Categoria: 2006
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Tipologia: Accordo per telelavoro a domicilio
Data firma: 10 febbraio 2006
Parti: Arthis e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio-Servizi, Arthis
Fonte: fisascat.it

Sommario:

  Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
  Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18

Telelavoro in Arthis spa Verbale di accordo per telelavoro a domicilio

In data 10 febbraio 2006 si sono incontrati presso la sede di Milanofiori la società Arthis spa […] e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil milanesi […], unitamente alla RSU di Milanofiori, al fine di discutere in merito all'avvio della sperimentazione del telelavoro. Le parti convengono quanto segue.

Articolo 1
Ai sensi delle normative vigenti Arthis avvia il telelavoro a domicilio in via sperimentale per un periodo pari a 12 mesi presso la sede operativa, di Milanofiori.

Articolo 2
Il telelavoro a domicilio coinvolgerà esclusivamente i lavoratori su base volontaria. Il dipendente che desideri modificare in. tal senso la propria modalità lavorativa sarà oggetto di un processo valutativo finalizzato ad autorizzare l'adozione del telelavoro come modalità di espletamento del rapporto lavorativo in essere. Particolare attenzione sarà riservata a condizioni personali che suggeriscano la modifica del rapporto lavorativo in essere verso il telelavoro.
Sono interessati al progetto pilota da 2 a 4 dipendenti operanti all'interno dell'ufficio "Gestione Fatture". Dopo un iniziale periodo di verifica dell'efficacia/efficienza della nuova modalità lavorai iva, l'iniziativa potrà essere estesa anche ai dipendenti operanti in altri uffici.
Le parti convengono di fissare un incontro specifico dedicato alla verifica dell'iniziativa in oggetto trascorso un periodo di 6 mesi dall'avvio del progetto.
L'ambito potrà essere circoscritto od ampliato, in armonia con i risultati ottenuti dalla fase di sperimentazione, dall'interesse suscitato in azienda, da opportunità di sviluppo di nuovi mercati che da ciò potrebbe derivare.

Articolo 3
Il telelavoro a domicilio si avvierà a partire entro marzo 2006 e avrà una durata non inferiore ai 12 mesi. Al telelavoratore/trice non sarà possibile rivedere la propria posizione, rientrando in azienda, prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvio della nuova modalità lavorativa, a meno di comprovate ed oggettive ragioni da condividere con l'azienda. L'azienda ha altresì facoltà di interrompere anticipatamente tale modalità lavorativa al verificarsi di oggettive motivazioni che facciano venir meno le modalità di lavoro stabilite.
L'interruzione comporta il pieno reintegro del dipendente negli uffici di provenienza.

Articolo 4
Al telelavoratore/trice "a domicilio" verrà fornita la necessaria attrezzatura (HW, SW e apposita linea telefonica ADSL).
Le spese di installazione, di manutenzione e di sostituzione, nonché i relativi oneri di impianto ed esercizio dell’attrezzatura fornita e le relative coperture assicurative saranno a carico di Arthis che resta proprietaria delle attrezzature.
La strumentazione fornita deve essere utilizzata per le attività relative al telelavoro.
Condizione per l'accesso al telelavoro a domicilio è la disponibilità, nell'abitazione del dipendente o in albo locale in suo possesso, di un ambiente/spazio di lavoro adeguato e conforme alle prescrizioni legali in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Detta conformità sarà verificata preventivamente dal responsabile della sicurezza aziendale o da persona da lui delegata.

Articolo 5
Il telelavoratore/trice a domicilio deve concordare con il proprio responsabile una fascia oraria, dell'estensione di 3 ore per personale full time e 1 ora e 30 minuti per personale part-time, in cui deve necessariamente rendersi reperibile per comunicazioni da parte dei propri responsabili/colleghi/ clienti.
In caso di impedimento da parte del dipendente a rendersi reperibile in tali fasce orarie, il telelavoratore/trice è tenuto a darne motivata ed immediata comunicazione al proprio superiore,

Articolo 6
I telelavoratori saranno preventivamente istruiti sull'uso degli strumenti informatici loro assegnati e sulle caratteristiche della sperimentazione. Altri interventi formativi potranno essere previsti sia prima della sperimentazione sia durante l'attività operativa.

Articolo 7
I costi nonché gli oneri derivanti dall'eventuale trasferimento di attrezzature e/o altro materiale di ufficio tra la sede centrale e le sedi di telelavoro sono a carico di Arthis.

Articolo 8
Il telelavoratore/trice è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza, nonché attenersi alle istruzioni ricevute da Arthis per l'esecuzione del lavoro.
In nessun caso i telelavoratori possono eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o a favore di soggetti terzi, ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro.

Articolo 9
Arthis si impegna a mantenere, attraverso i canali di comunicazione tra ufficio e domicilio, la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio.
Il telelavoratore/trice è tenuto alla verifica puntuale delle comunicazioni lavorative presenti nella casella di posta elettronica.
Sono garantiti ai telelavoratori i diritti all'informazione e di accesso all'attività sindacale, e il rispetto delle misure di prevenzione e protezione periodiche; l'informazione sindacale deve essere garantita anche tramite i canali informatici.

Articolo 10
Nel corso della prestazione lavorativa saranno programmati rientri periodici presso l'ufficio di assegnazione per il coordinamento, il recepimento delle direttive e le verifiche necessarie al corretto svolgimento dell'attività di telelavoro.

Articolo 11
Durante il telelavoro a domicilio saranno assegnate al telelavoratore/trice, a cura del Responsabile, attività rientranti nell'ambito del ruolo svolto precedentemente alla modifica della modalità di prestazione dell'attività lavorativa individuale (telelavoro).

Articolo 12
L'attività di lavoro a domicilio deve avere una durata pari al normale orario di lavoro giornaliero. Il telelavoratore/trice ha la possibilità, di ripartire in funzione delle proprie necessità l'orario di lavoro giornaliero.
In virtù di ciò, le prestazioni lavorative effettuate al di fuori, del normale orario di lavoro non danno diritte al riconoscimento di straordinari diurni, notturni e festivi.
Non è in ogni caso possibile erogare prestazioni lavorative in fasce cosiddette "non protette" ovvero in fasce orarie all'interno delle quali non è garantito il funzionamento dei supporti informatici necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa a causa degli abituali e ricorrenti lavori di adeguamento/ manutenzione effettuati sugli strumenti stessi (sempre e comunque tra le ore 22.00 e le o/e 6.00 del mattino seguente; in casi specifici e previa segnalazione anticipata di almeno 3 giorni tra le ore 20.00 e le ore 8.00 del mattino seguente).

Articolo 13
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo e nel contratto individuale, si applicano gli istituti previsti dal CCNL e dalla normativa vigente.

Articolo 14
Il telelavoratore/trice deve garantire il mantenimento dello stesso impegno professionale svolto in ambite aziendale.
Le parti confermano che il telelavoro non comporta controlli a distanza dei lavoratori (art. 4 legge 300/70). La verifica del suddetto impegno professionale avviene tramite confronto tra telelavoratore/trice e responsabile diretto, così come normalmente avverrebbe qualora la prestai ione lavorativa si svolgesse nell'usuale contesto aziendale.

Articolo 15
Le parli concordano sulla garanzia di parità di trattamento in materia di interventi formativi. Sarà garantito al telelavoratore/trice un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento e dello sviluppo della professionalità.

Articolo 16
Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od evento; li fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnala ti, la società si impegna ad intervenire con celerità per una rapida soluzione del guasto o per ripristinare la soluzione originaria.
Qualora il guasto non fosse risolvibile in tempi ragionevoli e comunque nell'intervallo massimo pari a 1 ore, Arthis ha la facoltà di disporre il rientro del lavoratore presso la sede centrale, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il telelavoratore/trice è tenuto ad eseguire periodicamente le operazioni di prevenzione da agenti esterni virus) e di salvataggio dei propri dati secondo le modalità stabilite dal responsabile della sicurezza aziendale.

Articolo 17
In ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 626/94 e successive modificazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte dei responsabili aziendali di prevenzione e protezione da parte del delegato alla sicurezza, relativamente alla posizione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Articolo 18
Arthis garantisce al telelavoratore/trice l'adozione di misure idonee dirette a prevenire l'isolamento dello stesso rispetto agli altri lavoratori e può disporre rientri periodici in azienda per motivi legati, in via esemplificativa, a:
• Programmazione del lavoro
• Riunioni di lavoro con altri colleghi (se non effettuabili tramite strumenti di comunicazione quali la teleconferenza)
• Colloqui con il responsabile diretto
• Partecipazione a corsi di addestramento, formazione, aggiornamento
• Realizzazione di attività considerate non telelavorabili
• Altre ragioni specificate e definite a livello aziendale