Tipologia: Protocollo
Data firma: 7 marzo 2019
Parti: Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzia delle entrate
Fonte: uilca.it


Protocollo di Intesa in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro

Il giorno 7 marzo 2019 in Roma, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e le OO.SS.: Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca

Considerato che:
- con l’art. 69 del CCNL 28 marzo 2018 le Parti, confermando l’attenzione per la “Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto”, hanno convenuto che ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
■ comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
■ altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, implicitamente od esplicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
■ qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale;
- considerato il demando contenuto nell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- in coerenza con i contenuti del Codice Etico e del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 con cui l’Ente dedica particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie sessuali;
- le Organizzazioni Sindacali firmatarie richiamano i principi dell’Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro
- ferme le previsioni di Legge, in particolare l’art. 26 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) le Parti intendono definire azioni mirate confermando il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della dignità delle lavoratrici e lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per contribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta contro la violenza di genere;
condiviso altresì che:
• per “violenza di genere” si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;
• per “molestie di genere” si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
• per “molestie sessuali” si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
• sono altresì oggetto del presente Protocollo i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di “molestia di genere” o di “molestia sessuale” o di esservisi sottomessi;
• con riguardo ai luoghi di lavoro si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone derivanti dall’attività lavorativa (lavoratrici, lavoratori, contribuenti, fornitori etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati comportamenti;
al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nell’Ente, nelle persone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull’importanza di prevenire, contrastare e non tollerare i citati comportamenti ei il loro ripetersi, anche nei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull’importanza di una attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o molestie di genere;
convengono quanto segue:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione è inaccettabile. È importante che ogni comportamento che integri la molestia o violenza di genere sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono le forme di molestie/violenze di genere che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono essere di natura fisica, psicologica, costituire incidenti isolati o comportamenti più sistematici;
- Il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto di genere;
- Le lavoratrici, i lavoratori, l’Ente e le OO.SS. sono impegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ciascuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;
- A tal fine nella consapevolezza dell’efficacia degli strumenti di prevenzione, l’Ente si impegna nell’adozione di idonee misure di prevenzione, tra cui rientrano momenti qualificati e dedicati nell’ambito dei percorsi di informazione/formazione/sensibilizzazione di tutto il personale, utili a promuovere, all’interno dell’organizzazione aziendale, una cultura improntata al rispetto della dignità delle persone, anche attraverso l’eventuale utilizzo della formazione finanziata mediante percorsi formativi con le OO.SS.;
- Nella medesima prospettiva le Parti valorizzano la Commissione nazionale sulle pari opportunità, quale sede nella quale ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori che le Parti stesse condividono con il presente Protocollo;
- L’Ente si impegna a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sui luoghi di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati ed accertati, valutando, in tali ipotesi, specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale;
- Al fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti sottolineano l’importanza dell’emersione del disagio e di evitare l’isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a cui possono anche contribuire, positivamente colleghe/colleghi di fiducia;
- L’Ente assicura che le eventuali segnalazioni saranno gestite dalla funzione Risorse Umane, o dalla diversa funzione individuata dallo stesso, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell’interessata/o e tutelando naturalmente la/o stessa/o da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con attenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;
- Nella radicata consapevolezza dell’importanza della prevenzione attraverso il rafforzamento della cultura del rispetto di genere, l’Ente darà diffusione al presente Protocollo.
Le Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità delle lavoratrici e lavoratori, nonché a prevenire e contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2016, n. 198, è contrario a quanto qui condiviso, il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.
Il predetto impegno delle Parti potrà essere realizzato anche attraverso gli opportuni approfondimenti e le attività di monitoraggio demandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunità dall’art. 13 del CCNL 28 marzo 2018.

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le Parti concordano che il congedo di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, a favore dei soggetti vittime di violenze di genere potrà essere fruito secondo le seguenti modalità:
• Il congedo di cui al comma 1 dell’art. 24, della durata massima di tre mesi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, deve essere computato con riferimento alle giornate nella quali è prevista attività lavorativa;
• Il congedo in parola può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza alle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
• Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all’indennità prevista dalla legge;
• Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente Protocollo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta/o a comunicare all’Ente l’intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 24;
• Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.