Tipologia: CCNL
Data firma: 26 marzo 2019
Validità: 01.03.2019 - 28.02.2022
Parti: Cifa, Federlab e Fials, Confsal
Settori: Servizi-Sanità, Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali
Fonte: cnel


Sommario:

 

Costituzione delle parti
Parte preliminare
Premessa
Parte prima
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Allineamento contrattuale
Art. 2 - Rinvii
Art. 3 - Modello contrattuale
Art. 4 - Campo di applicazione
Art. 5 - Durata. Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Art. 6 - Disdetta
Parte seconda - Relazioni sindacali
Titolo I - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 7 - Livelli di contrattazione
Art. 8 - Con trattazione collettiva nazionale
Art. 9 - Procedure per il rinnovo
Art. 10 - Diritti di informazione e consultazione nazionale
Art. 11 - Contrattazione collettiva territoriale e aziendale
Art. 12 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di secondo livello
Art. 13 - Diritti di informazione c consultazione territoriale
Art. 14 - Benefici fiscali accordi di secondo livello
Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
Art. 16 - Gestione dei conflitti
Art. 17 - Controversie collettive interpretative
Art. 18 - Diritto di sciopero
Art. 19 - Contributo assistenza contrattuale
Titolo II - Diritti sindacali
Art. 20 - Rappresentanze sindacali
Art. 21 - Rappresentanze sindacali aziendali RSA
Art. 22 - Rappresentanze sindacali unitarie RSU
Art. 23 - Referendum
Art. 24 - Assemblea
Art. 25 - Trattenute sindacali
Titolo III - Diritti individuali
Art. 26 - Divieto di discriminazioni
Art. 27 - Azioni positive
Art. 28 - Tutela delle convinzioni etico-religiose
Art. 29 - Lotta alle discriminazioni
Art. 30 - Politiche inclusive
Art. 31 - Tutela della privacy
Art. 32 - Tutela delle condotte personali
Art. 33 - Attività di controllo delle condotte
Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 34 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 35 - Rimandi operativi
Art. 36 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Parte terza - Rapporto di lavoro
Titolo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione

Art. 37 - Assunzione c requisiti per l’accesso
Art. 38 - Visita media preassuntiva
Art. 39 - Classificazione del personale
Art. 40 - Regolamentazione Quadri
Art. 41 - Lavoratori di primo ingresso
Art. 42 - Regime del reimpiego
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 45 - Mansioni lavorative e paesaggi di livello
Capo II - Retribuzione
Art. 46 - Normale retribuzione
Art. 47 - Tipologie di retribuzione
Art. 48 - Corresponsione della retribuzione
Art. 49 - Reclami sulla retribuzione
Art. 50 - Retribuzione mensile, giornaliera oraria
Art. 51 - Paga base nazionale
Art. 52 - Assorbimenti
Art. 53 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 54 - Scatti dì competenza
Art. 55 - Tredicesima mensilità
Capo III - Orario di Lavoro
Art. 56 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 57 - Pausa Pranzo
Art. 58 - lavoro straordinario
Art. 59 - Lavoro notturno
Art. 60 - Lavoro festivo
Art. 61 - Banca ore
Art. 62 - Modalità di fruizione della Banca delle ore
Titolo II - Gestione del rapporto di lavoro
Capo I - Riposi, festività, permessi e congedi

Art. 63 - Riposi giornalieri, settimanali, festività c riposi retribuiti
Art. 64 - Permessi retribuiti ROL
Art. 65 - Permessi per decesso e grave infermità
Art. 66 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 67 - Congedo e permesso per handicap
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Art. 69 - Congedo per la formazione
Art. 70 - Aspettativa
Art. 71 - Diritto allo studio
Art. 72 - Volontariato
Capo III - Ferie e assenze
Art. 73 - Ferie
Art. 74 - Assenze per forza maggiore
Capo III - Genitorialità
Art. 75 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 76 - Astensione obbligatoria per paternità
Art. 77 - Congedi parentali
Art. 78 - Part-time dopo la gravidanza
Art. 79 - Permessi giornalieri
Capo IV - Malattia e infortuni
Art. 80 - Malattia
Art. 81 - Obblighi del lavoratore
Art. 82 - Periodo di comporto
Art. 83 - Malattie oncologiche
Art. 84 - Trattamento economico per malattia
Art. 85 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 86 - Cessione di ferie per malattia
Art. 87 - Infortunio
Art. 88 - Tubercolosi
Capo V - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 89 - Principi generali
Capo VI - Trasferte e trasferimenti

Art. 90 - Trasferte
Art. 91 - Trasferimento
Art. 92 - Distacco o comando
Capo VII - Indumenti, attrezzatura di lavoro e risarcimento danni
Art. 93 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 94 - Obblighi del lavoratore
Art. 95 - Risarcimento danni

 

Capo VIII - Gestione disciplinare
Art. 96 - Diritti de! lavoratore
Art. 97 - Doveri del lavoratore
Art. 98 - Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Art. 99 - Riservatezza
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari
Art. 101 - Rimprovero verbale
Art. 102 - Rimprovero scritto (censura)
Art. 103 - Multa
Art. 104 - Sospensione
Art. 105 - Licenziamento disciplinare
Art. 106 - Codice disciplinar
Capo IX - Retribuzione accessoria
Art. 107 - Strumenti retributivi accessori
Art. 108 - Area di validità
Art. 109 - Indennità sostitutiva del servizio di mensa
Art. 110 - indennità trasporti urbani
Titolo III - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 111 - Fattispecie risolutone
Art. 112 - Morte del lavoratore
Art. 113 - Dimissioni
Art. 114 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 115 - Licenziamento per giusta causa
Art. 116 - Preavviso
Art. 117 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 118 - Anticipo TFR
Art. 119 - Pagamento TFR
Parte quarta - Contratti atipici
Titolo I - Apprendistato

Art. 120 - Disciplina dell'Apprendistato
Art. 121 - Forma e durata minima del contratto
Art. 122 - Limiti numerici
Art. 123 - Tutor aziendale
Art. 124 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione
Art. 125 - Apprendistato professionalizzante
Art. 126 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 127 - Disciplina del rapporto
Art. 128 - Periodo di prova
Art. 129 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 130 - Doveri dell'apprendista
Art. 131 - Trattamento normativo
Art. 132 - Livelli di inquadramento e trattamento economico
Art. 133- Malattia dell’apprendista
Art. 134 - Infortunio dell’apprendista
Art. 135 - Obblighi di comunicazione
Art. 136 - Rinvio alla legge
Titolo II - Collaborazioni Coordinate e Continuative
Art. 137 - Requisiti di applicabilità
Art. 138 - Disciplina del rapporto
Art. 139 - Modalità di erogazione della prestazione
Art. 140 - Cause di sospensione del rapporto
Art. 141 - Durata del rapporto
Art. 142 - Compensi
Art. 143 - Risoluzione del rapporto
Art. 144 - Monitoraggio e certificazione dei contratti
Titolo III - Contratto di somministrazione
Art. 145 - Sfera di applicabilità
Titolo IV- Lavoro intermittente
Art. 146 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 147 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 148 - Assunzione
Art. 149 - Indennità di disponibilità
Art. 150 - Retribuzione
Titolo V - Lavoro a tempo determinato
Art. 151 - Apposizione del termine
Art. 152 - Proroghe e rinnovi
Art. 153 - Proporzione numerica
Art. 154 - Periodo di prova
Art. 155 - Trattamento economico
Art. 156 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 157 - Diritto di precedenza
Titolo VI - Contratto a tempo parziale
Art. 158 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 159 - Tipologia c contenuti di lavoro a tempo parziale
Art. 160 - Clausole elastiche
Art. 161 - Prestazioni supplementari c straordinarie
Art. 162 - Trattamento economico e normativo
Art. 163 - Periodo di comporto per malattia
Art. 164 - Trasformazione del rapporto
Art. 165 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 166 - Diritto di precedenza
Titolo VII - Lavoro agile
Art. 167 - Disciplina del lavoro agile
Titolo VIII - Telelavoro
Art. 168 - Definizione
Art. 169 - Campo di applicazione
Art. 170 - Dotazioni strumentali
Art. 171 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
Art. 172 - Furto di dotazioni strumentali
Art. 173 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 174 - Poteri ed obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Orario di lavoro
Art. 176 - Durata
Art. 177 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 178 - Infortuni
Art. 179 - Santo Patrono
Art. 180 - Comunicazione dell’accordo di telelavoro
Art. 181 - Ricercatori delocalizzati
Art. 182 - Rimando alla normativa
Parte quinta - Bilateralità
Art. 183 - Ente Bilaterale Nazionale EPAR
Art. 184 - Enti bilaterali territoriali
Art. 185 - Commissioni di indirizzo settoriale CIS
Art. 186 - Organismi paritetici
Art. 187 - Commissioni di conciliazione
Art. 188 - Commissioni di certificazione
Art. 189 - Osservatorio nazionale
Art. 190 - Osservatori territoriali
Art. 191 - Funzionamento EPAR
Art. 192 - Finanziamento Ente Bilaterale EPAR
Art. 193 - Finanziamento enti territoriali
Art. 194 - Fondo interprofessionale per la formazione continua FonARCom
Art. 195 - Fondo di solidarietà
Art. 196 - Fondo integrativo di assistenza sanitaria - SanARCom
Art. 197 - Welfare
Parte sesta - Politiche attive del lavoro
Art. 198 - Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo
Allegati


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali - Triennio economico e normativo 01/03/2019 - 28/02/2022

Costituzione delle parti
Il giorno 26 del mese di marzo del 2019 presso la sede di Cifa Italia, in Roma, si sono riunite le seguenti OO.SS.: Cifa, Confederazione Italiana Federazioni Autonome […], Federlab, Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali […], e Fials, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità […], Confsal […]
Dopo un ampio dibattito, le suddette Parti, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, hanno inteso sottoscrivere il presente rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.

Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Art. 2 Rinvii

1. Le Parti contraenti ribadiscono che il presente CCNL demanda la gestione condivisa di alcune materie, tra le quali:
• concertazione;
• modelli contrattuali;
• rappresentatività;
• apprendistato;
• sicurezza nei luoghi di lavoro;
• bilateralità;
agli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti. Infine le Parti stabiliscono che i contenuti di detta contrattazione interconfederale siano automaticamente recepiti all’interno del presente CCNL.
2. I dipendenti dovranno, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dalle Autorità sanitarie competenti.

Art. 3 Modello contrattuale
1. L’attuale modello contrattuale in essere tra le Parti sottoscrittrici del CCNL prevede che la contrattazione collettiva sia di vigenza triennale c clic la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), anch'essa di durata triennale, abbia ad oggetto le materie delegate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Art. 4 Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai rapporti di lavoro dipendente riconducibili ad aziende operanti nel settore sanitario, cd in particolare nella "Macroarea Ambulatoriale", ossia esercenti attività di analisi di laboratorio, di diagnostica strumentale e di ambulatorio, a scopo diagnostico c/o terapeutico, con l'esclusione del personale dirigente.
2 Le suddette strutture possono operare sul libero mercato, erogando prestazioni sanitarie a titolo privato, e/o in Accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, erogando prestazioni sanitarie a carico del SSN stesso, c/o nell'ambito di collaborazioni con Università ed Enti di ricerca, per attività scientifiche c di Sanità Pubblica.

Parte seconda Relazioni sindacali
Titolo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 7 Livelli di contrattazione

1. Le Parti stabiliscono che i livelli di contrattazione sono:
• Contrattazione Collettiva Nazionale;
• Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale

Art. 8 Contrattazione Collettiva Nazionale
1. Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti di lavoro, valutano opportuno il superamento della rigidità della stessa e si impegnano a promuovere un nuovo modello sindacale nel quale la contrattazione di secondo livello, opportunamente potenziata c regolata, possa sempre più derogare al Contratto Collettivo Nazionale, colmando le differenziazioni territoriali, produttive e salariali.

Art. 10 Diritti di informazione e consultazione nazionale
1. Le Parti si impegnano ad effettuare annualmente una verifica dell'andamento del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei settori regolamentati dal presente CCNL. In tale occasione saranno oggetto di esame congiunto lo stato dei livelli occupazionali, le eventuali ricadute conseguenti a processi di innovazione tecnologica, le eventuali ricadute conseguenti al manifestarsi di dinamiche di natura commerciale, l'andamento dei consumi, l'andamento delle azioni di politica attiva, l'efficacia delle azioni formative, la quantità c la qualità degli accordi di secondo livello sottoscritti e l'andamento delle politiche di welfare e di sostegno al reddito.
2. Le relazioni di livello nazionale saranno regolate all’interno del CISN (Comitato di Indirizzo Settoriale) dell'Ente Bilaterale EPAR. composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici. Le procedure di funzionamento del CISN sono quelle determinate dal Regolamento EPAR.

Art. 11 Contrattazione collettiva territoriale o aziendale
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli;
2. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
a) la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegale in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem-,
b) la contratta/ione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
[…]
7. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Cifa.
8. 1 Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
9. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all’Ente Bilaterale EPAR. ad oggetto la conformità dei contenuti dell’accordo alle disposizioni del presente CCNL.

Art. 13 Diritti di informazione e consultazione territoriale
1. Le relazioni a livello territoriale o aziendale sono attuate in applicazione del presente contratto collettivo c mirano ad aumentare il livello di informazione c il coinvolgi tento dei lavoratori nelle scelte aziendali.
2. Annualmente le Parti esamineranno l'andamento del quadro economico, produttivo cd occupazionale a livello territoriale o aziendale cercando di elaborare indirizzi utili alla risoluzione delle criticità che interessano particolari ambiti produttivi e lavorativi.

Art. 15 Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
1. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, finalizzate a modificare in lutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive.
2. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. maggiore occupazione;
2. qualità dei contratti di lavoro;
3. adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
4. emersione del lavoro irregolare;
5 incrementi di competitività e di salario;
6. gestione delle crisi aziendali ed occupazionali;
7. investimenti e avvio di nuove attività.
1. Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono:
1. trattamenti retributivi integrativi;
2. premi di produzione;
3. pagamento della tredicesima in ratei mensili;
4. diverso trattamento degli aumenti periodici di anzianità;
5 diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;
6 indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
7 politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;
8. orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
9. determinazione dei turni feriali;
10. individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità e del trattamento economico;
11. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;
12. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro:
13. intervallo per la consumazione dei pasti;
14. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro:
15. distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi:
16. adozione di diversi regimi di flessibilità dell'erario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
17. diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
18. pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;
19. tutela del lavoro e del l’integrità fisica dei lavoratori;
20. welfare e assistenza sanitaria integrativa;
21. disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell’Ente Bilaterale;
22. determinazione dei programmi di alca professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
23. diversa regolamentazione della disciplina del l'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
24. diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;
25. definizione di specifiche misure volte ad agevolare l’inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;
26. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
27. adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell'azienda;
28. ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
29. stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo;
30. definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;
31. eventuali restrizioni riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
32. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL. mediante specifiche clausole di rinvio;
33. tutto quant’altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell’occupazione.

Titolo II Diritti sindacali
Art. 21 Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA

[…]
7. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione
dell’azienda.

Art. 22 Rappresentanze Sindacali Unitarie RSU
1. Analoghe previsioni c diritti saranno riconosciuti ai lavoratori eletti a rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitane (RSU). Le modalità di elezione delle RSU sono determinate con apposito Accordo Interconfederale.

Art. 24 Assemblea
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'erario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive c di pubblica utilità.
5 Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature c del patrimonio aziendale.
6. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
7 Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
8. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Titolo III Diritti individuali
Art. 26 Divieto di discriminazioni

1. È fatto espresso divieto, in piena applicazione del dettato costituzionale e dello Statuto dei lavoratori, di operare alcun tipo di discriminazione, sia essa diretta sia essa indiretta, tra i dipendenti per ragioni derivanti dalla razza. dall'etnia. dall’orientamento religioso, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalle diverse convinzioni etiche di comportamento.

Art. 27 Azioni positive
1. Al fine di implementare e qualificare i divieti posti nel precedente articolo, per quanto attiene ai rapporti uomo/donna, le Parti sottoscrittrici si impegnano a favorire la promozione di azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
1. eliminare le disparità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
2. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
3. promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
4. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi;
5. valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

Art. 28 Tutela delle convinzioni etico-religiose
1. Nel rispetto delle esigenze produttive e lavorative le imprese opereranno per evitare che i propri dipendenti si trovino in difficoltà personale per il sopravvenuto contrasto tra le proprie convinzioni etico-religiose e le disposizioni di servizio.
2. Ferma restando l'obbligo di non discriminazione su ogni altra considerazione, nella programmazione dell’attività lavorativa si cercherà di limitare le situazioni di conflittualità tra i dipendenti per l’assegnazione di eventuali specifiche attività solo ad alcuni lavoratori al fine di garantire la tutela per gli altri colleghi di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 29 Lotta alle discriminazioni
1. È fatto obbligo di contrastare ed alla fine eliminare integralmente, ogni e qualsiasi prassi lavorativa che possa essere usata a pretesto per una qualsiasi situazione di discriminazione sulla assegnazione di mansioni ed incarichi.
2. Ogni attività che sia riconducibile a minore attrattività rispetto ad altre previste per lo stesso livello di inquadramento andrà assegnata a rotazione a tutti i lavoratori indicando chiaramente quali siano i meccanismi di determinazione per i diversi incarichi.

Art. 30 Politiche inclusive
I. Le Parti richiamando i contenuti della Legge 68/1999, demandano all’EPAR la gestione delle politiche di inclusione al lavoro per le imprese che applichino il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 32 Tutela delle condotte personali
1 L’azienda, pur nell’esercizio dei sui diritti di indirizzo ed organizzazione della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, eviterà di procedere alla raccolta informatica di ulteriori dati che possano essere utilizzati, anche in modalità involontaria, per definire gli stili di condotta personale dei diversi lavoratori.

Parte terza Rapporto di lavoro
Titolo I Costituzione del rapporto di lavoro
Capo I Assunzione
Art. 38 Visita medica preassuntiva

1. Il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
2. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
3. Allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di Enti pubblici o universitari.

Art. 41 Lavoratori di Primo Ingresso
1. Sono definiti di "Primo Ingresso" i lavoratori che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale pregressa nella specifica mansione ad essi assegnata o che abbiano un'esperienza pregressa non superiore a 6 mesi.
2. Nell'ottica di favorire l'acquisizione di specifiche competenze finalizzate al l'inserimento dei lavoratori di Primo Ingresso, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a fornire loro una specifica formazione, all'interno dell'orario di lavoro, della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall'assunzione secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato, allatto dell'assunzione, unitamente al contratto di lavoro. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato.
[…]
5. Potranno essere assunti in regime di Primo Ingresso i lavoratori chiamati a svolgere mansioni rientranti nelle Categorie E, D, C e B.
6. Per la predisposizione del piano formativo, il datore di lavoro utilizzerà lo schema di piano formativo definito dalle Parti e reperibile sul sito internet dell'EPAR o delle Parti firmatarie il presente CCNL.
7. I contenuti formativi saranno individuati nel piano formativo individuale. La formazione erogata sarà finalizzata all'acquisizione di competenze di base trasversali (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro) e all’acquisizione di competenze tecnico-professionali inerenti la qualifica del lavoratore.
8. Entro 30 giorni dall'assunzione, l’azienda dovrà trasmettere all'Ente Bilaterale EPAR, a mezzo PEC, pena la decadenza del beneficio, il piano formativo del lavoratore di Primo Ingresso affinché possano essere verificate le finalità formative dell'assunzione. Un'apposita commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale EPAR avrà il compito di monitorare l’utilizzo dei contratti di Primo Ingresso e dovrà accertare la puntuale erogazione della formazione.
[…]

Capo III Orario di lavoro
Art. 56 Articolazione dell’orario di lavoro

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali, normalmente distribuite in cinque, ovvero sci giorni lavorativi.
2. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali.
3. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa: non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all’esterno dell'azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
4. L'entrata e l'uscita dei lavoratori dall'azienda c regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l'orario di accesso al laboratorio e quello di inizio del lavoro.
[…]
8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL.
9. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza e pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
10. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione:

Art. 57 Pausa pranzo
I. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 1 ora, ed è concordata tra i lavoratori e l'impresa in funzione delle esigenze di servizio.

Art. 58 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
3. Dal lavoro straordinario va distinto il cosiddetto "lavoro supplementare nel tempo pieno”, ossia l’effettivo lavoro richiesto e svolto oltre larario giornaliero contrattuale predeterminato, ma entro i limiti settimanali d’orario contrattuale (cosiddetti recuperi).
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
1. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 10% sulla quota oraria della normale retribuzione.
2. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 59 Lavoro notturno
1. Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
2. In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di maggiorazione della retribuzione ordinaria sarà del 10%.
3. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 15%, da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria.
[..]

Art. 61 Banca delle ore
1. In caso di intensificazione dell'attività lavorativa, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, l'impresa potrà, per qualsiasi livello c tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a) intensificare l'orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione:
b) recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell'intensificazione;
c) ridurre l'orario ordinario di lavoro a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
2. Pertanto, potranno verificarsi i seguenti casi:
a) superamento, in regime di lavoro ordinario, l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all'anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credilo del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle ore;
b) nel caso di riduzione del fabbisogno di ore. con previsione di successivo recupero l'impresa potrà ridurre l'orario settimanale lavoralo fino al limite minimo di 24 ore. anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
[…]
3. Il saldo massimo della Banca delle Ore non potrà essere superiore a n. 168 ore, a favore del Lavoratore o dell'impresa.
[…]
8 Le ore d'intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all'eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
[…]

Titolo II Gestione del rapporto di lavoro
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 63 Riposi giornalieri, settimanali, festività c riposi retribuiti

1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
2 Tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero, normalmente coincidente con la domenica, fatte salve le realtà operative H/24.
3. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le Parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicale le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale ne le disposizioni contrattuali che prevedono riposi Compensativi.
4. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative in materia. […]

Capo II Ferie e assenze
Art. 73 Ferie

[…]
3. Il diritto alle ferie e irrinunciabile e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli
[…]

Capo III Genitorialità
Art. 75 Astensione obbligatoria per maternità

I. In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l'obbligo di esibire all'impresa e all’istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto […]
2. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
- nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
- nei tre mesi successivi al parto;
3. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parlo avvenga in data anticipala rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
4. Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 151/2001, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente h data presunta del parto e nei quattro mesi successivi a condizione che tale opzione non risulti rischiosa per la saluta della gestante e del nascituro.
5. Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con provvedimento motivato dalla DPL competente, l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto.
[…]

Art. 78 Part-time dopo la gravidanza
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età. le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 per cento della forza occupata nell'unita produttiva arrotondata sempre all’unità superiore, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
2. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
3. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni c dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 79 Permessi giornalieri
I Alla lavoratrice o al lavoratore saranno riconosciute 2 ore di permesso (4 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è superiore alle 6 ore, ovvero sarà riconosciuta 1 ora di permesso (2 per i parti plurimi) se l'orario lavorato è inferiore alle 6 ore, sino al compimento del primo anno di vita del bambino.
[…]

Capo V Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 89 Principi generali

1. Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
2. L'Impresa s'impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione c le informazioni dovute in forza del D.Lgs 81/2008
3. I Lavoratori hanno diritto di ricevere dall'impresa - su cui grava il relativo onere - la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.l.gs 81/2008, cosi conte successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009. La tutela della sicurezza c della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività-produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell'azienda c dei Lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
4. Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i Lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.
5. Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei Lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare c formare i Lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro:
a) provvede affinché i Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
b) in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegali, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari;
c) provvede affinché ciascun Lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavora ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
6. Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza c della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni c ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
7. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i Lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia c sono altresì titolari di specifici diritti.
8. I Lavoratori in particolare devono:
a) osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva cd individuale:
b) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporlo e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
d) segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi. attrezzature c dispositivi di sicurezza c di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze c possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
9. I Lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
a) eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
b) ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
c) ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti.
10. In ogni unità produttiva sono redatti:
a) il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate c quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo c di innovazioni tecnologiche significative ai lini della sicurezza c della salute dei Lavoratori;
b) il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annoiati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato. le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvalo con decreto del Ministero del lavoro cd è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
c) la cartella sanitaria e di rischio individuale del Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al Lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
11. È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai Lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
12. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Ai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
13. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
14. I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i Lavoratori.
15. Ad ogni RLS spettano, per l’espletamento del relativo mandato, permessi retribuiti nella misura che segue:
a) 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
b) 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
e) 40 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 15 dipendenti.
16. Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative.
17. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.

Capo VII Indumenti, attrezzi di lavoro e risarcimento danni
Art. 93 Obblighi del datore di lavoro

1. Sarà a carico dell'impresa la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori sono tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 94 Obblighi del Lavoratore
1. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare correttamente gli indumenti, le divise, le attrezzature e gli strumenti ricevuti in dotazione, nonché i dispositivi di protezione personale salvaguardandone l’integrità e la funzionalità.
2. Qualunque guasto, danneggiamento o lesione degli stessi dovrà essere immediatamente portato a conoscenza del datore di lavoro che provvederà alla sostituzione od alla riparazione.
3. In caso di danneggiamento e/o smaltimento dei predetti indumenti, divise, attrezzature, strumenti ricevuti in dotazione e dispositivi di proiezione personale dovuti ad imperizia, non corretto utilizzo o, comunque, connessi a causa imputabile al Lavoratore saranno allo stesso addebitati nei limiti delle eventuali spese sostenute dall'impresa per la relativa sostituzione o riparazione.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di danneggiamento o smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro restituzione o rimborso.

Capo VIII Gestione disciplinare
Art. 96 Diritti del lavoratore

1. Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti:
a) rispetto della persona: le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. L'Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età. In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing. le Parti convengono di affidare all’EPAR la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni;
b) potere gerarchico: l’Azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali sia tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni. L'Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alfa vigilanza dell'attività lavorativa con conseguente possibilità di attivare i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 3 della Legge 300/70;
e) correttezza ed educazione: in armonia con la dignità del lavoratore, il Datore di lavoro e gli eventuali dirigenti/quadri impronteranno i rapporti con i dipendenti a forme e modi di collaborazione e rispetto. Verranno perciò evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti a caratteristiche intrinseche di ciascun lavoratore che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti. Il rifiuto di condotte di questa fattispecie e elemento caratterizzante della volontà delle Parti sottoscrittrici di imporre un ambiente di lavoro contraddistinto da un sentire inclusivo e non discriminante.

Art. 97 Doveri del lavoratore
1. Il Lavoratore ha l'obbligo di svolgere con impegno c la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto a alle quali sia stato successivamente adibito. In particolare:
[…]
b) il lavoratore deve rispettare l’impostazione c la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall’Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo concito i propri doveri;
[…]
d) osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dall'impresa o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle nonne di Legge vigenti c del presente CCNL c le disposizioni delle Autorità sanitarie;
[…]
i) evitare di accedere ai locali dell'impresa e di trattenervisi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'impresa;
l) utilizzare le dotazioni informatiche, telefoniche, sanitarie e altro nei limiti d'uso prescritti dall'impresa e dalle regolamentazioni sanitarie;
[…]
n) osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l'impresa, nel rispetto del potere organizzativo c disciplinare dell'impresa, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL, oltre alle procedure determinate dalle Autorità sanitarie;
[…]

Art. 100 Provvedimenti disciplinari
I. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita, con:
a) Rimprovero verbale;
b) Rimprovero scritto (censura);
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione:
d) sospensione dal lavoro c della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento disciplinare.
[…]

Art. 101 Rimprovero verbale
1. In caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente.

Art. 102 Rimprovero scritto (Censura)
I. In caso di infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi, ma di maggiore gravita rispetto a quanto oggetto di ammonizione verbale, il lavoratore sarà ammonito per iscritto.

Art. 103 Multa
1. A titolo esemplificativo è punito con la sanzione della multa il lavoratore che:
[…]
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo della propria Categoria;
d) si assenti dal lavoro per almeno un'ora senza comprovata giustificazione:
[…]
f) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]

Art. 104 Sospensione
1. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti dei Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di ubriachezza etilica od anche sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
e) commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti:
f) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti
g) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
h) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali;
n) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto;
o) violi le norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Art. 105 Licenziamento disciplinare
1. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A. licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso), si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[…]
b) commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza c sull’igiene del lavoro;
[…]
e) mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell'impresa, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti:
f) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio:
[…]
h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'impresa;
i) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
j) commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione:
k) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
[…]
m) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione c gestione adottato dall'impresa ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con Je norme di Legge c le disposizioni contrattuali;
[…
p) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso), si applica nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
a) si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica od anche sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
c) svolga, in concorrenza con l'attività dell'impresa, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l'orario di lavoro;
[…]
f) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all'impresa;
g) commetta violenza privata nei confronti dell'impresa c dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
h) commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
i) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
j) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali;
k) detenzione di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
l) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti c/o accompagnatori nonché ai colleghi di lavoro all'interno della struttura;
m) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
[…]

Parte quarta Contratti atipici
Titolo I Apprendistato
Art. 120 Disciplina dell'apprendistato

I. L'apprendistato è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.lgs. 81/2015 (o da quelle del D.lgs. 167/2011 nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 47 comma 5 dello stesso D.lgs. 81/2015) nonché dalle disposizioni contenute nel presente CCNL.
2. l a disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato di seguito enunciate.
3. Il contratto di apprendistato costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 121 Forma e durata minima del contratto
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e ad esso va allegato il piano formativo individuale definito secondo modelli e standard concordati dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
2. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa.
3. Il periodo di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi e durante il suddetto periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestalo dall'istituzione formativa computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
4. 1 periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro saranno
5. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni il periodo di apprendistato sarà prolungato.

Art. 122 Limiti numerici
1. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro.
2. Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Art. 123 Tutor aziendale
1. Il tutor aziendale, quale figura di riferimento dell’apprendista, deve essere inserito nell'organizzazione dell'impresa cd essere in possesso di adeguata professionalità.
2. In via esemplificativa il tutor aziendale ha il compito di:
a) partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista;
b) facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi;
e) facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze:
d) assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale;
e) facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale:
f) effettuare, al raggiungimento della metà della durata dell'apprendistato, su richiesta del Lavoratore, una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dell'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

Art. 124 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano in tale tipologia di apprendistato lo strumento idoneo alla corretta transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro.
2. Fermo restando la specifica regolamentazione regionale in materia, le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni utili a promuovere l'utilizzo di tale tipologia di apprendistato, demandando alla contrattazione di secondo livello la sottoscrizione di accordi che regolamentino l'erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard fissati dalle singole Regioni. In assenza di apposita regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinala in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale.
4. Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per consentire loro l'acquisizione di ulteriori competenze professionali e specialistiche
5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolli ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali utili ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
6. Il datore di lavoro che si avvarrà di tale tipologia di apprendistato sottoscriverà un apposito protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto utile a stabilire la durata e il contenuto degli obblighi formativi del datore di lavoro.
7. Per l'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna e impartita dall'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e tale formazione non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno.

Art. 125 Apprendistato professionalizzante
1. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
2. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per tornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
3. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età
4. Le Parti concordano che la durata del contralto di apprendistato professionalizzante e di minimo 18 mesi e massimo 36 mesi secondo quanto riportato:
Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 18 mesi;
b. Categoria C: 24 mesi:
c. Categoria D. E F e Quadri: 36 mesi.
5. L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo quanto riportato:
Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 120 ore;
b. Categoria C: 160 ore;
c. Categoria D. E F e Quadri: 180 ore.
6. L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
7. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC. entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformità de! percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
8. Ove lente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.
9. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
10. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
11. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
12. Le competenze necessarie alle figure professionali devono essere conseguite mediante la formazione sul lavoro e sono suddivise in:
a) competenze generali di carattere trasversale previste e rese disponibili dalla disciplina regionale;
b) competenze tecnico-professionali specifiche caratteristiche e proprie delle figure professionali relative al settore Laboraloristico e Ambulatoriale.
13. Le competenze da acquisire in fase di apprendistato vanno sempre declinate nelle tre parti componenti l'apprendimento: sapere, saper fare e saper essere. In dettaglio:
a) con il "sapere" l'apprendista dovrà acquisire, in aggiunta alle conoscenze di cui è stato dotato/a dalla sua specifica formazione (scuola secondaria, formazione professionalizzante, laurea, laurea magistrale, specializzazione etc.), le specifiche conoscenze relative al suo lavoro;
b) con il "saper fare" queste conoscenze debbono trasformarsi in capacità operative applicate nello svolgimento del suo lavoro;
c) con il "saper essere" queste capacità debbono essere armonicamente integrate nell'assunzione del ruolo che sarà stabilmente ricoperto al termine dell'apprendistato.
14. Le competenze necessarie per la figura professionale indicata nel contratto di apprendistato e riportate nel Piano formativo individuale devono essere individuate all’interno di quelle di seguito riportate e modulate in relazione all’attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali dell'impresa:
A) Competenze generali di settore:
• possedere strumenti conoscitivi per comprendere la gestione economica dell'impresa, le sue esigenze strategiche e le caratteristiche dei mercati;
• conoscere i prodotti, le procedure e i servizi di settore e il contesto aziendale e la sua struttura organizzativa;
• conoscere la collocazione della propria attività nell'ambito dell'impresa e sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i codici etici di comportamento aziendale ove esistenti;
• acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi;
• conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali del rapporto di lavoro;
• conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati personali;
• conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
• conoscere gli strumenti informatici e le tecnologie adottati nella propria attività.
B) Competenze professionali specifiche di settore sono riferite alla peculiare specificità del settore, legato al l'effettuazione di analisi di laboratorio e/o prestazioni di diagnostica strumentale e/o prestazioni ambulatoriali, di tipo diagnostico e/o terapeutico, in una o più branche specialistiche:
• conoscere il setting spaziale e normativo dell'azienda: sedi, percorsi, regole di accesso e movimento, organigramma, regolamento, ecc.:
• conoscere l'attività sanitaria erogata dell'azienda: territorio di riferimento, tipo di utenza, tipo di domanda etc.;
• conoscere lo specifico ente/funzione aziendale in cui si opera: front line, laboratorio di analisi, diagnostica per immagini, ambulatorio ecc.;
• conoscere ed applicare il sistema qualità con cui si opera: manuale della qualità, procedure, istruzioni, documenti di registrazione etc.;
• conoscere ed operare nello specifico processo interno a cui si è addetti: accettazione utenti, gestione workstation analitiche, gestione strumentazione radiologica, etc.;
• conoscere ed applicare attività di monitoraggio ed autovalutazione, comunicazione, reporting e gestione di emergenze/non conformità nell'ambito dei processi interni a cui si e addetti.

Art. 126 Apprendistato di alta formazione e ricerca
1. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
2. La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome.
3. L'assunzione con tale tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
4. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa o ente di ricerca da cui lo studente proviene al fine di regolamentare la durata e la modalità di erogazione della formazione da svolgere in azienda e dei relativi crediti formativi da riconoscere allo studente.
5. La formazione esterna all'azienda e svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

Art. 129 Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo:
d) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e. in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 130 Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricala della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le nonne contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 131 Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 136 Rinvio alla legge
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le Parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita coda contrattuale.

Titolo II Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 137 Requisiti di applicabilità

I. Le Parti concordano che, in relazione alle particolari esigenze produttive cd organizzative del settore e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del D.lgs 81/2015. le aziende che applicano il presente CCNL potranno stipulare contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nel rispetto delle norme di seguito enunciate.

Art. 139 Modalità di erogazione della prestazione
[…]
5. È obbligo del committente informare il collaboratore sulle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 140 Cause di sospensione del rapporto
[…]
5. Al fine di consentire al collaboratore l’opportuno recupero psicofisico questi avrà diritto ad un periodo di riposo non inferiore ad un mese nell'arco dell’anno, la cui fruizione sarà concordata con il committente e per il quale non sarà riconosciuto alcun compenso.

Titolo III Contratto di somministrazione
Art. 145 Sfera di applicabilità

1. In riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 40 del D.lgs 81/2015, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 e smi.
2. Le Parti si riservano la possibilità di procedere, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, alla sottoscrizione di apposito verbale di accordo integrativo finalizzato alla regolamentazione della disciplina del contratto di somministrazione

Titolo IV Lavoro intermittente
Art. 147 Disciplina del rapporto di lavoro intermittente

[…]
6. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 148 Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti clementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) il rinvio alle norme del presente articolo.
[…]

Titolo V Lavoro a tempo determinato
Art. 153 Proporzione numerica

I. Le Parli convengono che possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
a) i datori di lavoro che occupano da 0 a 4 dipendenti, possono assumere n. 2 lavoratori a tempo determinato;
b) i datori di lavoro che occupano da 5 a 10 dipendenti, possono assumere fino a 4 lavoratori:
c) i datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti, possono assumere un lavoratore a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società:
c) con lavoratori di età superiore ai 50 anni;
d) per la sostituzione di lavoratori assenti:
c) per lo svolgimento di attività stagionali.

Art. 155 Trattamento economico
1. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Titolo VI Contratto a tempo parziale
Art. 162 Trattamento economico e normativo

1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retribuivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
[…]
5. l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
6. l'accesso ai servizi aziendali;
[…]
8. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
[…]

Art. 164 Trasformazione del rapporto
I. I Lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale c trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del Lavoratore.
2. L'azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del Lavoratore interessato e compatibilmente con l'organizzazione del lavoro in atto c con il corretto svolgimento dell'attività produttiva, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
1. necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, c altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap:
2. necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni:
3. necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici c di riabilitazione per tossicodipendenti:
4. necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo. del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
3. Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Segreterie Territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL per individuare una idonea soluzione.
4. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno, l'azienda valuterà raccoglimento della richiesta del Lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative.
5. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del Lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o clastiche.
[…]

Art. 165 Consistenza dell’organico aziendale
I. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Titolo VII Lavoro agile
Art. 167 Disciplina del lavoro agile

I. Le Parti intendono promuovere il ricorso allo strumento del lavoro agile al fine di adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività aziendale, assecondare il cambiamento tecnologico e favorire una sempre più incisiva cultura di responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati.
2. La prestazione lavorativa sarà svolta in parte all'interno dei locali aziendali c in parte all'esterno ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalla legge o dal presente CCNL e attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, anche in assenza di postazione fissa.
3. Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sarà introdotta in azienda tramite accordi aziendali.
4. I contratti sottoscritti in sede aziendale definiranno:
1. le modalità e i criteri di esecuzione del lavoro agile, anche in relazione agli strumenti da utilizzare:
2. gli aspetti relativi alla sicurezza;
3. le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
4. le condotte che. in aggiunta a quelle previste dal presente CCNL, possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari:
5. eventuali previsioni collegate al raggiungimento di obiettivi:
6. ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare le modalità di lavoro agile.
5. L'accordo individuale, coerentemente con i contratti sottoscritti in sede aziendale, avrà come contenuto ulteriori specifiche intese qualificanti il singolo rapporto di lavoro, quali la previsione delle fasce di reperibilità e dei tempi di riposo del lavoratore.
6. L’accordo individuale può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di contratto a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza de) termine. Per recesso si intende l’interruzione delle modalità di lavoro agile, e non anche l'interruzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che presti attività lavorativa in regime di lavoro agile avrà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.
7. Le Parti si impegnano a rivedere le disposizioni del presente articolo successivamente all'approvazione definitiva della normativa in materia.

Titolo VIII Telelavoro
Art. 168 Definizione

1. Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
2. Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del Lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
autisti;
lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri di appalti;
ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 169 Campo di applicazione
1. Il telelavoro può essere concesso dall'impresa o richiesto dal Lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'impresa stessa.
2. Per le attività di telelavoro relative alla validazione e/o refertazione di esami radiologici, analisi etc. dovrà essere garantito il rispetto della normativa tecnica nella trasmissione c ricezione dei dati sanitari.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo non possono costituire oggetto di telelavoro le seguenti mansioni:
• direttive;
• gestione del personale;
• amministrative concernenti il riscontro di documenti contabili;
• ausiliario di vigilanza e controllo;
• ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
4. La concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del Lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 170 Dotazioni strumentali
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'impresa c resteranno di proprietà aziendale.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici c/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.

Art. 171 Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
1. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al Lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'impresa che potrà inviare presso il domicilio del Lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto cd operare le necessarie riparazioni/sostituzioni
2. Il rifiuto ingiustificato di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi sanzionabili disciplinarmente, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro cd il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 173 Diritti e doveri del telelavoratore
1. Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nelle condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone c sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, c in capo al telelavoratore.
5. Al telelavoratore c posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 174 Poteri ed obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione c le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore dipendente per fini professionali.
3. È inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
4. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell'utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'insaputa del telelavoratore.
5. In ogni caso, il datore di lavoro c tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale c comunitaria.
7. L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro. una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza c igiene connesse con lo svolgimento del lavoro c con gli strumenti che dovrà utilizzare

Art. 175 Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
2. L'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'impresa ed il Lavoratore. L'Impresa potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova del l'avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.

Art. 177 Sicurezza e prevenzione degli infortuni
1. Il Lavoratore dovrà consegnare all'impresa, prima dell'inizio della prestazione lavorativa con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse allo svolgimento de) lavoro ed agli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 178 Infortuni
1 In caso di infortunio il Lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne comunicazione all’impresa entro il giorno successivo all'infortunio fornendo una dettagliala relazione sulle circostanze clic hanno provocato l'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 180 Comunicazione dell’Accordo di telelavoro
1. L’Impresa dovrà entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, dare comunicazione all'Ente Bilaterale per i soli tini statistici sull'estensione dell'applicazione di tale strumento di flessibilità La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del Lavoratore, mansione del Lavoratore, durata dell'accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all'Ente Bilaterale che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge n. 196/2003.

Art. 181 Ricercatori delocalizzati
1. La modalità dei telelavoro può essere utilizzala anche per i ricercatori che. oltre all'attività lavorativa in favore dell'impresa, continuino a svolgere attività di studio e/o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
2. In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato instaurato con la modalità del telelavoro. la sua eventuale modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Impresa e Ricercatore.

Art. 182 Rimando alla normativa
I. Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale. all'Ente Bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente in materia, come anche alle modifiche normative eventualmente intervenute successivamente all’entrata in vigore del
presente contratto.

Parte quinta Bilateralità
Le Parti, forti della positiva esperienza fino ad oggi maturata nell'ambito della bilateralità, condividono la scelta di proseguire lungo il percorso, già intrapreso, del progressivo ampliamento del ruolo della stessa, anche in ragione dell'evoluzione che sta caratterizzando fattuale sistema della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali;
Le Parti sono concordi nel ritenere che la bilateralità rappresenti il contesto ottimale nel quale accrescere il dialogo costruttivo tra imprese e lavoratori e individuano nella stessa l'ambito più adeguato nel quale promuovere c realizzare una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e per le imprese;

Art. 183 Ente Bilaterale Nazionale - EPAR
1. Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l’Ente Paritetico Cifa-Confsal, in sigla EPAR.
2. All’Ente sono demandate le attività individuate dalle Pani stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione c qualificazione professionale, salute c sicurezza nei luoghi di lavoro, socialità c welfare.
3. L'EPAR è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Con federazioni con apposito Statuto e Regolamenti.
4. A tal fine l'EPAR Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare;
• programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
• provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali, professionali e formativi dei settori;
• provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
• elabora, progetta e gestisce, direttamente o attraverso convenzioni, proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione c qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
• attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte c provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione agli Enti competenti;
• svolge i compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
• svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
• svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
• svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente:
• attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
• può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
• per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL, può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali c\o territoriali richiesto il cofìnanziamento del fondo di formazione continua FonARCom.
5. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti. All’EPAR Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
6. L’EPAR potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso la Commissione di indirizzo Settoriale (CIS) Nazionale, in apposito accordo siglato in seno al CIS raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.

Art. 184 Enti Bilaterali Territoriali
1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'EPAR si procede alla costituzione degli EPAR Territoriali il cui funzionamento è regolato da apposito regolamento. Gli EPAR Regionali c Territoriali sono composti in misura paritaria dai rappresentanti Regionali o Territoriali di Cifa e Confsal c svolgono, su base territoriali, le attività indicate all’articolo precedente.

Art. 186 Organismi Paritetici
I. Gli EPAR Territoriali svolgono la funzione che la normativa vigente assegna ai cd. Organismi Paritetici.
2. Agli EPAR Territoriali sono demandate le funzioni descritte nell'art. 51 del Dlgs 81/2008, nonché al documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex Art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 25 luglio 2012.
3. Agli EPAR territoriali è demandata la gestione di tutti i servizi legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro cosi come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Occorrendo, operano attraverso Commissioni paritetiche tecnicamente competenti.

Art. 189 Osservatorio nazionale
1. L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale-EPAR può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare;
a) programma cd organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dall’EPAR inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EPAR Territoriali;
e) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e. in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale:
d) riceve cd elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sull'utilizzo dei contratti di apprendistato o di primo ingresso, inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all'EPAR Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione:

Art. 190 Osservatori Territoriali
1. L’EPAR Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d'esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.

Parte sesta Politiche attive del lavoro
Art. 198 Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo

[…]
3. Per ciò che attiene la regolamentazione dei tirocini si fa espresso rinvio ai contenuti dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 nonché alle norme disposte dalle singole Regioni in materia.