Tipologia: Verbale di Accordo Quadro
Data firma: 10 gennaio 2019
Parti: Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazione, Agenzia delle entrate
Fonte: fisaccgilaq.it


Verbale di Accordo Quadro in materia di “smart working” del giorno 10 gennaio 2019 tra Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia spa e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca

Premesso che
- in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, Cap II, artt. 18-23 in vigore dal 14 giugno 2017, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) in tema di incremento della competitività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Lavoro Agile n. 3 del 1° giugno 2017, sono state introdotte le linee guida contenenti le regole inerenti l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come il “lavoro agile’’;
- tali linee guida prevedono l’individuazione di modalità alternative al telelavoro che, attraverso l’organizzazione del lavoro, consentano una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e sui risultati;
- tali modalità permettono inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi: o miglior bilanciamento tempi di vita/lavoro;
o impatto positivo sui fattori ambientali;
o maggiore fiducia, responsabilizzazione e autonomia delle risorse;
- in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il Verbale di rinnovo del CCNL 9 aprile 2008 per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate- Riscossione ed Equitalia Giustizia spa, sottoscritto in data 6 dicembre 2018 anche da Riscossione Sicilia spa, con il quale le Parti, tra le misure atte a favorire il “lavoro agile’’, hanno individuato quello dello smart working; inteso pertanto come possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione;
- le Parti medesime si sono impegnate, entro 90 giorni dalla stipula del citato Accordo di Rinnovo, ad incontrarsi per predisporre le nuove misure spazio temporali della prestazione lavorativa atte a realizzare tale istituto.
Ciò premesso e le premesse devono considerarsi quale parte integrante del presente Verbale di Accordo Quadro le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale, tale strumento di lavoro agile all’interno dell’Ente/Aziende.
L’attività da svolgere in modalità “agile” dovrà possedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:
o sia idonea all’uso abituale dei supporti informatici;
o non metta a rischio la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui trattati nell’espletamento delle proprie mansioni (ad esempio, non richiede l’uso di materiale cartaceo - atti e documenti - del quale sia vietata o inopportuna la dislocazione al di fuori dell’ufficio);
o le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia mediante l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici, essendo sufficiente il contatto diretto previsto nei giorni di rientro periodico;
o debba essere pianificabile e determinabile tramite standard quali/quantitativi.
Inoltre, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione in smart working:
a) non costituisce variazione della Sede di lavoro, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
b) non determina alcun mutamento delle mansioni, delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera, non comporta alcun effetto sull’inquadramento e sul livello retributivo del lavoratore;
c) non prevede, di norma, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
In via preventiva rispetto all’avvio della sperimentazione, anche al fine di supportare adeguatamente il cambiamento, saranno previste iniziative di informazione nei confronti di tutto il personale dell’Ente/Aziende nonché interventi di formazione di tutti gli appartenenti alle strutture specificatamente individuate per la sperimentazione, finalizzati anche a fornire tutti gli elementi affinché i dipendenti interessati possano consapevolmente richiedere in tempo utile l’eventuale adesione volontaria allo smart working di cui al presente Accordo.
Il lavoratori/lavoratrici destinatari - su esclusiva base volontaria - sono tutti i dipendenti dell’Ente/Aziende assunti con contratto a tempo indeterminato ad eccezione dei Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di Responsabile, degli addetti al front office, degli Ufficiali della Riscossione e Messi Notificatori, del personale addetto ai turni nonché del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni.
Le Parti convengono infine di demandare alla competente sede negoziale con le Segreterie degli Organi di Coordinamento dell’Ente/Aziende l'individuazione di soluzioni condivise circa il contingente di lavoratori/lavoratrici impiegabile in smart working nella fase sperimentale, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività, come di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. I suddetti criteri saranno successivamente recepiti in un “accordo individuale di smart working”, da stipularsi tra l’Ente/Aziende e il lavoratore ammesso alla fruizione, il cui format sarà concordato tra le Parti:
- esecuzione della prestazione lavorativa da svolgersi all’esterno della sede di lavoro, individuazione del numero delle giornate (settimanali/mensili) lavorabili in smart working e di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- durata del contratto, modalità di recesso d’iniziativa del lavoratore e/o di revoca da parte dell’Ente/Aziende;
- obblighi connessi all’espletamento dell’attività in smart working con particolare riferimento agli obblighi di sicurezza e riservatezza dei dati oggetto di trattamento;
- contattabilità/reperibilità durante l’espletamento delle stesse;
- dotazione e manutenzione della strumentazione informatica ed obblighi delle Parti;
- criteri di priorità in caso di richieste di più persone nell’ambito della medesima unità organizzativa, in coerenza con i requisiti introdotti dalla sopra citata L. 145/2018;
- osservanza reciproca delle procedure e degli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La fase di sperimentazione avrà la durata di 12 mesi dalla data di stipula delle suddette intese.
Al termine della sperimentazione, o in una delle eventuali fasi intermedie - ove l’applicazione dell’istituto in uno o più dei suoi aspetti lo renda necessario e/o opportuno - su istanza di una delle Parti, si potranno svolgere incontri dedicati al fine di analizzarne congiuntamente gli esiti e le problematiche emerse.
In ogni caso le Parti si incontreranno al termine della suddetta al fine di poter condividere le fasi successive di implementazione anche con l’obiettivo, ove ve ne sia istanza, di ampliare la platea degli interessati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo resta confermata l’applicazione della normativa di legge, contrattuale nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente.