Categoria: Prassi amministrativa
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Epigrafe
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti.

Destinatari:

Alla Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma

Art.1
 
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha promosso istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibilità per le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti di astenersi dal lavoro durante il periodo di allattamento o comunque in ordine alle forme di tutela per esse previste.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
La soluzione va preliminarmente cercata partendo dall’esame del Capo II del D.Lgs. n. 151/2001 ed in particolare dalla disciplina prevista dall’art. 7 e dall’art. 8 dello stesso Decreto.
Le predette misure per la tutela della sicurezza e della salute trovano applicazione “durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio” a favore delle lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato (art. 6).
Durante tale periodo è imposto il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati nell’allegato A del Testo Unico che, alla lett. d), include i “lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti” (art. 7).
Inoltre, l’art. 8 del D.Lgs. n. 151/2001 reca la disciplina dell’interdizione dal lavoro nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti prescrivendo al primo comma che “le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza”.
Il terzo comma impone, altresì, il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione.
L’art. 7 fa, dunque, riferimento ad una vasta gamma di attività lavorative che comportano l’interdizione dal lavoro fino al settimo mese di età del figlio, mentre l’art. 8, più specificatamente, impone un divieto a svolgere attività che comportano rischi di contaminazione e solo per il periodo dell’allattamento.
In particolare, per l’applicabilità dell’art. 8, risulta evidente il presupposto dello stato di allattamento ai fini dell’interdizione dal lavoro e sempre che sussista l’impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni.
Ciò premesso va peraltro evidenziato che il “periodo di allattamento” in questione non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei c.d. “permessi per allattamento” di cui agli artt. 39 e ss. D.Lgs. n. 151/2001.
Il periodo di un anno per usufruire di tali permessi è infatti giustificato da una cura anche affettiva nei confronti del nascituro (cfr. Corte Cost. sent. n. 1/87), mentre l’interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione è legata, evidentemente, all’effettivo allattamento del bambino.
 
IL DIRETTORE GENERALE