulenti e le dichiarazioni di un altro operaio presente nel cantiere, G.D., il quale aveva evidenziato che l'attività di scarico delle pedane di miscelato, cui fu adibito nel pomeriggio il F.P., richiedeva un considerevole sforzo fisico per posizionare le pedane cariche del materiale al fine di essere agganciate alla gru; tale dato è stato logicamente collegato con la circostanza che subito dopo lo spostamento della prima pedana il F.P. manifestò un momento di abbattimento, venendo sollecitato dal collega a proseguire per poi perdere conoscenza dopo poco tempo. 
Il contesto e la successione dei fatti accertati, unitamente al parere degli esperti medici, i quali avevano riscontrato nella vittima, a causa delle patologie da cui era affetto, «un elevato rischio di morte cardiaca improvvisa e ischemia miocardica acuta, soprattutto se il soggetto affetto è esposto a condizioni che richiedono un aumento del "lavoro cardiaco": sforzi fisici intensi, stress emotivi, anemia, ipossia, etc», hanno condotto i giudici di merito, secondo una valutazione di elevata credibilità razionale, a riscontrare la sussistenza del nesso di causa fra l'attività lavorativa esercitata ed il decesso del F.P..
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 gennaio 2019