Ministero dell'interno
Lettera circolare 14 maggio 1986, n. 9784/4101/ Sott. 120
Rilascio di autorizzazioni provvisorie ai professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 25 marzo 1985
 

Il D.M. 25 marzo 1985 ha stabilito le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
In particolare il titolo II del decreto ministeriale sopracitato prevede l'espletamento dell'attività di certificazione, nel campo della prevenzione incendi, da parte dei professionisti in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 9.
Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale di cui trattasi la data di cessazione della validità di tali autorizzazioni provvisorie deve essere stabilita con decreto del Ministro dell'interno, in relazione al completamento di tutti gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 3 del decreto stesso.
La costituzione materiale degli elenchi in argomento, comporta tempi tecnici strettamente connessi alle seguenti problematiche:
1) definizione di idonei criteri di impostazione dei programmi di informatica con l'individuazione di elementi di opportuna codificazione comuni per tutti gli ordini professionali;
2) circostanza della avvenuta concessione di due successive proroghe per la presentazione delle istanze di “nulla osta provvisorio” in relazione alla possibilità di avvenuta presentazione di certificazioni emesse da parte di professionisti autorizzati in regime provvisorio;
3) esigenza di portare a termine con carattere pressoché uniforme un congruo numero di corsi di specializzazione antincendio sull'intero territorio nazionale per giovani professionisti.
D'altra parte i professionisti che hanno ad oggi frequentato con esito positivo i corsi previsti dall'art. 5 del decreto devono, qualora in possesso di un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni, essere autorizzati ad emettere le certificazioni di prevenzione incendi nelle more della materiale costituzione degli elenchi di cui trattasi.
Per quanto sopra, in attesa della pubblicazione degli elenchi che si prevede possa avvenire solo alla scadenza dei termini per la presentazione delle certificazioni inerenti il nulla osta provvisorio, gli Ordini ed i Collegi professionali delle professioni elencate all'art. 1 del decreto in argomento dovranno rilasciare, negli stessi termini temporali previsti all'art. 9 del decreto di cui trattasi, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza autorizzazioni provvisorie ai propri iscritti in possesso di seguenti requisiti:
- due anni di iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza, con esito positivo del colloquio finale, di un corso di specializzazione antincendi autorizzato da questo Ministero ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25 marzo 1985.
Tali requisiti dovranno essere accertati dall'Ordine o Collegio professionale cui è iscritto il richiedente la predetta autorizzazione provvisoria, sulla base degli atti ufficiali in proprio possesso o presentati dal richiedente medesimo.
In alcuni casi, infatti, il predetto richiedente può aver frequentato, per motivi eccezionali, anche corsi, debitamente autorizzati da questo Ministero, presso altre sedi purché detti corsi siano stati istituiti per professionisti con lo stesso grado di titolo di studio (laureati o diplomati).
Copia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'oggetto dovrà essere allegata dal professionista ad ogni certificazione dallo stesso rilasciata, come disposto dall'art. 10, I comma, del D.M. 25 marzo 1985.
Si pregano i Consigli nazionali in indirizzo di voler cortesemente diramare le necessarie disposizioni ai propri organi territoriali nei tempi più brevi possibili.