Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 19 gennaio 2018
Parti: Confprofessioni e Asgb Commercio, Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-SgbCisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Studi professionali, Bolzano-Sudtirol
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I - parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità
Art. 2 - Relazioni industriali e sindacali
Titolo II - Contratto di lavoro a termine
Art. 3 - Contratto a termine
Titolo III - Apprendistato
Art. 4 - Disciplina comune dell’apprendistato
Art. 5 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 6 - Apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
Art. 8 - Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo
Art. 9 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 10 - Validità e abrogazione
Titolo IV - Maternità, paternità, congedo parentale e malattia
Art. 11 - Integrazione dell’indennità di maternità o paternità
Art. 12 - Fruizione ad ore del congedo parentale

 

Art. 13 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Art. 14 - Trattamento economico di malattia
Titolo IV - Erogazione economica territoriale
Art. 15 - Elemento economico territoriale (EET)
Titolo V - Ferie - area sanitaria
Titolo VI - Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Art. 16 - Fondo di previdenza complementare territoriale
Titolo VII - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 17 - Banca ore
Art. 18 - Durata massima media dell’orario di lavoro
Titolo VIII - Conciliazione vita - lavoro
Art. 19 - Formazione
Art. 20 - Telelavoro
Art. 21 - Lavoro agile (smart working)
Art. 22 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 23 - Malattia del bambino
Art. 24 - Rientro dalla maternità
Art. 25 - Cessione ferie a titolo gratuito a colleghi
Art. 26 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Titolo IX - Ente bilaterale di settore - EBIPRO


Accordo territoriale per i dipendenti degli studi professionali nella provincia autonoma di Bolzano - Sùdtirol

Premessa
Le parti premettono che:
- da tempo si sono instaurate proficue e corrette relazioni industriali che hanno già portato alla stipulazione di accordi territoriali in materia di contratti a termine estivi, detassazione e welfare aziendale, ammortizzatori sociali e apprendistato;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali stipulato il 17 aprile 2015, al titolo II, disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione;
- la provincia autonoma di Bolzano rappresenta una situazione economica, amministrativa, linguistica e culturale molto particolare, della quale è necessario tenere conto nell’ambito della contrattazione collettiva;
- sebbene l’accordo territoriale stipulato il 20 giugno 2014 (scaduto il 20 giugno 2017) contenga la clausola di tacito rinnovo, lo stesso contiene comunque anche l’impegno ad apportare modifiche all’intesa, qualora intervengano novità legislative oppure da parte della contrattazione collettiva;
- nel periodo 2015 - 2017 sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi molto rilevanti per il settore e, inoltre, anche il CCNL per gli studi professionali è stato rinnovato in tale periodo;
- è stata rispettata la procedura prevista dall’art. 4 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali;
Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Siidtirol/Alto Adige a Bolzano - Via Lancia n. 8/A il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano - Siidtirol: tra Confprofessioni Siidtirol/Alto Adige […], e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio […], Filcams Cgil/Agb […], Fisascat SgbCisl […], Uiltucs Uil - Trentino Alto Adige Siidtirol […]

Titolo I - parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.
Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e/o interconfederale territoriale).
La presente intesa sostituisce interamente, con decorrenza dalla data di firma, l’accordo territoriale del 20 giugno 2014.

Art. 2 - Relazioni industriali e sindacali
Le parti concordano sulla necessità di sviluppare ulteriormente le relazioni industriali anche per affrontare meglio l’attuale situazione economica e occupazionale del settore. Le parti si impegnano inoltre a dare massima diffusione della presente intesa a livello locale. Particolare attenzione sarà prestata ai datori di lavoro che, per vari motivi, hanno deciso in passato, di applicare per il proprio personale dipendente, l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello per gli Studi Professionali.
Le parti si incontreranno annualmente almeno due volte, di norma entro il primo e il quarto quadrimestre o in altra data concordata, per procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, la situazione occupazionale, sulle prospettive di sviluppo, sull’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative provinciali o regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio provinciale e in materia lavoristica. Ciascuna parte potrà proporre anche l’esame di altri temi di attualità e legati al settore degli studi professionali. Ciascuna parte potrà richiedere, inoltre, l’esame di specifici argomenti e la convocazione di apposita riunione.
A tal fine sarà costituito un comitato paritetico a livello territoriale che sarà composto da otto componenti in forma paritetica tra le parti sociali: quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori (uno per organizzazione) e altrettanti dell’organizzazione dei datori di lavoro. Ciascuna organizzazione entro 15 giorni dalla stipula della presente intesa nominerà i propri rappresentanti. Il comitato avrà inoltre il compito di fornire interpretazioni e assistenza per l’attuazione della presente intesa.
Le parti si impegnano a promuovere un rilevamento del numero dei dipendenti del settore, al fine di garantire una migliore conoscenza dello stesso, utile anche ad una contrattazione più adeguata alle realtà occupazionali.
Ai sensi dell’art. 8 del CCNL per gli Studi Professionali, ai lavoratori del settore, per l’esercizio delle attività sindacali, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di otto ore “pro capite”. Si conviene che sei ore di tali permessi sono riservate alla formazione sindacale.
Le parti si danno atto altresì che il presente contratto integrativo vuole porsi come strumento di welfare innovativo nel riconoscimento dei diritti civili dei propri lavoratori, nelle famiglie o nelle coppie di fatto come previsto dalle norme vigenti.

Titolo II - Contratto di lavoro a termine
Art. 3 - Contratto a termine

[…] Il numero complessivo dei contratti di lavoro a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Viene poi affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione di limiti quantitativi diversi.
Le parti intendono disciplinare a livello territoriale la materia per favorire soprattutto il reimpiego di persone espulse dal mercato del lavoro, facilitare il reinserimento di persone di difficile collocamento e agevolare l’avvio di nuove attività. Inoltre, le parti intendono dare una disciplina stabile al contratto di lavoro a termine durante il periodo estivo e portare la materia all’interno del presente contratto territoriale.
A. Esonero dai limiti e lavoro stagionale
Premesso che l’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato è affidato alla contrattazione collettiva di ogni livello (così come definita dall’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015), viene prevista la seguente disciplina:
1. Ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 sono esclusi dal calcolo e dal limite del 20 per cento del numero complessivo dei contratti di lavoro a termine che possono essere legittimamente stipulati dal datore di lavoro (così come previsto dal citato articolo 19, D.Lgs. 81/2015), le seguenti ipotesi:
- assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali (cigo oppure sospesi nell’ambito della disciplina sui fondi di solidarietà ex art. 26 e segg. D.Lgs. n. 148/2015);
- assunzione di lavoratori percettori della Naspi;
- in ogni caso per l’assunzione a termine in caso di avvio di nuove attività imprenditoriali 0 nuova apertura di studi professionali, le quali non costituiscono una prosecuzione di attività già svolte in precedenza. Per periodo di avvio sono intesi 24 mesi dalla data di effettivo inizio dell’attività;
- assunzione di giovani dai 29 ai 35 anni;
- assunzione di lavoratrici che rientrano sul mercato del lavoro dopo un’assenza dallo stesso di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine (misura di sostegno e nell’ambito delle misure previste dal presente accordo per la conciliazione tra vita e lavoro - titolo VIII);
- assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di cui alla legge n. 68/1999;
Sempre ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da qualsiasi limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di carattere sostitutivo e stagionale (compresi i contratti di apprendistato professionalizzante per gli assistenti maestri di sci e quelli a termine stipulati ai sensi del successivo punto 2 e la lett. C).
Le ipotesi di assunzione a termine indicate in precedenza possono riguardare anche soggetti che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro di qualsiasi natura o tipologia con il datore di lavoro interessato.
2. Gli artt. 21, comma 2, e 23, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, demandano alla contrattazione collettiva la definizione delle attività stagionali. Gli studi professioni e le imprese di servizi dell’area professionale economica - amministrativa svolgono una specifica attività nell'ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi (IVA, bilanci, modelli 730 e Unico, invio telematico etc.) e delle dichiarazioni legate all’elaborazione paghe (Inail, CU, RED, ISEE, modello 770, invio telematico etc.), svolte in un arco temporale ben limitato e legato alle disposizioni legislative in materia di dichiarazioni annuali. Queste attività sono svolte prevalentemente e con incrementi esponenziali nel periodo febbraio/settembre di ogni anno, mentre negli altri periodi la normale attività viene svolta con il normale organico. A seguito di questi incrementi di lavori, che non possono essere svolti con il normale organico in forza pena la non effettuazione del servizio, è richiesto il ricorso a un numero di lavoratori superiore. Queste attività sono dunque legate alla temporaneità dei lavori, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti e con notevoli difficoltà di natura tecnica e incertezza sulle singole scadenze.
Le parti concordano che queste attività legate alle dichiarazioni annuali (fiscali, previdenziali, assistenziali, attività connesse e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche etc.) sono definite attività stagionali e si applica, dunque, la relativa disciplina legale prevista.
B. Risoluzione anticipata del contratto di lavoro a termine […]
C. Contratto a termine estivo
[…]

Titolo III - Apprendistato
Le parti premettono di aver stipulato il 30 agosto 2012 l’accordo territoriale in materia di apprendistato per la Provincia Autonoma di Bolzano - Siidtirol. Tale accordo è stato poi sostituito e portato interamente all'interno del contratto integrativo di secondo livello del 20.06.2014. Inoltre, è stato ulteriormente ampliato con la specifica disciplina dell’apprendistato professionalizzante stagionale per gli assistenti maestri di sci.
Le parti:
- riconoscono l’apprendistato come forma privilegiata per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e come migliore garanzia per consentire, a loro, la difficile transizione dal sistema formativo e scolastico verso il mondo del lavoro;
- ribadiscono e confermano la validità del sistema “duale” per l’apprendistato da sempre adottato nella provincia autonoma di Bolzano e che ha garantito, finora, un basso tasso di disoccupazione giovanile;
- condividono e partecipano attivamente all’attuazione delle misure contenute nel patto per l’apprendistato 2015 - 2018, firmato tra le parti sociali e la Provincia Autonoma di Bolzano il 25 giugno 2015;
- intendono rilanciare e promuovere un apprendistato di qualità, nelle tre tipologie previste, come contratto di lavoro privilegiato, speciale e a tempo indeterminato, per l’assunzione stabile dei giovani nell’ambito degli studi professionali;
- intendono dare corretta attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015 (disciplina organica dei contratti di lavoro), dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 e dalla legge provinciale 28 giugno 2012, n. 12;
- intendono disciplinare l’apprendistato per gli studi professionali a livello territoriale, tenuto conto delle specificità presenti a livello locale, nell’ambito delle competenze assegnate dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 nonché dell’art. 8, D.L. n. 138/2011.

Art. 4 - Disciplina comune dell’apprendistato
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato oggetto del presente accordo. Per la disciplina comune trova applicazione quanto disposto dall’art. 27 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 (lett. A - M) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello
[…]

Art. 5 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
L’art. 28 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 demanda alle specifiche intese stipulate a livello territoriale la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
A. Computo dei periodi di apprendistato, crediti formativi e riconoscimento di abilità individuali. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale trova applicazione quanto previsto dall’art. 7 della legge provinciale n. 12/2012.
Sono riconosciuti utili come crediti formativi e come periodi:
1. Il completamento con successo del terzo anno di una scuola superiore attinente. Questo vale quale credito formativo pari a un periodo di apprendistato di 6 mesi, il completamento con successo di quattro anni di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad periodo di apprendistato di 12 mesi.
Per il periodo di apprendistato rimanente l'apprendista ha l'obbligo di frequentare la scuola professionale. La scuola professionale in accordo con il datore di lavoro può prevedere per l'apprendista un particolare programma di addestramento. Se il credito formativo è da valutare in base all'assolvimento di anni scolastici presso scuole superiori non attinenti, il datore di lavoro riconoscerà un credito formativo massimo di 3 mesi.
2. Completamento del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente. L'assolvimento positivo del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a 12 mesi di apprendistato (24 mesi di apprendistato in luogo dei 36).
3. Completamento del 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per operatore d'ufficio.
L'assolvimento positivo del 3° anno del corso professionale a tempo pieno per operatore d'ufficio viene riconosciuto quale credito formativo pari a 24 mesi di apprendistato (12 mesi di apprendistato in luogo dei 36).
Al termine dei 12 mesi di apprendistato di cui al punto 3) non è richiesto l’esame di fine apprendistato e la retribuzione è quella di cui all'art. 122 del CCNL per gli studi professionali e dell’eventuale integrazione prevista a livello territoriale per il livello di inquadramento.
Sono inoltre riconosciuti come periodi utili al computo eventuali crediti riconosciuti dalla normativa provinciale.
Completamento di una scuola superiore attinente.
Chi ha ottenuto il diploma di maturità di una scuola superiore quinquennale attinente ai profili e alle attività professionali oggetto del presente accordo non può stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ma dovrà necessariamente stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante.
B. Apprendistato a tempo parziale. In linea con quanto previsto dall’art. 27, lett. A del CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 viene prevista la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale, qualora la percentuale part-time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste dal rispettivo ordinamento formativo stabilito dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La percentuale di part-time stabilita nel presente accordo è ritenuta idonea per garantire l’intero quadro formativo aziendale. Dovrà comunque essere garantita la frequenza della scuola professionale. Nel caso del contratto di apprendistato a tempo parziale di tipo verticale la formazione formale presso la scuola professionale è considerata, in proporzione all’effettivo periodo di lavoro presso il datore di lavoro, tempo di lavoro ed è retribuita come tale.
C. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. Nel settore degli studi professionali e nell’ambito di applicazione previsto dal CCNL firmato il 17 aprile 2015 sono presenti le seguenti attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato (previste e disciplinate dal rispettivo ordinamento formativo emanato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano):
1. Attività professionali che portano a una qualifica (apprendistato triennale):
a) Operatore d’ufficio;
b) Disegnatore tecnico edile;
c) Tecnico di laboratorio chimico;
d) Assistente di laboratorio;
e) Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico;
2. Attività professionali che portano a un diploma professionale (apprendistato quadriennale):
a) Disegnatore tecnico per impianti;
b) Tecnico per ascensori;
c) Grafico multimediale digitale e print;
d) Grafico multimediale - tecnica.
D. Durata del rapporto di apprendistato. La durata del rapporto di apprendistato per le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di cui alla precedente lettera C viene fissata in 36 mesi per le attività professionali che portano a una qualifica professionale (lettera C, punto 1, lett. a - e) e in 48 mesi per le attività professionali che portano a un diploma professionale (lettera C, punto 2, lett. a - d) per tutte le aree rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL studi professionali (firmato il 17 aprile 2015 - aree: economico - amministrativa, giuridica, tecnica, medico - sanitaria e odontoiatrica, altre attività professionali).
E. Inquadramento e retribuzione. […]
F. Compatibilità del rapporto di apprendistato e prolungamento della formazione presso la scuola professionale. Nei casi in cui la durata dell'obbligo scolastico si protraesse oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a concedere permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale.
Qualora, però, il protrarsi dell'insegnamento complementare oltre la durata dell'apprendistato fosse determinato dall'inizio tardivo di quest'ultimo, le ore perse, con tassativo riferimento ai programmi scolastici in corso nell'anno di competenza, verranno pagate con l'ultima retribuzione da apprendista.
Qualora l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo, il contratto di apprendistato potrà essere prorogato per un anno (art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). Per l’anno (inteso come periodo da luglio dell’anno in corso e fino a giugno dell’anno successivo) dove l’apprendista ripete la scuola professionale avrà diritto alla retribuzione prevista nell’anno precedente. Non ci sarà, dunque, una progressione della retribuzione percentualizzata per l’anno di ripetizione.
Se invece gli anni ripetuti a causa di mancato superamento di una classe nella scuola professionale sono più di uno, l’anno o gli anni successivi al primo potranno essere recuperati, successivamente alla fine del rapporto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Per conciliare le esigenze delle parti (datore di lavoro e apprendista) trova applicazione la seguente disciplina:
- in caso di normale prosecuzione del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro (senza che venga esercitato il diritto al recesso dal rapporto di apprendistato) mediante la concessione di permessi non retribuiti. Il datore di lavoro è obbligato a concedere i permessi necessari per la frequenza della scuola professionale e per gli esami. Il lavoratore è, invece, tenuto a seguire con il massimo impegno e assiduità la scuola professionale;
G. Modulistica. Le parti confermano che potrà essere utilizzato per la valida stipulazione del contratto di apprendistato il modello già predisposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali (allegato al CCNL) oppure la modulistica predisposta dall’ufficio apprendistato della Provincia Autonoma di Bolzano. Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non è necessaria la redazione di un piano formativo poiché gli obblighi formativi sono già disciplinati dalla legge provinciale e dal rispettivo ordinamento formativo.

Art. 6 - Apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità
Le parti premettono che Part. 43, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015 consente la stipulazione contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
L’apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità e la normativa provinciale (L.P. n. 12/2012) impongono all’apprendista la frequenza obbligatoria del corso integrativo, il programma del quale è distribuito su due anni.
Le parti sono firmatarie del “Patto per l’apprendistato” (tra parti sociali e Provincia Autonoma di Bolzano) stipulato il 25.06.2015, il quale intende rafforzare la formazione duale (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale). L’apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità è riconosciuto dalle parti di notevole importanza per lo sviluppo del sistema di formazione duale e, di conseguenza, intendono dare una disciplina contrattuale a questo particolare istituto.
A. Ambito di applicazione e durata. Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità di cui all’art. 43, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015 i giovani fino al compimento dei 25 anni di età, qualora siano in possesso del diploma professionale.
L’apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità è ammesso per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della L.P. n. 12/2012 e disciplinate dall’art. 5 del presente accordo territoriale.
La durata del contratto di apprendistato è di due anni, all’interno del quale deve svolgersi il corso integrativo organizzato da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. Condizione necessaria per la valida stipulazione del contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità sono inoltre il superamento dell’esame di ammissione al percorso formativo organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e la frequenza del periodo propedeutico.
B. Retribuzione e inquadramento. […]
Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo in materia di apprendistato per il conseguimento del diploma di maturità trova applicazione la disciplina comune (in materia di apprendistato) stabilita dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015, l’art. 4 del presente accordo territoriale e la normativa provinciale e nazionale.

Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 e dall’art. 29 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 17 aprile 2015). L’art. 19 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una disciplina specifica lasciando così spazio a quella contenuta nei contratti collettivi. Tuttavia, lo stesso art. 19, comma 3, della legge provinciale prevede che:
- la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. Questa è finalizzata
all’acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. La Giunta provinciale stabilisce, sentite le parti sociali, gli standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 (in particolare artt. 29, lett. A - D, e 32, allegati: bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.
A. Formazione base e trasversale. Le parti si attiveranno inoltre a livello centrale (Confprofessioni, Fondoprofessioni, Ente bilaterale EBIPRO, OOSS - segreterie nazionali) per reperire le risorse necessarie per il finanziamento della formazione di base e trasversale da parte di Fondoprofessioni ed EBIPRO (vedi anche art. 27, lett. I del CCNL per i dipendenti degli studi professionali).
Dichiarazione a verbale: le parti auspicano la creazione di maggiori sinergie a livello di parti sociali e amministrazione provinciale nell’utilizzo delle strutture formative presenti nella provincia autonoma di Bolzano per l’apprendistato professionalizzante. Si attiveranno per integrare le varie offerte formative presenti o in fase di sviluppo per ridurre così i costi della formazione (attraverso una razionalizzazione dei corsi e di maggiori sinergie e collaborazione tra i vari settori e l’offerta formativa pubblica) e per garantire una maggiore qualità nella formazione degli apprendisti.
Fatto salvo quanto previsto ed eventualmente stabilito in futuro dalla Giunta provinciale in materia di standard minimi per l’obbligatoria offerta formativa pubblica le parti firmatarie del presente accordo individuano nella struttura formativa di Koinè con sede a Bolzano la struttura principale per adempiere agli obblighi formativi e per l’acquisizione di competenze di base o trasversali per il monte ore complessivo previsto dal CCNL e dalla normativa provinciale. A tal fine si attiveranno presso le varie istituzioni ed enti (Koinè, ordini professionali, amministrazione provinciale, Fondoprofessioni, EBIPRO).
B. Registrazione della formazione. Per agevolare e uniformare le procedure di registrazione della formazione viene predisposto il seguente modulo (allegato II) che dovrà essere aggiornato mensilmente e firmato dal datore di lavoro e dall’apprendista alla fine di ogni anno durante il rapporto di apprendistato. Potrà essere utilizzata anche la modulistica messa a disposizione da parte dell’ufficio apprendistato della Provincia Autonoma di Bolzano.
C. Percorso formativo - esclusione. L'apprendistato professionalizzante nella provincia autonoma di Bolzano non è ammesso per le qualifiche del livello IV e V - CCNL studi professionali.
[…] L’obbligo formativo (sia per la formazione trasversale di base che per quella professionalizzante) è assolto con la frequenza dei moduli contenuti nel profilo professionale (attualmente da 1 - 10) e della procedura di qualificazione (valutazione dei moduli, tesi ed esame finale).

Art. 8 - Apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo
L’art. 20 della legge provinciale n. 12/2012 prevede che la Giunta provinciale, d’intesa con le parti sociali, possa prevedere profili formativi con ordinamento formativo. Questi profili saranno registrati nella terza sezione dell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato.
Le parti manifestano il loro interesse per questa tipologia di apprendistato professionalizzante.
La sezione n. 3 dell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato (emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 12/2012) contiene l’attività professionale di tecnico contabile. Ai rapporti di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo si applica la disciplina normativa e contrattuale dell’apprendistato professionalizzante (CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 e la presente intesa, fatto salvo eventuali modifiche contrattuali o normative). L’obbligo formativo è assolto con la frequenza dei moduli contenuti nel profilo professionale e dalla procedura di qualificazione (valutazione dei moduli, tesi ed esame finale).
Eventuali nuovi profili formativi che rientrano tra le attività del settore degli studi professionali formeranno oggetto di apposito accordo tra le parti.

Art. 9 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L’apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinato dall’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015 e dall’art. 30 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali (firmato il 17 aprile 2015). L’art. 21 della legge provinciale n. 12/2012 non prevede una regolamentazione specifica lasciando così spazio alla disciplina contenuta nei contratti collettivi e alle specifiche intese stipulate.
Per la disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca nella provincia autonoma di Bolzano trova applicazione quanto disposto dal CCNL per i dipendenti degli studi professionali firmato il 17 aprile 2015 (in particolare artt. 30 e 31, allegati: bozza piano formativo e contratto di apprendistato, tabelle retributive e ore formazione) fatto salvo quanto previsto dalla presente intesa, dalla legge provinciale n. 12/2012, da eventuali successivi accordi stipulati a livello di parti sociali (anche interconfederali) e di modifiche legislative.
Dichiarazione a verbale: le parti auspicano un maggiore utilizzo per questa tipologia di rapporto di apprendistato e un maggiore raccordo tra il sistema formativo (in particolare universitario) e il mondo del lavoro. Le parti si attiveranno presso le varie istituzioni (università, amministrazione provinciale, ordini professionali) per promuovere specifiche intese per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca a Bolzano.
Inoltre, le parti si attiveranno, insieme agli ordini professionali interessati, per rendere operativo, in particolare per le professioni dell’area economico - amministrativa, l’apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali a Bolzano.

Art. 10 - Validità e abrogazione
Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa in materia di apprendistato qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e interconfederale territoriale).
Ai contratti di apprendistato stipulati ancora con la disciplina contrattuale precedente alla presente intesa continuerà ad applicarsi il trattamento economico - giuridico precedente.

Titolo VII - Flessibilità dell’orario di lavoro
La dichiarazione congiunta contenuta nell’art. 76 (flessibilità dell’orario) CCNL per gli Studi Professionali prevede che le parti in considerazione del carattere di importanza che nel settore assume tale disciplina, concordano sulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del citato articolo 76 che permettano l'istituzione della “Banca delle Ore” quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione. Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro. Inoltre il CCNL (art. 3) per gli studi professionali delega alla contrattazione territoriale la materia dell’orario di lavoro.

Art. 17 - Banca ore
Premesso quanto sopra le parti convengono di istituire una disciplina per l’introduzione della banca ore che corrisponda alle esigenze organizzative dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori per una maggiore flessibilità ed esigenze personali.
Per banca ore è inteso un meccanismo che consente l’accantonamento e la contabilizzazione di un numero di ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale su un conto individuale. Il numero delle ore accantonate nella banca ore garantisce la maturazione e la fruizione di altrettanti riposi compensativi.
A livello di studio professionale e/o aziendale potrà essere adottato un meccanismo di banca ore nel rispetto dei seguenti principi:
a) applicazione integrale del CCNL per gli studi professionali e del presente accordo territoriale;
b) l’adesione del singolo lavoratore è volontaria ma dovrà risultare da atto scritto (anche via e-mail). A tal fine potrà essere inserita all’interno della lettera di assunzione oppure in apposito accordo scritto tra le parti;
c) il lavoratore potrà liberamente recedere dalla disciplina della banca ore con comunicazione scritta e rispettando un preavviso di almeno 15 giorni di calendario;
d) dovrà comunque essere osservata la disciplina in materia di riposo e orario di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva;
e) per le ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro settimanale nei giorni feriali e che saranno accantonate nella banca ore (conto individuale del lavoratore) non spetta alcuna maggiorazione retributiva. Matura così il diritto a fruire, entro il periodo di riferimento indicato nella presente intesa, ad altrettanti riposi compensativi retribuiti (con la retribuzione ordinaria). L’utilizzo della banca ore avviene dunque in rapporto 1:1 (accantonamento di un’ora e fruizione del riposo compensativo equivalente pari a un’ora).
f) per le ore prestate in giornata festiva (domenica o altra festività) spetta comunque la maggiorazione prevista dal CCNL studi professionali. L’accantonamento e l’utilizzo della banca ore avvengono però in un rapporto 1:1;
g) il lavoratore potrà recuperare le ore accantonate usufruendone nei periodi dove il lavoro è meno intenso e comunque compatibilmente con le oggettive esigenze del datore di lavoro. Il recupero delle ore accantonate deve essere concordato con il datore di lavoro in tempo utile e comunque prima della loro materiale fruizione. La fruizione dei recuperi deve avvenire preferibilmente in blocchi di mezza giornata o intera giornata.
h) la fruizione della banca ore dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Qualora non dovesse essere possibile il recupero entro tale periodo per motivi personali, risoluzione del rapporto di lavoro oppure da esigenze organizzative del datore di lavoro, le residue ore ancora accantonate sul conto individuale del lavoratore saranno monetizzate e retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario nella misura forfettaria del 15 %. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la percentuale di maggiorazione forfettaria prevista è del 40 % (per il lavoro supplementare);
i) le ore prestate in eccedenza e accantonate nonché i rispettivi recuperi della banca ore goduti dovranno risultare da apposito prospetto per ogni singolo lavoratore oppure nel sistema elettronico di rilevazione presenze. Su richiesta del lavoratore dovranno sempre essere forniti i rispettivi dati e saldi del conto individuale/banca ore. Il saldo mensile del conto individuale non potrà essere negativo;
j) le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro settimanale e accantonate nella banca ore non sono computate nell’orario medio settimanale.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già stipulati a livello aziendale/di studio professionale. L’utilizzo dei permessi accantonati sarà accordato in via prioritaria ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione vita - lavoro.

Art. 18 - Durata massima media dell’orario di lavoro
L’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003 affida ai contratti collettivi di lavoro la facoltà di elevare il periodo di riferimento del limite della durata media dell'orario di lavoro fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Poiché il settore degli studi professionali è caratterizzato da periodi di attività più intensi e poi meno intensi (come per esempio nell’area economica con le dichiarazioni dei redditi, per l’area tecnica il periodo estivo di più intensa attività nelle costruzioni edili, per l’area giuridica il periodo della chiusura estiva dei Tribunali etc.) le parti stabiliscono che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro è pari a 12 mesi. La data di decorrenza per il calcolo della media decorre dal giorno successivo alla data di firma del presente accordo.

Titolo VIII - Conciliazione vita - lavoro
Premesso che le parti hanno firmato l’avviso comune delle parti sociali nella provincia di Bolzano in materia di sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, il quale riprende, peraltro, anche l’accordo delle parti sociali a livello nazionale del 7 marzo 2011. Le parti intendono dare attuazione con la presente intesa agli impegni assunti in tale sede perché ritengono che le misure e gli strumenti adottati sono necessari per bilanciare le esigenze degli studi e delle imprese con i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le Parti concordano che la presente disciplina su conciliazione vita - lavoro è di carattere sperimentale e definiscono un calendario di incontri volti a monitorare l'andamento dei vari punti dell’intesa.

Art. 20 - Telelavoro
Il titolo XVI del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali del 17 aprile 2015 disciplina il telelavoro e/o il lavoro a distanza.
Compatibilmente con le esigenze e la dimensione del datore di lavoro e nei periodi con maggiore esigenza di conciliazione avranno preferenza a svolgere la prestazione lavorativa con modalità di telelavoro le lavoratrici o i lavoratori dopo il rientro dal periodo di assenza obbligatoria per maternità/paternità (anche se per adozione o affidamento) con figli sotto i 3 anni (anche se per adozione o affidamento entro i tre anni dall’ingresso in famiglia) e coloro che sono portatori di handicap oppure con familiari conviventi portatori di handicap o che richiedono cure e assistenza oppure coloro che hanno impegni per motivi di studio (solamente per percorsi con titoli di studio pubblici delle scuole superiori, università e master universitari). A tal fine le mansioni in concreto svolte da parte dei lavoratori devono comunque essere compatibili con il telelavoro. La durata dell’accordo per la prestazione lavorativa in telelavoro è definita a livello di studio/azienda tra il datore di lavoro e il lavoratore e in linea con quanto previsto dal CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.
I lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa con modalità di telelavoro secondo la disciplina contenuta nel presente accordo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti come previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 80/2015.

Art. 21 - Lavoro agile (smart working)
Le parti ritengono opportuno integrare la disciplina legale contenuta nella L. n. 81/2017 (art. 18 e segg.) anche a livello di contrattazione collettiva per migliorare le prestazioni lavorative, la qualità della vita e la conciliazione lavoro - famiglia attraverso nuovi moduli organizzativi. Il lavoro agile è inteso come forma di prestazione lavorativa erogata al di fuori della sede di lavoro nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro contrattuale e nel rispetto dell'organizzazione dello studio o aziendale. Rimane ferma la volontarietà di adesione a tale modalità di lavoro e confermato che il lavoro agile non comporta alcun mutamento della forma contrattuale e degli istituti normativi ed economici connessi al rapporto di lavoro.
A. Ambito di applicazione. Compatibilmente con le esigenze e la dimensione del datore di lavoro avranno preferenza a svolgere la prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile le lavoratrici o i lavoratori dopo il rientro dal periodo di assenza obbligatoria per maternità/paternità (anche se per adozione o affidamento) con figli sotto i 3 anni (anche se per adozione o affidamento entro i tre anni dall’ingresso in famiglia) e coloro che sono portatori di handicap oppure con familiari conviventi portatori di handicap o che richiedono cure e assistenza oppure coloro che hanno impegni per motivi di studio (solamente per percorsi con titoli di studio pubblici delle scuole superiori, università e master universitari). Costituisce inoltre titolo di preferenza per poter svolgere prestazioni di lavoro agile che il lavoratore sia residente in zona particolarmente distante dalla sede di lavoro.
A tal fine le mansioni in concreto svolte da parte dei lavoratori devono comunque essere compatibili con il lavoro agile.
B. Modalità, disciplina rapporto e indennità. Le modalità di svolgimento e la durata dell’accordo per il lavoro agile è definita per iscritto direttamente a livello di studio/azienda tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2017 e del presente accordo territoriale. Il datore di lavoro o il lavoratore potranno recedere dall’accordo per il lavoro agile con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni.
Ferme le 40 ore settimanali complessive (per i full time) e nel rispetto sia della fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30 che di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel CCNL e nel presente accordo territoriale, la giornata lavorativa effettuata in modalità di lavoro agile sarà caratterizzata dall'assenza di un orario di lavoro rigido e dall'autonomia nell'erogazione della prestazione, nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'ufficio e dell'interconnessione tra le varie funzioni dello studio e/o quelle aziendali. Nel periodo dove la prestazione lavorativa è svolta in forma di lavoro agile non saranno previste e autorizzate ore di lavoro straordinario. Resta inteso che nelle giornate di lavoro agile esiste comunque la facoltà di richiedere ferie e permessi secondo le modalità previste dal CCNL per gli studi professionali oppure recuperato quanto accantonato in banca ore.
Qual’ora l’attivazione del lavoro agile venga richiesta da parte del datore di lavoro, l’accordo provvederà il riconoscimento di un’indennità del 3 % calcolata sulla retribuzione base e dell’elemento economico territoriale (EET - art. 15). L’indennità cesserà di essere erogata qualora vengono meno le modalità di svolgimento del rapporto in forma agile.
C. Mezzi e tecnologia, sicurezza e informazione. Il datore di lavoro doterà il dipendente, secondo le esigenze nel lavoro agile, della strumentazione utile ai fini dello svolgimento della prestazione e coinvolgerà i dipendenti interessati ad interventi formativi finalizzati all'utilizzo delle dotazioni assegnate e al rispetto delle procedure interne e della normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso da quello di assegnazione. Fornirà, altresì, le necessarie informazioni sui rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione ed alla sicurezza della persona. Tale informazione/formazione verrà riproposta annualmente. Laddove compatibile si applica quanto previsto dalla disciplina sul telelavoro da parte del CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 17 aprile 2015.

Art. 22 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Le parti concordano sull’importanza che una modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro sia nell’interesse del datore di lavoro che dei lavoratori.
Compatibilmente con le esigenze e la dimensione del datore di lavoro avranno preferenza a svolgere la prestazione lavorativa con orari di lavoro in maniera più sincronizzata con le proprie esigenze coloro che hanno familiari a carico, sono portatori di handicap oppure con familiari conviventi portatori di handicap o che richiedono cure e assistenza. I lavoratori indicati in precedenza avranno diritto a iniziare il lavoro 30 minuti più tardi (flessibilità in entrata) rispetto al normale orario di lavoro applicato in studio/nell’impresa oppure a prolungarlo di 30 minuti rispetto alla fine del normale orario di lavoro giornaliero applicato.
Inoltre i lavoratori indicati in precedenza avranno, su richiesta, diritto a un orario di lavoro concentrato, inteso come orario continuato dei propri turni giornalieri.
Resta in ogni caso fermo l’orario giornaliero complessivo sia per il lavoro a tempo pieno che a tempo parziale e non dovranno essere presenti specifiche esigenze di organizzazione del lavoro in contrasto con la flessibilità di orario o il lavoro concentrato. La flessibilità di orario e il lavoro concentrato sono compatibili e cumulabili. In ogni caso va rispettato il diritto del lavoratore alle pause giornaliere secondo quanto previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 66/2003.

Art. 23 - Malattia del bambino
[…]
Inoltre, qualora venga applicato l’istituto della banca ore, in caso di malattia dei figli sarà in primis utilizzato e compensato il monte ore accantonato per coprire i periodi di assenza (che diventerà dunque retribuita).

Art. 24 - Rientro dalla maternità
Le parti approfondiranno con l’Ente bilaterale EBIPRO e con Fondoprofessioni la possibilità di fornire alla lavoratrice e al lavoratore durante il congedo di maternità/paternità e i congedi parentali nonché al rientro dall’assenza, corsi mirati di aggiornamento o formazione per assicurare il pieno reinserimento nell’attività lavorativa.

Art. 26 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Con l’art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 è stato introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio per un periodo massimo di tre mesi.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fìsse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma indicata in precedenza, la lavoratrice avrà diritto a un trattamento economico a carico del datore di lavoro durante i primi 30 giorni di congedo pari al 10% della retribuzione lorda giornaliera salvo che l’indennità economica dell'Inps
un importo superiore.