Ministero dell'interno
Decreto ministeriale 16 maggio 1986
Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
G.U. 28 maggio 1986, n. 122

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 25 marzo 1985 e 3 maggio 1986 con i quali si è provveduto a stabilire le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Atteso che la sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni in parola provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili;
Considerato che tale esigenza deve ritenersi pienamente soddisfatta allorchè le certificazioni in parola provengono da funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali per i quali la preparazione tecnica è assicurata dal ruolo ricoperto e dalla funzione svolta nell'ambito del pubblico impiego, mentre la veridicità delle rilevazioni e attestazioni deve parimenti ritenersi garantita dalla indifferenza e neutralità che i pubblici funzionari sono tenuti ad osservare per rispetto del fine della piena legalità e correttezza dell'azione amministrativa;
Visto l'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818;
 

Decreta:

Art. 1

Agli architetti, chimici, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari appartenenti ai ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, ad eccezione di quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere conferiti dalle amministrazioni di appartenenza e nell'ambito delle attribuzioni loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi per rilasciare le certificazioni, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attinenti l'approvazione di progetti, il certificato di prevenzione incendi ed il nulla osta provvisorio.
 

Art. 2

I singoli incarichi possono essere conferiti ai tecnici di cui al precedente articolo esclusivamente nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e devono riguardare unicamente attività svolte dalle predette amministrazioni e, comunque, ricomprese nell'allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 27 marzo 1985.
 

Art. 3

Il requisito dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1 ed il conferimento di ciascun incarico dovrà essere documentato mediante apposita attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, da allegare alla certificazione prodotta ai comandi provinciali dei vigili del fuoco.