Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2019, n. 14922 - Politrauma al volto del lavoratore irregolare durante lo spostamento di alcune lastre di marmo


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 26/03/2019

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe , ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 8/11/2016 dal Tribunale di Velletri nei confronti di M.G., imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583 comma 1 n.l cod.pen cod. pen., perché nella qualità di titolare della ditta omonima e di datore di lavoro di fatto di S.S., per colpa consistita nell'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, degli artt. 17,64 e 71 d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, che prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza adeguate al lavoro da svolgere ed effettui una compiuta valutazione dei rischi, cagionava lesioni personali gravi consistite in politrauma fratture dell'emivolto destro al predetto S.S. il quale, mentre era intento a prelevare una lastra di marmo, tra quelle posizionate in appositi binari, cosi come richiestogli, veniva investito dalla lastra medesima. In Velletri il 23.10.2010
2. Il fatto è stato ricostruito nelle fasi di merito nel modo seguente: S.S., dipendente al nero da circa otto mesi in qualità di operaio, il 23 ottobre 2010 mentre spostava alcune lastre di marmo, su disposizione di M.G., delle dimensioni di mt 2,5 x2,5, prelevandole dai supporti metallici collocati nel piazzale, veniva colpito da una delle lastre che gli cadeva addosso colpendolo al viso. La dinamica era confortata dalle dichiarazioni dell'altro operaio M. che, dopo un'iniziale reticenza, aveva anche lui dichiarato di essere stato assunto, sempre al nero, per una somma di euro 1300 mensili, occupandosi di sculture; lo stesso padre dell'imputato aveva dato riscontro al fatto che l'incidente era avvenuto per la improvvisa caduta di una lastra di marmo. Il referto rilasciato dal pronto soccorso riportava la diagnosi di prolitrauma e frattura all'emivolto sinistro e il dipendente, successivamente ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma, è sottoposto a intervento chirurgico. L'intervento della PG addetta alla prevenzione infortuni sul lavoro evidenziava che nell'area di stoccaggio delle lastre mancava la segnaletica di pericolo ed era completamente incustodita; i tecnici del servizio ASL avevano evidenziato che mancava altresì il documento di valutazione del rischio previsto dall'art. 28 D.lgs citato che riguardava lo spostamento del materiale particolarmente pesante, quale i blocchi di marmo. I giudici di merito avevano ritenuto non credibile la tesi difensiva che l'infortunato si trovasse li per acquistare un blocco di marmo in quanto, non solo smentita dalle dichiarazioni della persona offesa e dell'altro lavoratore addetto come lui allo spostamento dei marmi, ma dalle dichiarazioni dei lavoratori regolari che avevano riferito la prassi che i visitatori, potenziali clienti venivano accolti negli uffici dell'azienda e poi accompagnati nell'area di stoccaggio dal personale della ditta, mentre la persona offesa e l'altro lavoratore al nero quella mattina erano sul posto di lavoro già alle ore 8,00, soli senza alcun accompagnatore e certamente non in visita per acquisti.
3. M.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I) Violazione di legge in quanto in appello è stata applicata la procedura in absentia all'udienza del 29.03.2018 in violazione dell'art. 15 bis I. 28.04.2014.
Infatti essendo stato dichiarato contumace in primo grado l'imputato aveva diritto a ricevere la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado per valutare autonomamente l'interesse ad impugnare.
II) violazione ed errata applicazione dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato presso il difensore di fiducia all'esito dell'attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario della insufficienza dell'indirizzo indicato quale domicilio eletto.
Ili) Violazione di legge per utilizzabilità delle dichiarazioni mediante lettura ex art. 512 cod.proc.pen dalla parte lesa e da M. risultati poi irreperibili.
Si lamenta che non sono state effettuate le ricerche complete anche in campo internazionale né tramite gli uffici per i richiedenti asilo previste dall'art. art. 159 cod.proc.pen. Rileva che nell'immediatezza dei fatti Mussavi aveva dichiarato di non essere stato presente all'infortunio e che l'amico si era recato dal M.G. per acquistare una lastra di marmo per scolpire una scultura.
 

 

Diritto

 


l. Va premesso che il Collegio rileva che la dichiarazione di contumacia in primo grado (v. verbale del 21 settembre 2012) determina l'applicazione al presente processo della disciplina previgente in materia di contumacia dell'imputato. Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n.67, introdotto con legge 11 agosto 2014, n.118, non rileva che il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto successivamente all'entrata in vigore della legge n.67/2014 qualora l'imputato fosse stato antecedentemente dichiarato contumace ma non irreperibile. Nel caso concreto, per l'appunto, l'imputato era stato dichiarato contumace in primo grado, il dispositivo della sentenza risulta emesso il 8.11.2016 e non risulta essere stato pronunciato il decreto di irreperibilità; trova, pertanto, applicazione la disciplina dettata dal citato art. 15 bis, comma 2, in deroga alla norma transitoria dettata dal primo comma del medesimo articolo.
Giova rilevare che, trovando applicazione la disciplina previgente, nessuna delle ipotesi previste dall'art. 420 bis, comma 2, cod.proc.pen. avrebbe potuto assumere rilievo per escludere l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, posto che la sola comparizione in giudizio dell'imputato avrebbe potuto determinare la revoca, anche in assenza di un provvedimento formale, della dichiarazione di contumacia nonché l'inapplicabilità della relativa disciplina. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 Cc.(dep. 03/08/2016 ) Rv. 267655 - 01).
2. L'esame quindi del primo motivo consente di escludere che il ricorso sia manifestamente infondato ed impone pertanto di rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato sulla base del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito dalla pronuncia della Sezioni Unite secondo cui il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima, che prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017 ) Iannelli Rv. 269810 - 01.
2.1. Il reato per il quale è stata confermata la sentenza di condanna è, infatti, estinto per prescrizione, trattandosi di fatto commesso in data 23.10.2010 ed essendo spirato, successivamente alla pronuncia della Corte di Appello, il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo fissato al 23. 04.2018 cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 21.09.2012 al 3.05.2013..
Si osserva, infine, come si ricava dal punto 2 della premessa in fatto, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
Infatti la delibazione dei motivi sopra indicati e la ricostruzione dei fatti descritti in premessa, così come argomentati dalla sentenza impugnata, fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.
3. In conclusione va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di M.G. essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 26 marzo 2019