Cassazione Penale, Sez. 4, 15 aprile 2019, n. 16175 - Caduta dall'alto durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Responsabilità del datore di lavoro


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 27/11/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 16 gennaio 2017 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Vicenza che il 9 ottobre 2015, per quanto in questa sede rileva, aveva ritenuto M.M. responsabile del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti di C.S., fatto commesso l'8 luglio 2008, condannando l'imputato alla pena detentiva stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, ha sostituito la stessa con sanzione pecuniaria, contestualmente revocando il beneficio della pena sospesa che era stato concesso in primo grado.
2. In estrema sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto l'odierno ricorrente, in qualità di datore di lavoro, legale rappresentante della s.r.l. Europlan, e M.P., committente dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione, comprensivi della realizzazione di una capriata lignea di un tetto, responsabili entrambi delle lesioni gravi, anche alla spina dorsale, comportanti malattia della durata superiore a quaranta giorni, all'operaio C.S., dipendente della società Europlan, che, mentre era impegnato in lavori in quota, era precipitato dall'alto.
3. Ha presentato tempestivo ricorso per cassazione M.M., tramite difensore, che si affida a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge, sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
3.1. In primo luogo, lamenta violazione degli artt. 40, comma 2, e 43 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che il comportamento imprudente posto in essere dal lavoratore fosse prevedibile quando, invece, ad avviso del ricorrente, non vi erano, con valutazione ex ante, elementi fattuali in base ai quali il datore di lavoro potesse prevedere l'improvvida iniziativa del dipendente.
Premesso che i giudici di merito hanno ritenuto che le concrete modalità di lavoro assunte dal lavoratore infortunato non fossero imprevedibili e, anzi, che costituissero l'unica via per supplire alla mancanza di appoggio della trave sul cordolo del muro esterno (pp. 6-7 della sentenza impugnata), ritiene il ricorrente che tale affermazione sia in contrasto e con il principio di necessaria collaborazione del lavoratore con il datore di lavoro nel garantire la sicurezza e di superamento del precedente modello, per così dire, "iperprotettivo" (richiamando al riguardo Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016) e con quello di interruttività del nesso causale ad opera di una condotta del lavoratore "eccentrica" rispetto al rischio lavorativo (richiamando Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).
Ad avviso del ricorrente, infatti, il dipendente avrebbe posto in essere una condotta contraria alle prescrizioni che gli erano state impartite e priva di qualsiasi ragione operativa, quindi imprevedibile con valutazione da operarsi ex ante. In particolare, come riferito dai testi C. e B., i cui contributi conoscitivi si richiamano e si allegano all'impugnazione, l'infortunato non ha fissato la trave con le viti, ha posizionato la trave anche se le opere in muratura non erano terminate ed ha deciso di salire sulla sommità del muro senza indossare i dispositivi anticaduta e nonostante il punto di appoggio della trave fosse agevolmente raggiungibile mediante il ponteggio presente, così adottando iniziative errate e pericolose e violando tutta una serie di prescrizioni e di modalità operative che erano state comunicate ai dipendenti dal datore di lavoro.
3.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 40, comma 2, e 43 cod. pen., e 107, 122 e 126 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'imputato abbia violato la regola cautelare di colpa specifica di apprestare ponteggi muniti di parapetto prevista per l'esecuzione di lavori in altezza, mentre tale regola non andava applicata nel caso di specie.
Avendo la Corte di appello affermato che il ponteggio sul quale stava lavorando l'operaio avrebbe dovuto essere munito di parapetto (pp. 5-6 della sentenza impugnata), si rammenta che la stessa sentenza evidenzia che l'altezza del ponteggio non superava i due metri, assumendo che il punto in cui avrebbe dovuta essere posata la trave era un metro e venti centimetri oltre al piano di calpestio, così superandosi i due metri complessivi da terra (p. 3 della decisione). In ciò starebbe la lamentata violazione degli artt. 107 e 126 del d. lgs. n. 81 del 2008, alla stregua dei quali sono lavori in altezza quelli in cui il piano di calpestio del ponteggio sia più alto di due metri da terra, dovendosi - si assume - avere riferimento al punto in cui il lavoratore poggia i piedi e non già quello in cui l'operatore interviene.
3.3. Infine, con l'ultimo motivo M.M. si duole della violazione degli artt. 40, comma 2, e 43 cod. pen., e 100, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008, per avere la Corte di merito ritenuto che l'imputato abbia contravvenuto al piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.), mentre, in realtà, le relative previsioni sarebbero state puntualmente rispettate.
I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che l'imputato M.M. non abbia verificato il corretto allestimento del ponteggio, mentre, da un lato, nessuno nel processo ha mai dubitato che il ponteggio fosse a norma di legge, e, dall'altro, e soprattutto, non erano necessari parapetti, poiché l'altezza da terra del piano di calpestio, come si è precisato al punto precedente, era inferiore a due metri, sicché il ricorrente, in definitiva, si è attenuto alle prescrizioni del P.O.S. 
Chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto
 

 

l. Il ricorso è manifestamente infondato.
L'impugnazione, infatti, è costruita sostanzialmente sulla mera negatoria che i lavori in quota siano pericolosi in sé e sull'asserzione che la condotta eventualmente imprudente del dipendente interrompa, di per sé, il nesso causale (primo motivo), mentre è ben noto che ciò può accadere soltanto nei casi di riconosciuta abnormità o esorbitanza dell'agire del dipendente, di cui peraltro nel caso di specie, alla stregua degli accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito - al di là delle apodittiche asserzioni di parte ricorrente - , non vi è traccia.
Ulteriore motivo (il terzo) è fondato sull'assertiva affermazione, da parte ricorrente, che non vi sarebbero state violazioni di regole cautelari, violazioni che sono state, invece, accertate dai giudici di merito nella doppia valutazione conforme. Si invoca, pertanto, ma inammissibilmente, una rivalutazione in punto di fatto.
Quanto, infine, al tema dell'altezza da terra (sviluppato nel secondo motivo di ricorso), il ricorrente trascura che, «Come più volte affermato da questa Corte [...], l'altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore» (Sez. 4, n. 39024 del 15/03/2016, Patrignani e altro, non mass, in "considerato in diritto", p. 3; in conformità, v. Sez. 4, n. 43987 del 28/02/2013, Mancuso e altro, Rv. 257693, v. punto n. 5 del "considerato in diritto"; Sez. 4, n. 5461 del 14/04/1983, Bioc, Rv. 159419, secondo cui - con esemplare chiarezza - «L'altezza superiore a due metri dai suolo [...], in tema di precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va calcolata dal piano terra al! punto in cui vengono eseguiti i lavori e non al piano di calpestio»-, inoltre Sez. 4, 7604 del 16/04/1982, Placucci, Rv. 154865; Sez. 4, n. 741 del 24/06/1981, dep. 1982, Salimbeni, Rv. 151780).
2. Pur non essendosi nei gradi di merito verificato alcun evento sospensivo della prescrizione, la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione (fatto 8 luglio 2008 + sette anni e sei mesi = 8 gennaio 2016 + sospensioni dal 10 luglio 2013 all'11 novembre 2013, dal 9 giugno 2014 al 3 ottobre 2014 e dal 10 novembre 2014 al 9 ottobre 2015 = 6 agosto 2018; atti pervenuti alla S.C. il 20 agosto 2018), poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe ipoteticamente maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le Sezioni semplici successive, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2018.