Categoria: Cassazione penale
Visite: 8147

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18344 - Ponteggio inadeguato e scala inidonea: appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 05/02/2019

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Ancona, in data 29 gennaio 2018, ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale anconetano a carico di E.P. in relazione al delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a lui contestato come commesso - nella sua qualità di amministratore unico della Nuove Decorazioni s.r.l. - in danno di P.O..
L'incidente nel quale rimaneva coinvolto il P.O. si verificava in Falconara il 19 marzo 2011, all'interno di un cantiere ove la ditta facente capo al E.P. stava eseguendo lavori per i quali era stato allestito un ponteggio a ridosso della parete esterna di un edificio. Il P.O., per salutare il E.P. suo amico, saliva su detto ponteggio e proseguiva poi la salita dal primo al secondo livello utilizzando una scala non ancorata all'impalcatura ma appoggiata alla parete dell'edificio; la scala scivolava sulla parete e il P.O. cadeva, procurandosi gravi lesioni; il decesso del malcapitato avveniva però molto tempo dopo e, segnatamente, il 13 febbraio 2013.
La Corte dorica, superate le eccezioni procedurali in ordine all'asserita inutilizzabilità di alcuni atti, ha affermato che la causa dell'accaduto era legata all'assenza di protezioni e parapetti nel punto di caduta, all'impossibilità di ancorare la scala al pavimento del primo livello del ponteggio e all'assenza di recinzioni attorno al cantiere; cosicché il E.P. doveva rispondere dell'accaduto sebbene il P.O. non fosse suo dipendente, atteso che chiunque sarebbe potuto salire sul ponteggio non realizzato a regola d'arte, posizionato sulla pubblica via. Il decesso del P.O., benché verificatosi a quasi due anni dall'incidente, fu diretta conseguenza dello stesso: a seguito dei gravi traumatismi riportati (lesioni cerebrali e della colonna vertebrale) il P.O. entrò subito in uno stato di coma, cui subentrò una condizione vegetativa; sottoposto a numerosi interventi neurochirurgici, egli rimase in una condizione che determinò, nel tempo, l'asistolia che costituì la causa occasionale del decesso.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il E.P., con atto articolato in quattro motivi di lagnanza riferiti ad altrettante violazioni di legge, oltre a denunciare complessivamente anche la carenza di motivazione della predetta sentenza.
2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme processuali con riferimento all'omesso avviso, da parte della Polizia Municipale e dell'ASUR Marche, della facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia, in occasione degli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi (acquisiti al fascicolo processuale): detti accertamenti furono infatti eseguiti alle 17,20 e alle 18,30, mentre l'identificazione del E.P. come soggetto sottoposto alle indagini era stata eseguita alle 19,45 ed era terminata alle ore 20,00. Fino a tale momento egli non aveva ricevuto l'avviso di cui agli artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'applicazione delle regole cautelari in materia prevenzionistica, sebbene il P.O., che non era dipendente da alcuna delle ditte impegnate nel cantiere, avesse posto in essere un comportamento di volontaria ed imprevedibile esposizione a rischio; egli era in stato di alterazione da uso di alcool e cocaina, non aveva calzature idonee e si era avventurato sul ponteggio senza badare al fatto che lo stesso era in fase di smontaggio, ragione per la quale la recinzione era stata rimossa.
2.3. Con il terzo motivo di doglianza il deducente denuncia violazione di legge in riferimento alla collegabilità eziologica dell'evento-morte alle lesioni riportate dal P.O. in seguito all'incidente: sul punto la sentenza trae conclusioni arbitrarie, a fronte dell'inutilizzabilità dell'accertamento autoptico e del fatto che il consulente di parte civile, dott. T., visitò il P.O. almeno un mese prima del decesso.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento alla mancata osservanza della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e all'eccessività della pena, motivata in modo stereotipato anche nella mancata concessione delle attenuanti generiche.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo é infondato. A prescindere, infatti, dall'orario di redazione del verbale di identificazione della persona offesa, era necessariamente antecedente - e la sentenza impugnata lo colloca infatti subito dopo l'infortunio - il momento in cui il E.P. ricevette l'avviso relativo alla sua facoltà di nominare un difensore di fiducia; perciò risulta priva di fondamento la lagnanza articolata dal ricorrente sul punto (che peraltro doveva essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, atteso che - in ipotesi - si sarebbe trattato di nullità a regime intermedio), mentre risulta del tutto rituale la ricostruzione dei fatti constatati dal personale della Polizia Municipale e del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR, fornita in dibattimento sia dai verbali concernenti gli accertamenti urgenti, sia attraverso le deposizioni testimoniali del cap. C. e dell'isp. S. in ordine a quanto dagli stessi accertato dopo l'incidente.
2. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata (Sez. 4, Sentenza n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606). Nella specie, l'incidente é da ricollegarsi con certezza alla realizzazione del ponteggio secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica (per essere gli stessi privi di protezioni, parapetti e parapiedi in più punti, compreso quello di caduta), all'utilizzo di una scala inidonea (rispetto a quanto disposto dall'art. 113, D.Lgs. n. 81/2008), atteso che essa non poteva essere ancorata alla pavimentazione del piano di calpestio e che, per tale ragione, cadde trascinando con sé il P.O.; nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque e, pertanto, rischioso anche per l'incolumità degli estranei (in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 81/2008). E' stato correttamente ritenuto non credibile quanto asserito dal teste Pa. (pag. 16 - 17 sentenza) circa il fatto che le recinzioni e i parapetti fossero stati appena smontati e che il P.O. avesse deciso di salire sul ponteggio in modo improvviso: ciò che conta é che le suddette protezioni non erano presenti e non sono state neppure trovate smontate, e così anche le recinzioni del cantiere (v. dichiarazioni cap. C. riportate a pag. 15) e che - secondo quanto si ricava dalle stesse dichiarazioni del Pa. riportate in sentenza - le lavorazioni erano ancora in corso (il E.P. era salito un attimo prima sul ponteggio per ultimare i lavori prima che facesse buio); con la conseguenza che erano immanenti sia il rischio di accesso al cantiere da parte di estranei, sia quello legato alla mancanza di protezioni sul ponteggio e al fatto che la scala tra il primo e il secondo livello era solo poggiata al muro.
3. Manifestamente infondato é pure il terzo motivo di ricorso. Alle pagine 18 e 19 la sentenza impugnata chiarisce, con ampio percorso motivazionale, le ragioni per le quali non assume rilievo l'inutilizzabilità dell'esame autoptico, a fronte delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte civile dott. T. e della documentazione medica riferita alle condizioni del P.O. dal suo ricovero al decesso, in base alle quali risulta evidente che furono i gravi traumi riportati dalla vittima nell'incidente a rendere necessari plurimi interventi neurochirurgici e a determinare un'evoluzione infausta del quadro clinico, tale da cagionarne il progressivo deterioramento, fino alla morte. Né del resto emergono o vengono allegati se non in termini meramente esplorativi - ed anzi la sentenza impugnata si incarica di escluderli espressamente - fattori sopravvenuti potenzialmente interruttivi del nesso causale tra le lesioni riportate dal P.O., quale immediata conseguenza della condotta negligente e inosservante dell'imputato, e il successivo decesso.
4. E', poi, manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, atteso che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108); e che la motivazione del non minimale trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche riposa, fra l'altro, sulla particolare gravità della condotta censurata e sui plurimi ed anche gravi precedenti da cui il E.P. é gravato.
5. Le censure in punto di carenza motivazionale, articolate dal ricorrente esclusivamente in esordio, si appalesano affatto generiche e manifestamente infondate, avuto riguardo all'ampio e conducente percorso argomentativo della sentenza impugnata.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2019.