Ministero dell'interno
Circolare 21 novembre 1990, n. 32
Iscrizione professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
 

In riferimento al D.M. 25 marzo 1985 con il quale sono state stabilite le procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei Professionisti negli elenchi di cui all'art. 1 comma secondo della legge 7 dicembre 1984, n. 818, (G.U. n. 388 del 10 dicembre 1984) si è constatato che, nonostante questo Ministero abbia sollecitato, tramite i Consigli Nazionali, l'invio dei nominativi dei tecnici che hanno prodotto l'istanza per l'inserimento negli elenchi suindicati, molti Ordini e Collegi Professionali non hanno ottemperato a tale richiesta.
Poiché ai sensi dell'art. 12 del D.M. 25 marzo 1985 (S.O.G.U. n. 95 del 22 aprile 1985) al momento della pubblicazione degli elenchi suddetti dovrà essere stabilita, con apposito decreto ministeriale, la data di cessazione della validità delle autorizzazioni provvisorie, rilasciate in applicazione dell'art. 9 del suddetto decreto, si rende necessario procedere all'individuazione del termine ultimo per la concessione di tali autorizzazioni da parte dei vari ordini professionali, relativamente a quei professionisti che contestualmente richiedono l'iscrizione secondo le procedure di cui all'art. 6 del D.M. 25 marzo 1985.
Secondo quanto già previsto con la nota circolare n. 9784/4101/sott. 120 del 14 maggio 1986, si ritiene opportuno fissare alla data del 31 dicembre 1990 (termine ultimo per la presentazione della documentazione qualificata prevista dalla legge 818/1984), il limite temporale suddetto. In virtù di tale termine è quindi opportuno che tutti gli Ordini Professionali provvedano tempestivamente a produrre a questo Ministero i nominativi dei propri iscritti autorizzati ad emettere le certificazioni antincendio e che si trovino nelle condizioni previste dai commi precedenti, inviando gli elenchi aggiornati redatti secondo le disposizioni impartite con la nota circolare soprarichiamata e successive integrazioni.
Resta inteso che anche quegli Ordini e Collegi Professionali che non abbiano ricevuto da alcun iscritto la richiesta di essere inserito negli elenchi in parola, dovranno dare le opportune comunicazioni a questo Ministero, anche se negative.
In assenza di comunicazioni in merito, questa Amministrazione sarà costretta alla pubblicazione dei suddetti elenchi tralasciando di menzionare gli Ordini inadempienti.
Si pregano pertanto i Consigli Nazionali in indirizzo di voler cortesemente pubblicizzare il contenuto della presente nota, diramando le opportune direttive ai propri organi territoriali in tempi brevi, fornendo successivamente a questo Ministero un cortese cenno di assicurazione e d'intesa.