Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18336 - Due operai investiti dalle macerie durante l'attività di scavo. Prescrizione


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 29/01/2019

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 10/3/2017, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del Tibunale di Terni con cui Z.M. e Z.MA. sono stati ritenuti responsabili dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di due operai della ditta di Di Sabato G.V., a causa della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Z.M., nella qualità di legale rappresentate della società "Air s.r.l.", proprietaria di un edificio in corso di ristrutturazione e committente dei lavori; Z.MA. nella qualità di incaricato della esecuzione dei lavori, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, affidavano alla ditta Di Sabato - per il tramite della soc. Impregenco - il compito di effettuare degli scavi alle fondazioni dell'edificio in questione che versava in condizioni di notevole degrado. I due operai, S.M. e O.G., intenti all'attività di scavo, effettuata in assenza di qualsivoglia preventiva valutazione dei rischi a cui erano esposti e senza alcuna predisposizione di idonei mezzi dì protezione, venivano investiti dalle macerie del muro sotto il quale stavano lavorando che gli crollava addosso all'improvviso. In seguito a tale crollo, O.G. decedeva a causa di una gravissima insufficienza respiratoria; S.M. riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 37. I fatti avvenivano in in data 21/8/2002.
2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore che ha articolato i seguenti motivi di doglianza.
Preliminarmente la difesa eccepisce la nullità della notifica dell'estratto contumaciale alla imputata Z.M., rappresentando che tale notifica è stata inviata a mezzo PEC all'Avv. Carlo B., presso cui la Z.M. aveva eletto domicilio il quale, già dal primo grado di giudizio non era più difensore della imputata. Si afferma nel ricorso che tale notifica non è mai stata comunicata alla ricorrente da parte del domiciliatario, inoltre essa sarebbe avvenuta con mezzo tecnico inidoneo in quanto, dovendosi considerare l'Avv. B. semplice domiciliatario della imputata e non più suo difensore, la notificazioni non poteva avvenire mediante utilizzo della posta elettronica certificata.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati. In realtà, sottolinea la difesa, i lavori in corso di svolgimento riguardavano esclusivamente dei saggi preliminari nel terreno che erano stati effettuati dalla ditta incaricata di redigere il preventivo, che non era quella del Di Sabato, ma la soc. Impregenco, a cui Z.MA. si era rivolto, intrattenendo rapporti con la persona di P.G.. Lamenta la difesa di avere in proposito rappresentato alla Corte d'appello una serie di elementi, emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, dai quali era possibile desumere la correttezza di tale ricostruzione: le testimonianze rese dal geometra DG. e da P.G. avvaloravano la versione dei fatti resa dall'imputato. L'infortunio occorso agli operai aveva quindi interessato una ditta che non era stata in alcun modo autorizzata dalla committenza ad eseguire gli scavi in questione.
La Corte d'appello, pur prendendo atto di tali circostanze, avrebbe omesso di valutarne la portata, affermando la responsabilità dell'imputato sulla base del solo criterio del "cui prodest" e, pertanto, privilegiando una regola di giudizio presuntiva rispetto alle prove dirette emerse a dibattimento attraverso la escussione dei testimoni e l'acquisizione della documentazione in atti.
Il criterio valutativo e le considerazioni espresse dalia Corte di merito risulterebbero maggiormente criticabili con riferimento alla posizione Z.M., poiché costei rimase del tutto estranea alla vicenda in esame, essendo stata coinvolta nel processo esclusivamente nella sua qualità di rappresentante legale della società "Air s.r.l." proprietaria dell'immobile. La stessa sentenza impugnata ha ammesso che nessun rapporto l’odierna ricorrente aveva mai intrattenuto con gli altri imputati, essendosi limitata a firmare la DIA, la quale non era ancora operativa all'atto dell'infortunio.
Con il secondo motivo deduce illogicità e mancanza di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, in relazione all'addebito di omessa verifica della idoneità professionale della ditta di P.G..
La difesa censura le decisioni conformi dei Giudici di merito con riferimento all'aspetto riguardante la mancata verifica della idoneità professionale della ditta incaricata dell’effettuazione dei lavori di ristrutturazione da svolgere sull’immobile. In particolare, rappresenta come l’istruttoria abbia dimostrato che il P.G., dichiarato fallito, abbia utilizzato la società del fratello (la Impregenco s.r.l.) per concludere le trattative sull'affidamento del lavoro di ristrutturazione facendo credere ai ricorrenti di agire per conto della soc. Impregenco la quale, come risulta dal certificato della camera di commercio, riporta nell'oggetto sociale anche il compimento di attività di ristrutturazione. 
Con il terzo motivo la difesa si duole del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., avendo gli imputati provveduto in tal senso.
 

 

Diritto

 


1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo decorso per entrambi il termine massimo di prescrizione.
Agli imputati erano contestati, ai sensi dell'art. 589, comma 2 e 3 cod. pen., il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Occorre premettere che la unificazione quoad poenam stabilita dal legislatore con riferimento alla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen., non rileva ai finì del computo della prescrizione, dovendosi considerare a questo scopo ciascun evento di morte o lesione (ex multis Sez. 4, n. 47380 del 29/10/2008, Rv. 242827 - 01, così massimata: “Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato").
Il reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., come contestato agli imputati all'epoca dei fatti, era punito con la pena edittale massima di anni cinque di reclusione. Ebbene, è indifferente nel caso in esame individuare il regime di prescrizione più favorevole, in quanto il termine massimo di prescrizione, sia in base al sistema di calcolo della prescrizione previgente, sia in base al regime introdotto con l. 251/2005, risulta essere pari ad anni 15.
In base al precedente regime in materia di prescrizione, nell'ambito del quale non era previsto per le fattispecie di cui all'art. 589, comma 2 e 3 cod. pen., Il raddoppio dei termini di prescrizione (come introdotto dall'art. 6 comma 1 I. 251/2005 che ha sostituito l'art. 157 cod. pen. previgente) il reato de quo si prescriveva nei termine massimo di quindici anni (il termine ordinario di prescrizione di dieci anni non era prolungabile oltre la metà, ai sensi dell'art. 160 ultimo comma cod. pen. vecchia formulazione).
In base al regime attuale, per effetto del raddoppio previsto dai comma 6 dell'art. 157 cod. pen., al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni 12, deve aggiungersi un aumento pari ad un quarto del tempo necessario a prescrive che, nel caso in esame è di anni quattro. Ne consegue che il reato si prescrive nel termine massimo di quindici anni.
Facendo decorrere il termine di 15 anni dalla data di consumazione del reato (risalente al 21/8/2002) e calcolando i periodi di sospensione, pari complessivamente a giorni 49 per cause intervenute nel giudizio di appello, il suddetto reato risulta estinto per prescizione alla data del 9/10/2017.
Parimenti estinto per prescrizione risulta essere il reato di lesioni colpose, il cui termine massimo di prescrizione, in base sia al previgente regime che a quello attuale, è pari ad anni sette e mesi sei. Aggiungendo a tale termine il periodo di sospensione sopra indicato, il reato di lesioni colpose è estinto per prescrizione alla data dell' 11/4/2010
2. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta Instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
E' appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
In Roma, così deciso il 29 gennaio 2019