Ministero dell’interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
Servizio tecnico centrale
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Lettera Circolare

Prot. n. P47/4109 sott. 44/C.7

Roma, 11 gennaio 2001
 

OGGETTO: Giuoco del “Bingo” - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi. –

Il Ministero delle Finanze, con decreto 31 gennaio 2000, n. 29, ha istituito il giuoco del “Bingo” e con successiva direttiva del 12 settembre 2000 ha affidato l’incarico di controllore centralizzato per tale giuoco all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Lo stesso Ministero, con decreto 21 novembre 2000 (S.O.G.U. n. 279 del 29 novembre 2000) all’art. 3, comma 5, lettera c), ha previsto che il concessionario si obbliga “all’integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future “, mentre il decreto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 16 novembre 2000, pubblicato nel medesimo supplemento, ha stabilito all’art. 12 i requisiti che deve possedere la sala da giuoco precisando che “ ... omissis ... Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità, ed accesso, anche per soggetti portatori dì handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati”.
Ciò premesso sono pervenuti sull’argomento quesiti in ordine ai seguenti aspetti:
a) se le sale destinate al giuoco del Bingo, rientrano tra le attività di cui al punto 83 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e quindi soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
b) quali misure di prevenzione e protezione antincendio vadano applicate alle sale di che trattasi.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed indirizzi applicativi.
1) Le sale per il giuoco del Bingo rientrano nella generale fattispecie delle sale giuochi le quali, come chiarito con circolare MI.SA. n. 22 del 14 dicembre 1992, costituiscono attività di “trattenimento in genere” e come tali ricompresse al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora di capienza superiore a 100 persone. Pertanto per le suddette attività è fatto obbligo di richiedere il controllo del Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del C.P.I., secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
2) Per quanto attiene alle misure di sicurezza antincendio da adottare per le sale in questione, pur essendo escluse le sale giuochi dal campo di applicazione del decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 costituente la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, per e stesse vige comunque l’obbligo del conseguimento degli obiettivi di sicurezza riportati all’art. 2 del citato decreto ministeriale, applicando i criteri generali di prevenzione incendi di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 577/1982.