Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 25 settembre 1997
Validità: 01.01.1998 - 31.12.1998
Parti: Bernardi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento
Settori: Commercio, Bernardi
Fonte: fisascat.it

Sommario:

 

Premessa
Relazioni sindacali
Organizzazione del lavoro
Part-time
Straordinario
Lavoro festivo e domenicale
Ferie e permessi
Vestiario
Sicurezza e trasporto valori
Formazione professionale

 

Inquadramento
Apprendistato
Assemblee punti vendita
Salario variabile
Salario variabile per il personale di magazzino e della sede amministrativa
Astensione facoltativa e obbligatoria
Inquadramento per dipendente part-time per corresponsione premio-incentivo
Erogazione premio
Decorrenza e durata


Accordo integrativo aziendale Bernardi spa

In data 25/9/97 tra la Società Bernardi spa […], e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente al Coordinamento delle strutture e dei delegati, si è stipulato il seguente accordo

Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, convengono sull'importanza di realizzare un sistema di relazioni sindacali o di informazioni coerente con la prima parte del CCNL del 3/11/94 e convengono che le informazioni a carattere aziendale, fatte salve le normali esigenze di autonomia imprenditoriale e di riservatezza ad essa collegata, saranno fornite su iniziativa dell'Azienda o su richiesta delle OO.SS. di norma almeno semestralmente, ed entro il primo quadrimestre di ogni anno nei seguenti contenuti:
A) A livello nazionale e regionale
In questa sede saranno fornite informazioni di Rilevanza Generale dell'Azienda riguardanti:
- l'andamento economico;
- gli investimenti;
- le strategie commerciali ed i programmi finalizzati al potenziamento della presenza dell'Azienda ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- accordi relativi a costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie;
- introduzioni di nuove tecnologie e conseguenti corsi di formazione e riqualifica del personale;
- nuovi insediamenti ed eventuali nuovi modelli organizzativi relativamente all'apertura di grandi superfici;
- situazioni specifiche in rapporto all' organizzazione del lavoro ed all' andamento e prospettive dell'occupazione;
- processi di terziarizzazione;
- lavoro interinale.
B) A livello provinciale e di unità produttiva
In questa sede verranno fornite informazioni e si darà luogo al confronto, in occasione di periodici incontri al fine di realizzare intese relativamente a:
- progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità territoriali e/o delle unità produttive;
- organici, loro composizione e organizzazione del lavoro;
- occupazione part-time e lavoro supplementare;
- ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali conseguenze delle innovazioni tecnologiche;
- obiettivi e risultati economici con articolazione dei dati riferiti alla produttività;
- professionalità e livelli di inquadramento;
Inoltre si concorda sulla necessità di considerare il Punto Vendita e la Sede come luoghi in cui si esercitano i diritti di informazione.
In particolare l ' Azienda in ogni Unità Produttiva (Punto Vendita e Sede), salvo diverso accordo tra le parti, si confronterà con i delegati sindacali (RSU/RSA) in merito alle seguenti materie:
-informazioni relative al bilancio di previsione nel PV, comprensivo degli obiettivi di politica commerciale, di servizio al consumatore, indici di produttività, organici;
- informazioni relative al bilancio consuntivo del PV;
- informazioni utili riguardanti la formazione e gli iter di carriera che si svolgono nella unità produttiva;
- metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi a:
• ore straordinarie e supplementari per reparto e numero dei dipendenti;
• situazione ferie, permessi;
• situazione flessibilità e recuperi;
• situazione ambiente di lavoro e sicurezza;
• elenco contratti a termine;
• graduatoria richieste PT/FT;
- metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi alla gestione commerciale;
- andamenti vendite suddivisi per reparto;
- scostamenti rispetto al preventivo per reparto;
- andamento ammanchi inventariali;
- andamento parametri di produttività;
- andamento assenze.

Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l'organizzazione del lavoro deve essere funzionale al miglioramento della qualità globale del servizio offerto alla clientela nonché, al fine di conseguire quanto sopra, oltre che ad un più razionale e miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro ed un più efficace servizio alla clientela, le parti si confronteranno a livello nazionale e/o territoriale e/o di punto vendita per realizzare eventuali intese sull'organizzazione del lavoro e sull' insieme di tutte le variabili che ad essa concorrono.
Le parti concordano di superare la situazione esistente all'interno del magazzino, riferita all'utilizzo di forza-lavoro non direttamente dipendente dall'Azienda attraverso l'assunzione entro il 31/12/97 dei lavoratori interessati.

Straordinario
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, sentito il Consiglio di Azienda o il Delegato Territoriale, solo in casi eccezionali a fronte di garantire il “Servizio alla Clientela”, l'Azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie con preannuncio di norma, ove possibile, 24 ore prima. Al fine di consentire un contenimento dei costi aziendali si concorda per il personale delle filiali che le prestazioni straordinarie saranno compensate da altrettante ore di permesso a gruppi di 4 ore, in momenti di minor attività.
Le ore di straordinario di cui sopra, saranno maggiorate come previsto dall'art. 59 del CCNL.

Sicurezza e trasporto valori
Le parti si incontreranno per definire concretamente, sulla base dell' accordo con la Confcommercio relativo al D.L. 626/94, il numero dei delegati alla sicurezza e delle ore di permesso retribuito necessario alla loro formazione e alla loro attività.
Il personale, addetto al trasporto valori, sarà assicurato contro gli eventuali rischi, indipendentemente dal tragitto occorrente.

Apprendistato
Facendo riferimento all'accordo regionale del Friuli Venezia Giulia in tema di apprendistato, le parti convengono che per le figure professionali inquadrate al terzo livello la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi limitatamente alle seguenti figure professionali:
- commesso/a specializzato provetto;
- vetrinista e contabile amministrativo.
[…]

Assemblee punti vendita
Si conviene in deroga all'articolo 35 della Legge 300/70 la possibilità di effettuare assemblee anche nei punti vendita con numero inferiore ai parametri previsti, di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora si effettuassero le assemblee a vendita aperta sarà garantito il presidio.