Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2019, n. 10331 - Puntura da siringa infetta dell'infermiera professionale. Mancato assolvimento dell'onere della prova sul nesso causale


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 12/04/2019

 

 

Rilevato che
1. con sentenza in data 27 marzo 2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda di I.N. per l'accertamento dell'occasione di lavoro per gli infortuni occorsi in occasione di punture da siringhe infette (nel dicembre 1987 e nel gennaio 1989) e per il riconoscimento della rendita o indennizzo in somma capitale per la menomazione all'integrità psico-fisica subita nello svolgimento dell'attività lavorativa di infermiera professionale;
2. la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare officiato in giudizio, riteneva non fornita dalla lavoratrice la prova del necessario nesso causale fra l'evento infortunistico dedotto in giudizio e la lesione dell'integrità fisica, non essendovi prova che l'ago che aveva cagionato le due punture fosse infetto e non essendovi reattivi specifici per la ricerca dell'HCV all'epoca degli infortuni; concludeva nel senso di non poter formulare un giudizio positivo, neppure in termini probabilistici, sull'esistenza del nesso causale tra il dedotto infortunio e la tecnopatia HCV;
3. avverso tale sentenza I.A., quale erede di I.N., ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
 

 

Considerato che
4. con i motivi di ricorso, denunciando violazione degli artt. 3, d.P.R. n.1124 del 1965 e degli artt.40, 41 cod.pen. e 2697 cod.civ., la parte ricorrente assume che il consulente tecnico non abbia compreso l'oggetto della domanda, malattia professionale e non risarcimento del danno, e che ciò abbia indotto la Corte di merito alla violazione dei principi che governano il nesso eziologico in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali; si duole che il consulente non abbia tenuto conto del criterio epidemiologico secondo il quale gli infermieri che prestano servizio in reparti delle strutture ospedaliere presentano un rischio particolare dovuto alla maggiore incidenza di soggetti HCV positivi tra gli utenti e che erroneamente la Corte di merito abbia escluso il nesso di causalità e la causa violenta tra eventuali lesioni (da punture di siringa o altro) e l'infezione contratta; assume, ancora, che l'accertamento della lavorazione della malattia nelle apposite tabelle comporta la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta (primo motivo); deduce, inoltre, violazione degli artt. 115 cod.proc.civ., 2727 e 2729 cod.civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere omesso di accertare se per il tipo di reparto, le modalità di prestazione e le mansioni svolte, le infermità presenti nei ricoverati, secondo l'id plerumque accidit, avesse contratto la malattia nello svolgimento della sua professione, stante l'irrilevanza dell'accertamento, in concreto, di una specifica causa violenta (secondo motivo);
5. il ricorso è da rigettare;
6. la parte ricorrente si duole che la consulenza tecnica, recepita dalla Corte territoriale, non abbia compreso l'oggetto della domanda ma non svolge alcun motivo deducendo la nullità della sentenza impugnata che ad essa ha acriticamente aderito;
7. peraltro, pur chiarendo, incidentalmente, di aver svolto domanda per malattia professionale e non per risarcimento del danno, di fatto illustra le censure, sul piano del nesso eziologico, richiamando tanto la causa violenta da lesioni da punture accidentali in riferimento all'infezione contratta quanto la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta;
8. in ogni caso la mancata allegazione della consulenza tecnica o l'indicazione della sede processuale, nelle pregresse fasi di merito, in cui rinvenire l'elaborato peritale al quale la Corte di merito ha inteso aderire acriticamente recependone le conclusioni, non consente il vaglio delle censure imperniate su una consulenza tecnica che si assume fondata, con precipuo riferimento ad elementi di fatto inerenti agli oneri probatori e al nesso causale, su domanda diversa da quella azionata in giudizio e sulla carente considerazione del criterio epidemiologico;
9. in ogni caso va ribadito che la malattia professionale in questione (epatite cronica anti HCV positiva) è ad eziologia plurifattoriale sicché la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (Cass. 3 giugno 2014, n.12364; 8 maggio 2013, n. 10818; Cass. 10 novembre 2011, n. 23415; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021);
10. correttamente la Corte territoriale ha applicato il regime probatorio, effettivamente a carico della lavoratrice, con la conseguenza dell'incensurabilità, in sede di legittimità, della sentenza gravata che ha concluso, in conseguenza del mancato assolvimento del predetto onere, per l'impossibilità di formulare un giudizio positivo, neppure in termini meramente probabilistici, sull'esistenza del nesso causale con l'evento infortunistico;
11. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
12. ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019.