Categoria: 2008
Visite: 6284

Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 27 agosto 2008
Parti: Unione Albergatori e Pubblici Esercenti e Asgb, Cgil/Agb-Filcams-Lhfd, Sgb/Cisl-Fisascat, Uil/Sgk-Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Turismo e Pubblici Esercizi, Alto Adige
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

I. Apprendistato
II. Lavoro stagionale
III. Accordo sul lavoro a tempo parziale
IV. Accordi vari
1. Elemento Provinciale
2. Malattia
3. Infortunio per dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi
4. Liquidazione in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedo parentale
5. Tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ferie e permessi in caso di malattia, infortunio sul lavoro e maternità obbligatoria nelle aziende alberghiere e nei pubblici esercizi
6. Corresponsione tredicesima e quattordicesima mensilità
7. Disciplina - Patrono locale
8. Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti

 

9. Orario di lavoro
10. Contratto a termine
11. Indennizzo in caso di anticipata risoluzione del contratto a termine/stagionale in aziende alberghiere e pubblici esercizi (art. 210 e 304 del CCNL del settore turismo - Confcommercio - del 19 luglio 2003) in aziende stagionali di cui al punto III, art. 1 e 2 dell'accordo sul lavoro stagionale
12. Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
13. Cassa Turistica Alto Adige
14. Classificazione del personale /aziende alberghiere
15. Fondo pensione integrativo regionale/aziende stagionali
16. Giornata di riposo
17. Visita medica nel caso di lavoro notturno
18. Lavoro a chiamata / lavoro extra e di surroga
V. Validità e sfera di applicazione


Accordo integrativo per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi

Bolzano, il 27 agosto 2008, tra l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano […] e le Federazioni Sindacali provinciali di Settore Asgb […], Cgil/Agb-Filcams-Lhfd […], Sgb/Cisl-Fisascat […], Uil/Sgk-Uiltucs […], visto
- il protocollo d'intesa del 23 luglio 1993
- l'accordo integrativo per il Settore Turismo e Pubblici Esercizi del 15 dicembre 2003
- il CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 e del 27 luglio 2007
per i lavoratori delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi nella Provincia di Bolzano si è stipulato il seguente accordo territoriale:

IV - Accordi vari
8. Disciplina - colazione e intervalli per il consumo dei pasti

In applicazione della specifica norma del CCNL del settore turismo (Confcommercio) in materia di intervalli per il consumo dei pasti si stabilisce quanto segue:
Per il pranzo e per la cena sono previsti 30 minuti a pasto che non sono computati nell'orario dì lavoro a condizione che l'intervallo possa essere fruito in modo indisturbato.
Inoltre, per la colazione saranno detratti dall'orario effettivo di lavoro 15 minuti allorquando la colazione venga consumata dopo l'inizio dell'orario di lavoro.
Condizione per la detraibilità è che non sia richiesta la presenza (servizio di presenza) e che l'intervallo per i pasti possa essere fruito secondo orari regolari.

9. Orario di lavoro
a) Gli orari di lavoro giornalieri, in base al contratto nazionale, dovranno essere concordati individualmente con il lavoratore.
b) Se preventivamente concordato con il dipendente, si possono stabilire orari di lavoro al di sotto o al di sopra delle 40 ore settimanali nei rispettivi periodi di bassa o alta stagione, seguendo la procedura dell'art. 95 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 e del 27 luglio 2007. Il riequilibrio tra le maggiori prestazioni e quelle minori può essere effettuato (senza alcuna maggiorazione) entro 3 mesi.
c) Nel registro orario individuale in dotazione ai datori di lavoro, dopo il decimo e dopo il ventesimo giorno di calendario e al termine di ogni mese dovrà essere prevista una colonna libera.
In tale colonna, il lavoratore apporrà la propria firma o sigla a conferma della corrispondenza delle ore registrate a quelle effettivamente lavorate, o annoterà l'eventuale non corrispondenza tra le ore registrate e quelle effettuate.

10. Contratto a termine
In riferimento all'articolo 253. dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 e del 27 luglio 2007 si precisa quanto segue:
[…]
d) Visto l'art. 74 comma 2 del CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 e del 27 luglio 2007, vista la peculiarità del settore turistico nella provincia Autonoma di Bolzano, il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al predetto articolo e, comunque, per esigenze di stagionalità anche in aziende ad apertura annuale, potrà superare i limiti previsti fino ad un massimo del 60%.
e) La comunicazione dei contratti a termine alla Cassa Turistica dell’Alto Adige in conformità all'art. 80 del CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 viene meno poiché nella Provincia autonoma di Bolzano è prevista la comunicazione del rapporto di lavoro con indicazione del tipo di contratto all'ufficio del lavoro della Provincia dove è stata creata un'apposita banca dati.

12. Lavoro straordinario in aziende alberghiere e pubblici esercizi
a) Può essere richiesta la prestazione dì lavoro straordinario come previsto dagli art. 111 e 310 dei CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 19 luglio 2003 e del 27 luglio 2007.
[…]
È nella facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del pagamento delle ore straordinarie, riposi compensativi di uguale valore, entro tre o massimo sei mesi.

16. Giornata di riposo
Ai sensi e in applicazione dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66 e decreto legge nr. 112 articolo 41 comma 5 del 25 giugno 2008 e del CCNL del settore turismo (Confcommercio) del 27 luglio 2007 la giornata di riposo può essere concessa a scadenza superiore a una settimana premesso che la durata della giornata di riposo corrisponda a 24 ore per 6 giorni lavorativi calcolata sulla base dei 14 giorni.

17. Visita medica nel caso di lavoro notturno
Per le aziende che applicano questo accordo integrativo il lavoro notturno viene regolato come segue:
La visita medica nel caso di lavoro notturno è dovuta allorquando il lavoro dura oltre 3 ore a partire dalle ore 24. e comunque se svolto per un periodo minimo di 80 giorni nell'anno, (vedi decreto legge nr. 112 del 25 giugno 2008)