Ministero dell'interno
Decreto ministeriale 8 marzo 1985.
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
G.U. 22 aprile 1985, n. 95, S.O.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;
Considerato che, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge sopraindicata, è necessario emanare le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incedi ai fini de] rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge medesima;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984
Viste le circolari e lettere circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno e pubblicate in apposito volume dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto 29 luglio 1982, n. 577;
 

DECRETA:

Art. 1.

1. - Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, di cui in premessa,
debbono essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali contenute nel presente decreto e nei relativi allegati A e B che formano parte integrante.
2. - I1 requisito di “attività esistente” deve essere dimostrato dal titolare dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del comando provinciale dei vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività, oppure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, omero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.
3. - Per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983, di cui in premessa, il requisito di a esistenza ~ è stabilito a norma del successivo decreto ministeriale in data 2 agosto 1984, pure richiamato in premessa.
 

Art. 2.

1. - L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, deve essere redatta esclusivamente su apposito modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. - I1 modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.
3. - All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente: relazione; elaborati grafici; documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo a terzo comma dell'art. 1 del presente decreto; documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto; certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 -4. - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A.
4. - L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco.
5. - In esito al favorevole esame della suddetta documentazione il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il nullaosta provvisorio entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. - Qualora il comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con documentazione o certificazione suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti, con perizia giurata, avvero ricorrano le condizioni per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto comando.
7. - In particolare, le altre prescrizioni di cui al comma precedente dovrebbero riguardare essenzialmente divieti e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti degli impianti di rilevazione e di allarme e/o di estinzione fissi o mobili e/o di raffreddamento avvero i servizi di vigilanza o di emergenza.
8. - In ogni caso dovrà essere tenuta nel debito conto, allo scopo di non vanificare le finalità proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che i tempi tecnici di attuazione delle prescrizioni imposte devono essere compatibili con i limiti temporali di cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio
 

Art. 3.

Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal presente decreto, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nullaosta provvisorio, il comando provinciale dei vigili del fuoco ne dà comunicazione alle autorità competenti motivando le cause del diniego al rilascio, informandone l'interessato.
 

Art. 4

Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
 

Art. 5.

Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'art. 1 sono tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare alle prescrizione stabilite dalle norme di prevenzione incendi in vigore, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Roma, addì 8 marzo 1985
Il Ministro: SCALFARO
 

ALLEGATO A

DIRETTIVE SULLE MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO.


0. - GENERALITÀ
Direttive da osservarsi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982):
a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.
c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524. (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezze antincendi.
d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16 febbraio 1982). Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.
e) Impianti elettrici (escluse le attività di cui al n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982). L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore. Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti. Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio. Cariche elettrostatiche: nelle attività dove si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche. Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse. Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti, secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.
f) Resistenza al fuoco. - Per la valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.
g) Vigilanza aziendale. - La vigilanza aziendale, ove già prescritta dagli Organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera-circolare del Ministero dell'Interno, n. 27186/4101 del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
h) Impianti di raffreddamento. - Gli impianti di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.
i) Impianti di rilevazione e di allarme. Gli impianti di rilevazione automatica d'incendio ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.
 

1. - AERAZIONE
1.1. - Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.
1.2. - Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono Dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m².
Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalente.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta.
 

2. - DIVIETI E LIMITAZIONI
2.1. - Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso delle fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengono lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.
I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati particolari accorgimenti.
E' vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
E' vietata la presenza di griglie o aperture pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.
2.2. - Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), devono essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture alme no REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.
Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), elencate al punto 4 dell'articolo 17 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 1' febbraio 1951 purché sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.
Fatta eccezione per i locali all'uopo desti nati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con Resistenza in vista, di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni tra vani scale e/ ascensori con piani interrati devono esser provviste di porte metalliche con autochiusura.
2.3. - E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o igenico-sanitari.
2.4. - Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli articoli 43, 44, 45, 78, 79, 130 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare 16 del 15 febbraio 1951 e le limitazioni di cui alla lettera-circolare 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero dell'interno.
 

3. - LIMITAZIONE DEL CARICO D'INCENDIO
3.1. - Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 30 kg/m² per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/m² per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 Kg/m² per locali oltre il 2° piano interrato.
I valori suddetti del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica.
Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza d'impianti di rivelazione automatica d'incendio.
Negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m²
3.2. - Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il carico d'incendio non può superare 50 kg/m².
Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m².
3.3. - Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 20 kg/m² per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 kg/m² per locali oltre il 2° piano interrato;
è consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purché vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.
 

4. - DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE, INTERNE E DI PROTEZIONE
Per le attività normate si applicano i valori ed i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai componenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.
Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:
Q per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50 ma: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956;
Q per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;
Q per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1934);
Q per gas comburenti: valori previsti dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.
Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rilevazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.
I termini di cui all'articolo 2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1983 (G.U. n. 399 del 12 dicembre 1983).
 

5. - SISTEMA DI VIE DI USCITA
5.1. - Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.
II conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.
5.2. - Per le attività di cui ai punti 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.
Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.
La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
5.3. - Le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
 

6. - COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE
6.1. - I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:
Travi estradosso e laterali 0,8 mm/min
intradosso 1,1 mm/min
Pilastri 0,7 mm/min
Altre strutture orizzontali 1,1 mm/min
Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi con materiali certificati.
6.2. - Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n. 201 del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984 (G.U. n. 246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.
6.3. - Per le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), i tendaggi, se posti in opera negli atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, secondo il D.M. 26 giugno 1984 (G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), o alle condizioni stabilite dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma precedente purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ovvero, nell'ambito delle attività siano assicurati i servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto 9.
 

7. - IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE
Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da con sentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti, che deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nulla osta stesso.
L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.
 

8. - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.
 

9. - SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso di incendio, devono tenere sia il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio.
 

10. - ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 91 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982) IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE PER POTENZIALITÀ FINO A 4.000.000 Cal/h
Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.
I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere purché a distanza di almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.
Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di persone, purché siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera-circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti a g.p.1., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
 

11. - ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 92 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982) AUTORIMESSE
L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
É vietato:
- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l;.
- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;
- fumare.
Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Per le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato ivi comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di parcamento deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 16 gennaio 1982.
La superficie massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20 novembre 1981 (G.U. n. 333 del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.
Deve essere installato n. 1 idrante per capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli e n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.
Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 m e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m o 50 se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.
 

12. - ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 95 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982)
Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.
L'aerazione naturale dall'esterno, per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 m².
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.
 

13. - DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982)
La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.
I locali destinati a tali depositi devono avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.
La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
È consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas compressi m³ 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.
È vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.
 

14. - SPAZI ADIBITI A DEPOSITI DI MATERIALI SOLIDI COMBUSTIBILI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982) CON CARICO D'INCENDIO SUPERIORE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3 DEL PRESENTE ALLEGATO
I locali oggetto della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche e mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m².
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.
I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.
La separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con autochiusura.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 m² di superficie.