Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 aprile 2019, n. 10724 - Licenziamento e infortunio. Ricorso inammissibile


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 17/04/2019

 

 

Rilevato che
che con sentenza 18 luglio 2016, la Corte d'appello di Palermo riteneva legittimo il licenziamento intimato il 3 settembre 2010 da Metronotte d'Italia s.r.l. al proprio dipendente A.S. per superamento del periodo di comporto, ritenuto insussistente: così riformando, in parziale accoglimento dell'appello principale della prima (nel resto rigettato, come pure l'incidentale del secondo), la sentenza di primo grado (confermata nel resto), che aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la società datrice alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo risarcitorie, le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione oltre accessori di legge e contributi previdenziali e assistenziali, nonché la somma di € 17.702,09, per differenze retributive e T.f.r., detratto quanto già percepito in esecuzione delle ordinanze provvisionali emesse in corso di causa;
che il lavoratore ricorreva per cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi, cui resisteva la società con controricorso;
che entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis l c.p.c.;
 

 

Considerato che
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 2110, secondo comma c.c., per erronea valutazione delle (tre) c.t.u. medico-legali esperite, in particolare della dott.ssa T., di accertamento della riferibilità del periodo di ricovero ospedaliero del lavoratore dal 7 gennaio al 30 aprile 2010 all'infortunio sul lavoro del 1° giugno 2008 (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 414, in particolare n. 3 e n. 5 c.p.c., per rigetto dell'appello incidentale del lavoratore di condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive con riferimento a tutto il periodo lavorato alle sue dipendenze (dal 27 ottobre 2005 al 3 settembre 2010), sull'erroneo rilievo di una corretta specificazione della domanda soltanto in relazione agli anni 2009 e 2010, nella ravvisata nullità del ricorso introduttivo, per estrema genericità di petitum e causa petendi in riferimento al periodo anteriore, censurabile alla luce dell'esame complessivo degli atti processuali e dei principi giurisprudenziali enunciati in materia (secondo motivo); che ritiene il collegio che il primo motivo sia inammissibile;
che esso difetta di specificità, per la sua formulazione assolutamente generica, prima ancora che per omessa confutazione delle argomentate ragioni della Corte territoriale, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l'illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959); che anche il secondo motivo è inammissibile;
che esso evidenzia un primo profilo di genericità, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per la mancata trascrizione degli atti processuali richiamati e in particolare del ricorso introduttivo di primo grado (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 23 aprile 2010, n. 9748; Cass. 4 ottobre 2017, n. 23194; Cass. 4 aprile 2018, n. 8204);
che inoltre la censura, erroneamente formulata come vizio di violazione di legge, in realtà riguarda la non condivisa interpretazione della domanda del lavoratore (di condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive maturate) in riferimento al suo arco temporale di deduzione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo di controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (ora nei limiti rigorosamente circoscritti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice del merito (Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684): neppure essendo stato prospettato dalla parte che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo (Cass. 8 agosto 2003, n. 12022; Cass. 11 luglio 2007, n. 15496; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259); 
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;
che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 febbraio 2019